AS 2002 3328
Ordinanza sull'impiego di esplosivi da parte della polizia
Ordinanza sull’impiego di esplosivi da parte della polizia
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19841 sull’impiego di esplosivi da parte della polizia è modificata come segue:
Art. 2 Applicazione della legislazione sugli esplosivi Le disposizioni della legge e dell’ordinanza del 27 novembre 20002 sugli esplosivi sono applicabili all’impiego degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici da parte della po- lizia con riserva delle prescrizioni speciali della presente ordinanza.
Art. 3 rubrica nonché cpv. 1 e 3 Fabbricazione 1 Per la fabbricazione improvvisata di piccole quantità di esplosivi e di pezzi piro- tecnici a scopo di formazione non è necessaria l’autorizzazione prevista nell’artico- lo 9 della legge.
3 Abrogato
Art. 4 Importazione e acquisto 1 I corpi di polizia di cui all’articolo 1 sono autorizzati a importare o ad acquistare esplosivi e pezzi pirotecnici che non adempiono i requisiti di sicurezza di cui al ti- tolo secondo dell’ordinanza del 27 novembre 20003 sugli esplosivi. L’articolo 19 dell’ordinanza sugli esplosivi deve essere in ogni caso rispettato. 2 Il permesso d’acquisto è rilasciato da un ufficiale di polizia autorizzato al riguardo dal comando di polizia. 3 La stessa norma è applicabile anche agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici acquistati presso l’esercito, le amministrazioni militari, federali e cantonali, e le loro aziende. 4 È autorizzata la cessione di esplosivi e di pezzi pirotecnici tra corpi di polizia, die- tro consegna di un permesso d’acquisto.
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Impiego di esplosivi da parte della polizia RU 2002
Art. 6 secondo periodo ... Al riguardo sono determinanti le prescrizioni militari di sicurezza ed eventuali direttive derogantivi che l’Ufficio centrale (art. 33 della legge) emana dopo aver sentito l’Istituto svizzero di polizia a Neuchâtel (ISP).
Art. 7 cpv. 3 lett. a
3 I comandi dei corpi svizzeri di polizia revocano il permesso se:
a. sussistono i presupposti di cui all’articolo 60 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 novembre 20004 sugli esplosivi;
Art. 8 cpv. 1–3 1 L’organizzazione degli esami per l’ottenimento del permesso P e la corrispettiva formazione dei candidati, nonché l’organizzazione e l’esecuzione della formazione complementare per i titolari dell’abilitazione formazioni speciali (FS) incombono all’ISP. 2 I comandi di polizia decidono sull’idoneità ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 27 novembre 20005 sugli esplosivi, dei candidati che essi invieranno ai corsi di formazione e agli esami. All’esame è ammesso soltanto chi ha frequentato un corso di formazione. 3 La formazione per l’esecuzione di brillamenti ordinari è disciplinata dalle prescri- zioni della legge e dell’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi. Per i titolari dell’abilitazione polizia di sicurezza e giudiziaria vale in particolare l’obbligo di formazione complementare ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 dell’ordinanza sugli esplosivi.
Art. 8a Durata di validità e formazione complementare per le FS
1 Il permesso ha durata illimitata.
2 Il titolare del permesso con la menzione FS deve partecipare a una formazione
complementare entro cinque anni dall’esame o dall’ultima formazione complemen- tare per l’ottenimento dell’abilitazione FS,.
3 L’ISP è incaricato del controllo della formazione seguita.
Art. 10 cpv. 1 e 2 1 Durante la formazione e gli esercizi d’intervento delle formazioni speciali, può essere derogato alle vigenti prescrizioni di sicurezza soltanto nel limite delle diretti- ve che l’Ufficio centrale emana dopo aver sentito l’ISP. 2 L’Ufficio centrale può, alla stessa condizione, autorizzare la confezione in proprio di preparati di dimostrazione e l’impiego di dispositivi d’innesco non convenzionali, come anche d’inneschi A per gli interventi e gli esercizi d’intervento della polizia.
4 RS 941.411 5 RS 941.411
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Art. 11 Commissione degli esplosivi
1 La commissione permanente degli esplosivi dell’ISP funge da Commissione dei
brillamenti conformemente all’articolo 61 dell’ordinanza del 27 novembre 20006 sugli esplosivi.
2 L’Ufficio centrale la consulta nei casi previsti dagli articoli 6 e 10.
Art. 12 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell’11 settembre 2002
1 Gli esplosivi giusta l’articolo 19 dell’ordinanza del 27 novembre 20007 sugli
esplosivi che non sono adeguatamente contrassegnati possono essere utilizzati fino al 20 giugno 2013. 2 Chi è titolare, al momento dell’entrata in vigore della modifica. di un permesso con la menzione FS deve partecipare a una formazione complementare per l’ottenimento dell’abilitazione FS (art. 8a) entro i seguenti termini:
Data dell’ultimo esame: Termine ultimo per la formazione:
Prima del 1990 30 novembre 2003 Dal 1990 al 1995 30 novembre 2004 Dal 1996 all’entrata in vigore della presente modifica 30 novembre 2005
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2002.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 941.411 7 RS 941.411
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