AS 2004 1255
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore
Modifica del 20 gennaio 2004
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; ordina:
I Il regolamento del 19 aprile 20022 concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore è modificato dalle prescrizioni seguenti:
Art. 3.02 n. 2 e 2bis
2. La domanda dev’essere corredata:
a. di una recente fotografia passaporto; b. di un certificato medico come da allegato B2 rilasciato da non oltre tre mesi. Se permangono dubbi sull’idoneità fisica o psichica, la Direzione può esigere la presentazione di ulteriori certificati di medici o di specia- listi; c. qualora necessario, di una prova del tempo di navigazione e delle per- correnze; d. di una copia della carta d’identità o del passaporto; e. qualora necessario, di una copia del certificato di operatore radio ai sen- si dell’allegato 5 dell’Accordo regionale relativo al servizio radiotele- fonico sulle idrovie. 2bis. Al posto del certificato medico come da allegato B2, l’idoneità fisica e psi- chica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dal- la Direzione: a. un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esi- genze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall’articolo 4.01 del re- golamento del 28 novembre 19963 concernente il rilascio delle patenti del Reno o b. un certificato medico rilasciato da non oltre tre mesi, che rispetti al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2.
2004-0067 1255
Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore RU 2004
Allegato B1 Requisiti minimi per l’idoneità fisica e psichica dei candidati a una patente per il Reno superiore I. Vista
1. Acuità visiva diurna: uguale o superiore a 0,8 dai due occhi contem-
poraneamente o dall’occhio migliore, con o senza ausilio ottico. È consentito l’uso di un occhio solo.
2. Acuità visiva crepuscolare: verificare solo in caso di dubbio. Mesotest
senza abbagliamento con un campo periferico di 0,032 cd/m2, risultato: contrasto 1 : 2,7.
3. Adattamento all’oscurità: verificare solo in caso di dubbio. Il risultato
non può divergere di oltre un log dalla curva normale.
4. Campo visivo: non sono consentite restrizioni nel campo
visivo dell’occhio con la migliore acuità visiva. In caso di dubbio effettuare una prova perimetrica.
5. Capacità di distinguere i colori: è considerata sufficiente la capacità di
distinguere i colori di candidati che superano la prova Farnsworth Panel D15 o una prova riconosciuta per il diagramma di cromaticità. In caso di dubbio, esame con un anomalosco- pio, il quoziente all’anomaloscopio per un tricromatismo normale dovendo essere compreso tra 0,7 e 1,4, o controllo con un altro esame equivalente. Le prove riconosciute per i diagrammi di cromaticità sono le seguenti: a) Ishihara, diagrammi 12 a 14 b) Stilling/Velhagen c) Boström, d) HRR (risultato almeno «leggero»), e) TMC (risultato almeno di «secondo grado»), f) Holmer Wright B (risultato con 8 errori al massimo per «small»).
6. Motilità: niente immagini doppie. In caso di monoftal-
mia: motilità normale dell’occhio valido.
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II. Udito L’udito è considerato sufficiente se il valore medio della perdita auditiva dei due orecchi non supera: 40 dB per le frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Tuttavia, se il valore di 40 dB è superato, l’udito è considerato sufficiente se la parola conver- sata è percepita da ogni orecchio ad una distanza di 2 m con un apparecchio auditi- vo.
III. Non possono sussistere altri referti che escludono l’idoneità La presenza delle malattie o dei difetti fisici seguenti può dare adito a dubbio riguar- do all’idoneità dei candidati alla conduzione di navigli:
1. malattie inerenti a disturbi della coscienza o dell’equilibrio;
2. malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con sostanziali
disturbi funzionali, in particolare malattie organiche del cervello o del midollo spinale e relativi postumi, disturbi funzionali conseguenti a traumi cranici o cerebrali, disturbi della circolazione sanguigna cerebrale;
3. psicopatie o malattie mentali;
4. diabete mellito con oscillazioni considerevoli, non regolabili, dei valori gli- cemici;
5. gravi disturbi delle ghiandole endocrine;
6. gravi malattie dei sistemi emopoietici;
7. asma bronchiale con attacchi;
8. malattie o alterazioni del cuore o del sistema circolatorio con limitazioni del- le prestazioni e della capacità di regolazione;
9. malattie o conseguenza di un infortunio che portano a considerevoli limita-
zioni della mobilità, a perdita o diminuzione della forza di un arto importan- te per lo svolgimento dell’attività; 10. abuso cronico di alcool, dipendenza da sostanze stupefacenti o altre forme di dipendenza.
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Allegato B2 (modello) Servizio di medicina del lavoro
Certificato medico concernente il controllo dell’idoneità fisica e psichica di conduttore nella navigazione renana Segnare con una crocetta ciò che conviene completare
Cognome, eventualmente cognome da nubile, nomi
Data e luogo di nascita Certificati da
I. Vista
1. Acuità visiva diurna
sinistra destra sinistra destra non corretta corretta
2. Acuità visiva crepuscolare1 sì no
3. Adattamento all’oscurità1: sufficiente sì no
4. Campo visivo senza restrizioni sì no
visita perimetrica1
5. Sufficiente capacità di distinguere i colori sì no
Prova con l’anomaloscopio1
6. Problema di motilità minimo sì no
Risultato del controllo sufficiente sufficiente doppo correzione insufficiente
II. Udito Apparecchio auditivo no sì Perdite auditive superiori a 40 dB per le sinistra no sì frequenze di 500, 1000, 2000 e 3000 Hz destra no sì
Risultato del controllo sufficiente sufficiente con apparecchio auditivo insufficiente
III. Malattie o difetti fisici Sintomi di altre malattie o difetti fisici tali da escludere o limitare l’idoneità quale conduttore non sussistono sussistono
Valutazione complessiva Quale conduttore idoneo idoneità limitata (indicazione delle condizioni, vedi retro) idoneità limitata, con apparecchio auditivo idoneità limitata, con correzione della vista non idoneo
Luogo e data Firma/timbro
1 Da esaminare solo in caso di dubbio. Esigenze e metodi di controllo: vedi allegato B1
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Osservazioni concernenti la sezione III – Malattie o difetti fisici
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II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
20 gennaio 2004 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger