AS 2005 5601
Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)
Modifica del 2 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 20011 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Art. 20a Protezione delle fonti 1 Per quanto concerne i rapporti con l’estero, il SAP deve garantire in ogni caso la protezione delle fonti informative.
2 Sono fonti informative segnatamente le persone che trasmettono informazioni di
rilievo in materia di protezione dello Stato, gli organi di sicurezza con cui il SAP collabora nonché l’esplorazione radio. 3 La protezione delle fonti è adeguata alle esigenze in materia di protezione. Le fonti d’informazione particolarmente degne di protezione, quali le persone che trasmetto- no informazioni di rilievo in materia di protezione dello Stato, vanno protette inte- gralmente per quanto riguarda l’identità, l’ubicazione, l’infrastruttura, gli accessi e gli incarichi. 4 Oltre alle fonti informative, vanno protetti la natura e l’intensità dei rapporti con le stesse, i mezzi di collegamento impiegati, i metodi, i mezzi e i risultati della raccolta di informazioni, nonché le persone di contatto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero Il Presidente della Confederazione: Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
1 RS 120.2
2005-1847 5601
Misure per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2005