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AS 2008 2631

Ordinanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernente l'iscrizione di principi attivi negli elenchi I e IA dei principi attivi destinati ai biocidi di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sui biocidi

Ordinanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernente l’iscrizione di principi attivi negli elenchi I e IA dei principi attivi destinati ai biocidi di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza sui biocidi

del 6 giugno 2008

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi, ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008

6 giugno 2008 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner

1 RS 813.12

2008-1011 2631

Iscrizione di principi attivi negli elenchi I e IA dei principi attivi destinati ai biocidi di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza sui biocidi RU 2008

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima del Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione principio attivo nel dell’iscrizione prodotto biocida immesso sul mercato

diclofluanide N-(Diclorofluorometil-tio)- > 96 % p/p 1o marzo 2009 28 febbraio 2019 8 L’omologazione è soggetta alle seguenti N′,N′-dimetil-Nfenilsulfamide condizioni: Numero CE: 214-118-7 1. i prodotti omologati per uso indu- Numero CAS: 1085-98-9 striale e/o professionale devono esse- re utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale,

2. in considerazione dei rischi rilevati a

carico della matrice suolo, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi al fine di tutelare tale matrice,

3. le etichette e/o le schede di dati di

sicurezza relative ai prodotti omolo- gati per uso industriale devono speci- ficare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su

2 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissi- one sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima del Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione principio attivo nel dell’iscrizione prodotto biocida immesso sul mercato

sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

Difetialone 3-[3-(4′-bromo[1,1′bi-fenil]- 976 g/kg 1o novembre 2009 31 ottobre 2014 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti 4-il)-1,2,3,4-tetra-idro- condizioni: 1-naftil]-4-idrossi-2H-1- 1. la concentrazione nominale del benzotiopiran-2-one principio attivo nei prodotti non deve Numero CE: eccedere lo 0,0025 % p/p e sonoomo- non applicabile (n.a.) logate solo esche pre-preparate, Numero CAS: 2. i prodotti devono contenere un 104653-34-1 repellente e, se del caso, un colo- rante,

3. i prodotti non devono essere utilizzati

come polvere tracciante,

4. l’esposizione primaria e secondaria

per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l’altro la destina- zione ad uso esclusivamente profes- sionale del prodotto, la definizione della dimensione massima per l’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole di esche sigillate e sicure.

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima del Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione principio attivo nel dell’iscrizione prodotto biocida immesso sul mercato

Fluoruro di difluoruro di solforile > 994 g/kg 1o gennaio 2009 31 dicembre 2018 8 L’omologazione è subordinata alle solforile Numero CE: 220-281-5 seguenti condizioni: Numero CAS: 2699-79-8 1. il prodotto può essere venduto esclusivamente a professionisti appo- sitamente formati e utilizzato esclu- sivamente da essi,

2. sono previste misure idonee per

ridurre i rischi per gli operatori e le persone presenti nelle vicinanze,

3. sono monitorate le concentrazioni di

fluoruro di solforile negli strati supe- riori della troposfera,

4. i titolari dell’omologazione devono

trasmettere le relazioni sul monito- raggio di cui al punto 3. all’Organo di notifica (ON) per i prodotti chimi- ci ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Clotianidin (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol- 950 g/kg 1o febbraio 2010 31 gennaio 2020 8 Nell’effettuare la valutazione della ilmetil)-3-metil-2-nitro- domanda di omologazione di un pro- guanidina dotto, ai sensi degli articoli 11 e 17 Numero CE: 433-460- OBioc, i servizi di valutazione (SV) Numero CAS: valutano le situazioni di utilizzo o di 210880-92-5 esposizione e/o i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e che potrebbero essere esposti al prodotto. Nel rilasciare l’omologazione del prodotto i SV valutano i rischi. Succes- sivamente, l’ON per i prodotti chimici

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima del Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione principio attivo nel dell’iscrizione prodotto biocida immesso sul mercato

garantisce che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: in considerazione dei rischi rilevati per il suolo, le acque di superficie e le acque sotterranee, i prodotti possono essere omologati per il trattamento di legno destinato ad essere utilizzato all’esterno solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità del prodotto alle disposi- zioni di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se necessario mediante l’applicazione di idonee misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale devono specificare che, subito dopo il tratta- mento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

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Etofenprox 3-fenossibenzil-2-(4- 970 g/kg 1o febbraio 2010 31 gennaio 2020 8 Nell’effettuare la valutazione della etossifenil)-2-metil- domanda di omologazione di un pro- propiletere dotto, ai sensi degli articoli 11 e 17 Numero CE: 407-980-2 OBioc, i SV valutano le situazioni di Numero CAS: utilizzo e/o di esposizione e/o i gruppi 80844-07-1 di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valuta- zione dei rischi a livello comunitario e che potrebbero essere esposti al pro- dotto. Nel rilasciare l’omologazione del prodotto, i SV valutano i rischi. Successivamente, l’ON per i prodotti chimici garantisce che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L’omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è pos- sibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: in considerazione del rischio rilevato per i lavoratori, i prodotti possono essere utilizzati tutto l’anno solo se sono forniti dati relativi all’assorbimento cutaneo che dimostrino l’assenza di rischi inaccettabili derivanti dall’esposizione cronica.

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima del Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione principio attivo nel dell’iscrizione prodotto biocida immesso sul mercato

Inoltre, i prodotti destinati ad uso industriale devono essere utilizzati con idonei dispositivi di protezione personali.

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Allegato 2 (art. 9 cpv. 1 lett. b)

Elenco IA: Principi attivi destinati ai biocidi a basso rischio con indicazione dei requisiti

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima del Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche3 numeri di identificazione principio attivo nel dell’iscrizione prodotto biocida immesso sul mercato

Biossido di Biossido di carbonio 990 ml/l 1° novembre 2009 31 ottobre 2019 14 Da utilizzare solo in bombolette di carbonio Numero CE: 204-696-9 gas pronte per l’uso associate ad una Numero CAS: 124-38-9 trappola.

3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissi- one sul mercato dei biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

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