AS 2010 73
Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo
Traduzione1
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo2
RS 0.101.2; RU 2006 3961
Modifiche del regolamento del 29 giugno e del 16 novembre 2009
Art. 41 Ordine di trattazione dei ricorsi3 Per determinare l’ordine di trattazione dei ricorsi, la Corte tiene conto dell’impor- tanza e dell’urgenza delle questioni sollevate secondo criteri da essa definiti. La Camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e decidere di trattare un ricorso prioritariamente.
Art. 104 Entrata in vigore del regolamento4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.
1 Traduzione ufficiale del testo originale francese (RO 2010 73).
2 Questa nuova versione comprende gli emendamenti adottati dalla Corte l’8 dic. 2000, il 17 giu. e l’8 lug. 2002, il 7 lug. 2003, il 13 dic. 2004, il 4 lug. e il 7 nov. 2005, il 29 mag. 2006, il 14 mag. e l’11 dic. 2007, il 22 set. e il 1° dic. 2008, il 29 giu. e il 16 nov.
2009. Gli all. non sono pubblicati nella RU; i testi in francese possono essere
consultati sul sito Internet della Corte: www.echr.coe.int.
3 Come modificato dalla Corte il 17 giu. e l’8 lug. 2002 nonché il 29 giu. 2009.
4 Gli emendamenti adottati l’8 dic. 2000 sono entrati in vigore immediatamente.
Gli emendamenti adottati il 17 giu. e l’8 lug. 2002 sono entrati in vigore il 1° ott. 2002. Gli emendamenti adottati il 7 lug. 2003 sono entrati in vigore il 1° nov. 2003. Gli emendamenti adottati il 13 dic. 2004 sono entrati in vigore il 1° mar. 2005. Gli emendamenti adottati il 4 lug. 2005 sono entrati in vigore il 3 ott. 2005. Gli emendamenti adottati il 7 nov. 2005 sono entrati in vigore il 1° dic. 2005. Gli emendamenti adottati il 29 mag. 2006 sono entrati in vigore il 1° lug. 2006. Gli emendamenti adottati il 14 mag. 2007 sono entrati in vigore il 1° lug. 2007. Gli emendamenti adottati l’11 dic. 2007, il 22 set. e il 1°dic. 2008 sono entrati in vigore il 1° gen. 2009. Gli emendamenti adottati il 29 giu. 2009 sono entrati in vigore il 1° lug. 2009. Gli emendamenti adottati il 16 nov. 2009 sono entrati in vigore il 1° dic. 2009.
2009-2809 73
Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo RU 2010
Appendice al regolamento della Corte relativa all’applicazione provvisoria di talune disposizioni del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
La Corte europea dei diritti dell’uomo, vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali5 e i suoi Protocolli6; visto l’accordo adottato in occasione della seduta del Comitato dei Ministri tenutasi a Madrid il 12 maggio 2009 relativo all’applicazione provvisoria di talune procedure previste dal Protocollo n. 147 alla Convenzione; visto il Protocollo n. 14bis8 alla Convenzione, adotta i seguenti emendamenti al regolamento nei confronti delle Alte Parti contraenti che hanno acconsentito all’applicazione provvisoria delle disposizioni del Protocollo n. 14 relative ai giudici unici (i) e ai Comitati di tre giudici (ii):
Art. 1 Le definizioni di cui all’articolo 1 sono state integrate o modificate come segue:
«Art. 1 Definizioni9 a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, e ogni rife- rimento nel presente regolamento agli articoli 24–28 della Convenzione verte sul tenore di questi articoli come modificato dal Protocollo n. 14bis, nonché sulle disposizioni corrispondenti (art. 24–28) del Protocollo n. 14 relative ai giudici unici e alla nuova procedura del Comitato; b) il termine «Comitato» indica un comitato di tre giudici costituito ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione, e l’espressione «presidente del Comitato» indica il giudice nominato presidente del suddetto Comitato; c) l’espressione «composizione di giudice unico» indica un giudice che siede in qualità di giudice unico ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 della Conven- zione;
5 RS 0.101 6 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093 7 RS 0.101.094
8 Non ratificato dalla Svizzera.
9 Come modificato dalla Corte il 7 lug. 2003 e il 29 giu. 2009.
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d) il termine «Corte» indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una Sezione, una Camera, un Comitato, un giudice unico o il colle- gio di cinque giudici di cui all’articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione; e) il termine «relatore non giudiziario» indica un membro della cancelleria incaricato di assistere il giudice unico in applicazione dell’articolo 25 para- grafo 2 della Convenzione.»
Art. 2 L’inciso «inclusi i referendari» dell’articolo 18 paragrafo 3 del regolamento è sop- presso; il tenore di detto articolo è pertanto il seguente:
«Art. 18 Organizzazione della cancelleria10 3. I funzionari della cancelleria, ma non il cancelliere né i cancellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa con il consenso del presi- dente della Corte o del cancelliere che agisce su indicazione del presidente.»
Art. 3 È inserito un nuovo articolo 18a dal tenore seguente:
«Art. 18a Relatori non giudiziari11 1. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non giudiziari che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte. 2. I relatori non giudiziari sono nominati dal presidente della Corte su proposta del cancelliere.»
Art. 4 L’articolo 27 paragrafi 3 e 4 del regolamento è modificato come segue:
«Art. 27 Comitati12
3. I membri della Sezione che non sono membri di un Comitato possono essere
chiamati a sostituire i membri impediti a parteciparvi. 4. Il Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.»
10 Come modificato dalla Corte il 13 nov. 2006.
11 Introdotto dalla Corte il 29 giu. 2009.
12 Come modificato il 13 nov. 2006 e il 16 nov. 2009.
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Art. 5 È inserito un nuovo articolo 27a dal tenore seguente:
«Art. 27a Composizione di giudice unico13 1. È istituita una composizione di giudice unico in applicazione dell’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione. Previa consultazione dell’ufficio, il presidente della Corte decide sul numero di giudici unici da designare, come pure sulla durata del loro mandato, e procede alle designazioni richieste. Il presidente stila l’elenco delle Parti contraenti interessate dalle presenti disposizioni e designa il o i giudici cui compete in primo luogo l’esame dei ricorsi introdotti contro ciascuna di queste Parti. 2. Il presidente della Corte e i presidenti delle Sezioni possono essere esonerati dalla funzione di giudice unico. I giudici unici continuano a svolgere le loro funzioni in seno alle Sezioni di cui sono membri in conformità con l’articolo 25 capoverso 2 del presente regolamento. 3. In applicazione dell’articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione ogni giudice unico in sede decisionale è assistito da un relatore non giudiziario.»
Art. 6 L’articolo 28 paragrafo 5 del regolamento è integrato con le parole «ai giudici che fungono da giudice unico o siedono in un Comitato». Il tenore di detto articolo è pertanto il seguente:
«Art. 28 Impedimento, astensione o dispensa14 5. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai giudici che fungono da giudice unico o siedono in un Comitato; in tal caso la notifica prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al presidente della Sezione.»
Art. 7 L’articolo 33 paragrafo 4 del regolamento è modificato come segue:
«Art. 33 Pubblicità dei documenti15 4. Le decisioni e le sentenze delle Camere sono accessibili al pubblico. Le decisioni e le sentenze dei Comitati, comprese le decisioni soggette alla riserva di cui all’articolo 53 paragrafo 5 del regolamento, sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico informazioni generali sulle decisioni adottate dai giudici unici ai sensi dell’articolo 52a paragrafo 1 del regolamento e dai Comitati ai sensi dell’articolo 53 paragrafo 5 del regolamento.»
13 Introdotto dalla Corte il 29 giu. 2009.
14 Come modificato dalla Corte il 17 giu. e l’8 lug. 2002, il 13 dic. 2004 e il 29 giu. 2009. 15 Come modificato dalla Corte il 17 giu. e l’8 lug. 2002, il 7 lug. 2003, il 4 lug. 2005, il
14 mag. 2007 e il 29 giu. 2009.
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Art. 8 L’articolo 45 paragrafo 2 del regolamento è modificato al fine di menzionare la competenza dei Comitati. Il suo tenore è pertanto il seguente:
«Art. 45 Firme
2. Qualora il ricorso venga presentato da un’organizzazione non governativa o da
un gruppo di privati, deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti dell’orga- nizzazione o del gruppo. La Camera o il Comitato competenti decidono ogni que- stione relativa alla legittimazione delle persone che hanno sottoscritto il ricorso.»
Art. 9 L’articolo 49 del regolamento è modificato al fine di specificare la funzione dei giudici unici e dei Comitati. Il tenore dell’articolo 49 è pertanto il seguente:
«Art. 49 Ricorsi individuali16 1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere stralciato dal ruolo, questo è esa- minato da un giudice unico, fatta salva una speciale ragione per procedere diversa- mente.
2. Quando la Corte è investita a norma dell’articolo 34 della Convenzione, e il
ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera o di un Comitato che svolge le funzioni attribuitegli ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 del regolamento, il presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.
3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore:
a) può chiedere alle parti di fornire, entro un termine prestabilito, informazioni sui fatti, i documenti e gli elementi che ritiene pertinenti; b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un giudice unico, da un Comi- tato o da una Camera, fermo restando che il presidente della Sezione può disporre che il caso venga deferito a una Camera o a un Comitato; c) sottopone rapporti, bozze di testi e altri documenti utili alla Camera, al Comitato o ai rispettivi presidenti per assolvere le loro funzioni.»
16 Come modificato dalla Corte il 17 giu. e l’8 lug. 2002, il 4 lug. 2005, il 14 mag. 2007 e il
29 giu. 2009.
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Art. 10 È inserito un nuovo articolo 52a dal tenore seguente:
«Art. 52a Procedimento davanti a un giudice unico17
1. Conformemente all’articolo 28 della Convenzione, un giudice unico può dichia-
rare irricevibile o stralciare dal ruolo un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. Essa è notificata al ricorrente tramite lettera.
2. Conformemente all’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione, un giudice unico
non può decidere in merito a un ricorso diretto contro la Parte contraente a titolo della quale è stato eletto. 3. Se non adotta alcuna decisione secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il giudice unico trasmette il ricorso per esame a un Comitato o a una Camera.»
Art. 11 L’articolo 53 del regolamento è modificato al fine di specificare il procedimento dinanzi ai Comitati. Il suo tenore è pertanto il seguente:
«Art. 53 Procedimento davanti a un Comitato18 1. Conformemente all’articolo 28 paragrafo 4 lettera a della Convenzione, il Comi- tato può, all’unanimità e in ogni fase della procedura, dichiarare irricevibile un ricorso o stralciarlo dal ruolo della Corte , qualora tale decisione posa essere adottata senza ulteriore esame. 2. Se alla luce delle osservazioni sottoposte dalle Parti secondo l’articolo 54 para- grafo 2 lettera b il Comitato ritiene che il caso debba essere esaminato secondo la procedura prevista all’articolo 28 paragrafo 4 lettera b della Convenzione, esso pronuncia all’unanimità una sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibi- lità e, se del caso, sulla questione dell’equa soddisfazione. 3. Se il giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente in causa non è membro del Comitato, quest’ultimo può, all’unanimità e in ogni fase della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui all’articolo 28 paragrafo 4 lettera b della Convenzione. 4. Le decisioni e le sentenze di cui all’articolo 28 paragrafo 4 della Convenzione sono definitive. 5. Salvo decisione contraria del Comitato, la decisione resa dal Comitato secondo l’articolo 28 paragrafo 4 lettera a della Convenzione è notificata tramite lettera al ricorrente e alle Alti Parti contraenti interessate nella misura in cui queste siano state in precedenza informate del ricorso in applicazione del presente regolamento.
17 Introdotto dalla Corte il 29 giu. 2009.
18 Come modificato dalla Corte il 17 giu. e l’8 lug. 2002, il 4 lug. 2005 e il 14 mag. 2007.
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6. Se il Comitato non adotta né una decisione né una sentenza, trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all’articolo 52 paragrafo 2 del presente rego- lamento per la trattazione del caso.
7. Le disposizioni degli articoli 79–81 del presente regolamento si applicano,
all’occorrenza, alle decisioni e alle sentenze adottate da un Comitato.»
Art. 12 L’articolo 74 paragrafi 1 lettera a e 2 è modificato al fine di tenere conto delle sen- tenze dei Comitati. Il suo tenore è pertanto il seguente:
«Art. 74 Contenuto della sentenza19
1. Ogni sentenza di cui agli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprende:
a) il nome del presidente e degli altri giudici che compongono la Camera o il Comitato, del cancelliere o del cancelliere aggiunto; 2. Ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso in seno a una Camera o alla Grande Camera ha il diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.»
Art. 13 L’articolo 75 paragrafi 1–3 è modificato al fine di menzionare le decisioni in materia di equa soddisfazione rese dai Comitati. Il suo tenore è pertanto il seguente:
«Art. 75 Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione20
1. Qualora constatino una violazione della Convenzione, la Camera o il Comi-
tato statuiscono con la stessa sentenza sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione se una domanda specifica è stata sottoposta conformemente all’articolo 60 del presente regolamento e se la questione sia matura per la decisione; in caso contrario, la riservano, integralmente o parzialmente e fis- sano il successivo procedimento. 2. Per decidere sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera o il Comitato si riuniscono, per quanto possibile, nella medesima composi- zione dell’esame di merito del caso. Qualora si riveli impossibile riunire la Camera o il Comitato nella loro composizione iniziale, il presidente della Sezione completa o costituisce la Camera o il Comitato mediante sorteggio.
3. Se concedono un’equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Conven-
zione, la Camera o il Comitato possono decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse.»
19 Come modificato dalla Corte il 29 giu. 2009.
20 Come modificato dalla Corte il 13 dic. 2004 e il 29 giu. 2009.
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Art. 14 L’articolo 77 paragrafi 1 e 2 del regolamento è modificato al fine di menzionare la firma e la comunicazione delle sentenze adottate da un Comitato. Il suo tenore è pertanto il seguente:
«Art. 77 Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza21 1. La sentenza è firmata dal presidente della Camera o del Comitato e dal cancel- liere. 2. La sentenza resa da una Camera può essere letta in pubblica udienza dal presi- dente della Camera o da un altro giudice da questo designato. Gli agenti e i rappre- sentanti delle parti sono debitamente avvisati della data dell’udienza. In assenza di lettura in pubblica udienza e nel caso in cui la sentenza fosse resa da un Comitato, la comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo equivarrà a pronuncia.»
21 Come modificato dalla Corte il 29 giu. 2009.
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