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AS 2014 2185

Ordinanza concernente i compiti territoriali dell'esercito

Ordinanza concernente i compiti territoriali dell’esercito (OCTer)

Modifica del 2 luglio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 ottobre 20031 concernente i compiti territoriali dell’esercito è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visto l’articolo 9 capoverso 1 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023,

Art. 2 cpv. 2 lett. c

2 Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:

c. il servizio militare d’assistenza.

Art. 8, rubrica e cpv. 5 Servizio militare d’assistenza

5 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

2 luglio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova