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AS 2015 2947

Legge federale sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali

Legge federale sull’imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali

del 20 marzo 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20141, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta

Art. 66a Utili di persone giuridiche con scopi ideali Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 26a Utili di persone giuridiche con scopi ideali Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano un importo stabilito dal diritto cantonale e sono esclusivamente e irre- vocabilmente destinati a tali scopi.

2014-0212 2947

Imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali. LF RU 2015

Art. 72t Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 20 marzo 2015 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 26a entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015. 2 Scaduto tale termine, l’articolo 26a si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario. Si applica l’importo di cui all’articolo 66a della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015 Consiglio nazionale, 20 marzo 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

9 luglio 20155. 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20166.

3 L’articolo 66a della legge federale sull’imposta federale diretta entra in vigore il 1° gennaio 2018.

12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 642.11 5 FF 2015 2297 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata l’11 agosto 2015.