AS 2015 517
Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Modifica del 28 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 agosto 20131 sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 4 4 Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 ai seguenti scopi, se il quantitativo totale annuo per impianto è di 100 g al massimo: a. per le finalità connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica; b. per le finalità connesse alla sicurezza di un impianto dell’Amministrazione federale centrale.
Art. 14 cpv. 2 Abrogato
Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e nonché 3 2 Se l’esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indicazioni seguenti: e. la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.
3 Abrogato
Art. 19 cpv. 2 2 I certificati del Paese di destinazione di cui agli articoli 13 capoverso 4 e 15 capo- verso 2 possono essere redatti in tedesco, francese, italiano o in inglese. Le tradu- zioni da altre lingue devono essere autenticate.
1 RS 946.202.21
2014-0559 517
O sul controllo dei composti chimici RU 2015
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.
28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova