AS 2017 7561
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS)
Modifica del 22 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 marzo 20051 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953; in esecuzione degli articoli 1 e 3 lettera c della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago),
Art. 6 cpv. 2 2 Con i mezzi tecnici e operativi di cui dispongono, gli organi della sicurezza aerea controllano il rispetto delle norme sulla navigazione aerea da parte del traffico aereo civile e militare. Informano immediatamente le Forze aeree qualora sussistano indizi di una violazione dello spazio aereo o di una grave inosservanza delle norme sulla navigazione aerea.
Art. 9 e 14 Abrogati