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AS 2018 303

Decisione N. 1/2017 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune che modifica la Convenzione

Approvata a Oslo il 5 dicembre 2017 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 dicembre 2017

Il comitato congiunto, vista la convenzione del 20 maggio 19871 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione. (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione2 («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzio- ne adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l’aggiornamento o l’utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 20163, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione. (3) Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l’Unione e le parti con- traenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili.

1 RS 0.631.242.04

2 GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

3 GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6.

2017-2678 303

Regime comune di transito. Dec. n. 1/2017 RU 2018

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione, ha adottato la presente decisione:

Art. 1 (1) Il testo dell’appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») è modificato conformemente all’allegato A della presente decisione. (2) Il testo dell’allegato II dell’appendice I della convenzione è modificato confor- memente all’allegato B della presente decisione. (3) Il testo dell’appendice II della convenzione è modificato conformemente all’allegato C della presente decisione. (4) Il testo degli allegati B2 bis e B3 bis, quale figura nell’allegato D della presente decisione, è aggiunto all’appendice III bis della convenzione. (5) Il testo degli allegati A2, B1 e C7 dell’appendice III della convenzione è modi- ficato conformemente all’allegato E della presente decisione. (6) Il testo dell’appendice III bis, quale figura nell’allegato F della presente deci- sione, è aggiunto alla convenzione. (7) Il testo degli allegati A1 bis, A3 bis, A4 bis, A5 bis, A6 bis, B5 bis e B6 bis, quale figura nell’allegato G della presente decisione, è aggiunto all’appendice III bis della convenzione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Oslo, il 5 dicembre 2017.

Per il comitato congiunto: Il presidente, Øystein Børmer

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Allegato A

L’appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

1. all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i termini «di cui all’articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a)».

2. l’articolo 13 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;»; b) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase: «Tale esonero si applica fino al 1° maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest’ultima data è anteriore.»;

3. all’articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico («NCTS») di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell’appendice III si applicano.»;

4. all’articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della deci- sione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiara- zione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’allegato B6 bis dell’appendice III..»;

5. è inserito l’articolo seguente:

«Art. 29 bis Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU

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L 99 del 15.4.2016, pag. 6), una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all’ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.»; 6. all’articolo 38, paragrafo 6, i termini «all’allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all’allegato II dell’appendice I della convenzione»;

7. l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli 1. L’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompa- gnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all’allegato A3 dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A4 dell’appendice III:

2. Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un

elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all’allegato A5 dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A6 dell’appendice III. L’elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

3. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui

all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, l’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagna- mento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A3 bis dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A4 bis dell’appendice III. L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A5 bis dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A6 bis dell’appendice III. Il documento di accompagnamento transito e l’elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.»;

8. l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 Presentazione del documento di accompagnamento transito Il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transi- to e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.»;

9. l’articolo 44 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e

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all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f). Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doga- nali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all’articolo 4.»; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accom- pagnamento transito con le necessarie annotazioni all’autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi: a) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato; b) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni fer- roviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici; c) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all’incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti: a) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni fer- roviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici; c) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.»; (c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

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A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall’autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.»; (d) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

10. all’articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«L’ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito. L’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall’ufficio doganale di partenza.»;

11. all’articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La ricevuta contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito.»;

12. l’articolo 47 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), l’ufficio doganale di destinazione notifica all’ufficio doganale di partenza l’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all’articolo 45, paragrafo 1.»; (b) al paragrafo 2, è inserito il seguente comma come secondo comma: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), se l’operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all’articolo 45, paragrafo 1.»; (c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU

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L 99 del 15.4.2016, pag. 6), quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferro- viari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 44, paragrafo 2, let- tera b), l’ufficio doganale di partenza è informato entro il 12° giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.»;

13. l’articolo 49 è così modificato:

(a) al paragrafo 5, è inserito il seguente comma come secondo comma: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni suffi- cienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.»; (b) al paragrafo 6, i termini «a norma del paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «a norma del paragrafo 5»;

14. L’articolo 55 è così modificato:

(a) il comma non numerato diventa paragrafo 1; (b) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti: «h) regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo; i) uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.»; (c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2. Le autorizzazioni a norma dell’articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiara- zione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per: a) il trasporto ferroviario di merci; b) il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

3. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui

all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). Dopo tale data i suddetti regimi di transito comune non si applicano. Fino al 1° maggio 2018 il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al

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paragrafo 1, lettera e), si applica agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui al paragrafo 1, lettera h). Dopo tale data il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.»;

15. l’articolo 56 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 55, lettere b) e c),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c),»; (b) al paragrafo 2, i termini «di cui all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; (c) al paragrafo 3, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all’articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»; (d) al paragrafo 4, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all’articolo 55, lettere a) e f),» sono sosti- tuiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano».

16. l’articolo 57 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a)»; (b) al paragrafo 2, i termini «di cui all’articolo 55, lettere b), c) e d),» sono sosti- tuiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i),»; (c) al paragrafo 3, i termini «di cui all’articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»; (d) al paragrafo 4, i termini «di cui all’articolo 55, lettera f),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f),»; (e) è inserito il seguente paragrafo: «5. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente; b) dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comu- ne; c) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;

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d) dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; e) dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche profes- sionali direttamente connesse all’attività svolta; f) operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti con- traenti; g) dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.»; (f) l’attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6.

17. l’articolo 61 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»; (b) al paragrafo 2, i termini «di cui all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; (c) al paragrafo 3, i termini «di cui all’articolo 55, lettere a), b), e) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i),»; (d) è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Qualora uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all’autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello spedi- tore autorizzato devono avere inizio.»;

18. L’articolo 70 è soppresso.

19. L’articolo 71 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni che sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utilizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1o maggio 2019.»; (b) al paragrafo 2, i termini «in base all’articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della Convenzione, quale modificata» sono sostituiti dai termini «in base all’arti- colo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell’appendice I della conven- zione, quale modificata»;

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(c) il paragrafo 4 è soppresso. 20. all’articolo 73, i termini «all’allegato A2» sono sostituiti dai termini «all’alle- gato II dell’appendice I»;

21. l’articolo 74 è così modificato:

(a) al paragrafo 6, è inserito il comma seguente come primo comma: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia.»; (b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comu- ne facendo ricorso alla semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell’esonero di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, è assicurato da audit regolari e appropriati.»; 22. all’articolo 81, paragrafo 1, i termini «dell’articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;

23. l’articolo 82 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, lettera a), i termini «dell’articolo 55, lettera b),» sono sostitui- ti dai termini «dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»; (b) al paragrafo 4, i termini «all’allegato II della presente appendice» sono sosti- tuiti dai termini «all’allegato II dell’appendice I della convenzione». 24. all’articolo 84, i termini «di cui all’articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c),» e i termini «di cui all’arti- colo 55, lettera a),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»;

25. l’articolo 86 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»; (b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), lo speditore autorizzato stampa un documento di ac- compagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza.»;

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26. all’articolo 87, i termini «di cui all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; 27. all’articolo 88, paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

28. l’articolo 90 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i termini «all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termi- ni «all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; (b) al paragrafo 2, i termini «di cui all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; 29. all’articolo 97, paragrafo 3, i termini «Stato membro dell’Unione» sono sostitui- ti dai termini «Stato membro dell’Unione europea»;

30. l’articolo 107 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»; (b) al paragrafo 2, i termini «di cui all’articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

31. il titolo del capitolo VII è sostituito dal seguente:

«Capitolo VII Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo» 32. all’articolo 108, paragrafo 2, i termini «di cui all’articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»; 33. all’articolo 110, paragrafo 3, i termini «di cui all’articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;

34. l’articolo 111 è sostituito dal seguente:

«1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto elettro- nico come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea. 2. Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri paesi sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni. A condizione che ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni, le autorità doganali competenti rilasciano l’autorizzazione. 3. La compagnia aerea trasmette all’aeroporto di destinazione il manifesto redatto all’aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

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4. La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto: a) «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1; b) il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la pro- cedura T2 e qualora ai sensi delle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria; c) «TD» per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito; in tali casi la compagnia aerea indica il codice «TD» anche nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell’ufficio di emissione; d) «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito; e) «X» per le merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita con- fermata e che non sono vincolate a un regime di transito. 5. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2. 6. Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmes- so mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate. 7. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ove necessario, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione tra- smettono alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettro- nico che consente lo scambio di informazioni. 8. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazio- ne o irregolarità.

9. Le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione notificano non

appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e all’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione.»;

35. sono inseriti gli articoli seguenti:

«Art. 11 bis Consultazione preliminare all’autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 4, per

l’autorizzazione relativa all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all’articolo 55, paragrafo 1,

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lettera h), sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizza- zione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione. Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a conce- dere l’autorizzazione. 2. Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comuni- cazione, da parte dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall’autorità consultata. 3. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere pro- rogato dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione in uno dei seguenti casi: a) se, a causa della natura degli esami da effettuare, l’autorità consultata neces- sita di più tempo; b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, che a sua volta ne informa l’auto- rità doganale consultata. 4. Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte. 5. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì appli- cata ai fini del riesame e del monitoraggio.

Art. 111ter Formalità per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo 1. Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto secondo le modalità definite nell’autorizzazione. 2. Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico: a) «T1» – merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune; b) «T2» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vinco- late al regime di transito comune; c) «T2F» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono tra- sferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applica-

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no le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio4 o della diretti- va 2008/118/CE del Consiglio5 a un paese di transito comune; d) «C» – merci unionali non vincolate ad un regime di transito; e) «TD» – merci già vincolate a un regime di transito; f) «X» – merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confer- mata e che non sono vincolate a un regime di transito. 3. Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono pre- sentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto e le indicazioni del docu- mento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio dogana- le secondo le modalità definite nell’autorizzazione. 4. Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità. 5. Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doga- nali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.».

4 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1). 5 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

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Allegato B

L’allegato II dell’appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato come segue:

1. dopo il titolo dell’allegato II, i termini «Parte I» sono soppressi;

2. il punto 2 è così modificato:

a) al secondo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente: «a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis, o»; b) al terzo trattino del punto 2.1, il punto è sostituito da un punto e virgola; c) al terzo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente: «a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un documento di accompa- gnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA);»; d) al punto 2.2 è aggiunto il comma seguente: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte de- scrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte inte- grante, al posto dei formulari complementari.»; e) al punto 2.3 è aggiunto il comma seguente: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata con-

formemente all’appendice III, allegato B6 bis.»;

3. al primo trattino del punto 3.1, è aggiunto il comma seguente:

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«A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la dichiarazione di transito è compilata e pre- sentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in con- formità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se ne- cessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati

4. il punto 19 è così modificato:

a) al punto 19.1, il quarto trattino diventa il punto 19.2; b) sono aggiunti i punti seguenti: «19.3 La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

19.4 A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di

un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l’annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia.

19.5 Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli ele-

menti identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.»;

5. il punto 20.1. è così modificato:

a) è inserito il comma seguente come secondo comma: «A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), l’autorità doganale può accet- tare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non ri- spondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis.»; b) al terzo trattino, il punto è sostituito da un punto e virgola; c) al terzo trattino è aggiunto il comma seguente: «a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo svi- luppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5 bis.».

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Allegato C

L’appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

1. all’articolo 2bis, paragrafo 1, nel primo trattino i termini «Stato membro» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell’Unione europea»;

2. all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un documento T2L deve recare il codice «T2L» o «T2LF.»; 3. all’articolo 6, paragrafo 4, i termini «allegato B5» sono sostituiti dai termini «allegato B5 bis»; 4. all’articolo 7, paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 57»; 5. all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), i termini «nell’allegato B5» sono sostituiti dai termini «nell’allegato B5 bis»; 6. all’articolo 7, paragrafo 3, il termine «imprese» è sostituito dai termini «operatori economici»;

7. il titolo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Rilascio di un documento T2L» 8. All’articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito dal termine «rilascia- to»; 9. all’articolo 9, paragrafo 7, i termini «di un paese EFTA» sono sostituiti dai ter- mini «di un paese di transito comune»;

10. l’articolo 11 è soppresso;

11. all’articolo 14, paragrafo 1, i termini «di cui all’articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 57, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 6,». 12. all’articolo 14, paragrafo 2, i termini «degli articoli da 46 a 51» sono sostituiti dai termini «degli articoli 59 e 60, dell’articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a

69 e dell’articolo 72».

13. all’articolo 15, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le circostanze in cui l’emittente autorizzato giustifica l’utilizzo dei suddetti formulari;»;

14. non riguarda la versione italiana;

15. all’articolo 16, paragrafo 3, i termini «dell’ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «dell’autorità competente»; 16. all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), i termini «di cui all’articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all’articolo 57, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 57, paragrafo 6» e i termini «all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a),» sono sostituiti dai termini «all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a),»;

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17. è inserito un nuovo articolo 18bis:

«Art. 18bis Manifesto doganale delle merci 1. Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di naviga- zione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati. 2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all’appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d). 3. Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all’articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.

4. Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui

all’articolo 10, paragrafo 2.»;

18. all’articolo 22, paragrafo 2, i termini «della registrazione» sono sostituiti da «dell’accettazione» e i termini «all’articolo 18, paragrafo 5» sono sostituiti da «all’articolo 30, paragrafo 2».

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Allegato D

I seguenti allegati sono aggiunti all’appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito:

(1) Allegato B2 bis: «Allegato B2 bis

Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Titolo I: Generalità

1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione

doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descri- zione di cui all’appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. 2. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati. 3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all’allegato B3 bis.

Titolo II: Simboli Simboli nelle caselle

Simbolo Descrizione del simbolo

A Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese B A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no. C A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere.

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Simbolo Descrizione del simbolo

X Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate. Y Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

Titolo III Sezione I: Tabella dei requisiti in materia di dati (Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

1/3 1/3 Prova del tipo di posizione doganale A XY 1/4 3 Formulari B (1) (2) Y 1/5 4 Distinte di carico B (1) Y 1/6 32 Numero di articoli A (2) X 1/8 54 Firma/autenticazione A Y 1/9 5 Numero totale di articoli B (1) Y

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Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

2/1 40 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti A XY 2/2 44 Menzioni speciali A XY 2/3 44 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni A Riferimenti complementari (7) XY 2/5 LRN (Numero di riferimento locale) A S

Gruppo 3 – Parti

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

3/1 2 Esportatore A (13) (51) XY 3/2 2 (n.) N. di identificazione dell’esportatore A (52) XY 3/20 14 (n.) N. di identificazione del rappresentante A Y 3/21 14 Codice di qualifica del rappresentante A Y 3/43 Numero di identificazione della persona che chiede A una prova della posizione doganale di merci unionali Y

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Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

5/4 50, 54 Data della dichiarazione B (1) Y 5/5 50, 54 Luogo della dichiarazione B (1) Y 5/28 Periodo di validità richiesto per la prova A Y

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

6/1 38 Massa netta (kg) A (23) X 6/5 35 Massa lorda (kg) A XY 6/8 31 Descrizione delle merci A X 6/9 31 Tipo di colli A X 6/10 31 Numero di colli A X 6/11 31 Marchi di spedizione A X 6/14 33(1) Codice delle merci – Codice della nomenclatura combi- A nata (23) X 6/18 6 Totale dei colli B Y

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. Dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

7/2 19 Container A Y 7/10 31 Numero di identificazione del container A XY

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Sezione II: Note Numero Descrizione della nota della nota

1. I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime

basato su supporto cartaceo.

2. Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo

articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.

7. I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e

nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare auto- maticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

13. Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbliga-

toria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Se è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo.

23. Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi

di transito comune.

51. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.

52. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Forni-

re il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

Titolo IV: Note in relazione ai requisiti in materia di dati Sezione I: Introduzione Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allega- to.

Sezione II: Requisiti in materia di dati 1/3. Prova del tipo di posizione doganale Inserire il codice pertinente.

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1/4. Formulari Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre «1/3», il primo formulario complementare con «2/3» ed il secondo formulario complementare con «3/3». Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5. Distinte di carico Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.

1/6. Numero di articoli Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9. Numero totale di articoli Numero totale di articoli dichiarati nella prova della posizione doganale di merci unionali. L’articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l’attributo «X» nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell’Unione. Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.

2/2. Menzioni speciali Inserire il codice pertinente.

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complemen- tari a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizza- zioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posi- zione e riferimenti complementari.

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Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regola- mentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documen- ti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti com- plementari. b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizza- zioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari. Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato.

2/5. LRN (Numero di riferimento locale) Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazio- nale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identifi- care ogni singola prova di posizione.

3/1. Esportatore Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.

3/2 N. di identificazione dell’esportatore Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI. Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/20. N. di identificazione del rappresentante Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali). Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI. Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova del- la posizione doganale di merci unionali Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI. Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

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5/4. Data della dichiarazione Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28. Periodo di validità richiesto per la prova Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1. Massa netta (kg) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio. Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: – da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg), – da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg). Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di

3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg) La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso il materiale di trasporto. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si proce- de al seguente arrotondamento: – da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg), – da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg). Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di

3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l’operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.

6/8. Descrizione delle merci Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classifi- cazione delle merci.

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6/9. Tipo di colli Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10. Numero di colli Numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. Marchi di spedizione Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

7/2. Container Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all’atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10. Numero di identificazione del container Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto. Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, raffor- zata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container. Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto inter- modale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container. Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.».

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(2) Allegato B3 bis: «Allegato B3 bis

Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Titolo I: Generalità 1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allega- to si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell’allegato B2 bis, titolo III. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto carta- ceo.

3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.

4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato. 5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massi- mo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero mas- simo di decimali.

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Esempi di lunghezze e formati del campo: a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa a..4 fino a 4 caratteri alfabetici n..5 fino a 5 caratteri numerici an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore. 6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.

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Titolo II: Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di III (S/N) intestazione articolo

1/3 Prova del tipo di posizione doga- an..5 S 1x 1x nale 1/4 Formulari n..4 N 1x 1/5 Distinte di carico n..5 N 1x 1/6 Numero di articoli n..5 N 1x 1/8 Firma/autenticazione an..35 N 1x 1/9 Numero totale di articoli n..5 N 1x 2/1 Dichiarazione semplificata/ Categoria di documento: a1 + S 9999x 99x Documenti precedenti Tipo di documento precedente: an..3 + Riferimento del documento prece- dente: an..35 + Identificatore degli articoli: n..5 2/2 Menzioni speciali Versione codificata (codici uniona- S 99x I codici sono ulteriormente specifi- li): n1 + an4 cati nel titolo III. O descrizione con testo libero: an..512 2/3 Documenti presentati, certificati Tipo di documento (codici uniona- S 1x 99x plementari O (codici nazionali): n1 + an3 + Identificatore del documento: an..35

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Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di III (S/N) intestazione articolo

2/5 LRN (Numero di riferimento loca- an..22 N 1x le) 3/1 Esportatore Nome: an..70 + N 1x 1x Codice paese: Via e numero: an..70 + i codici alfabetici per i paesi e i Paese: a2 + territori sono basati sugli attuali Codice postale: an..9 + codici ISO alpha 2 (a2) nella Città: an..35 misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regola- mento della Commissione. In caso di collettame, se si utiliz- zano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell’appendice II, allegato B2 bis, titolo III. 3/2 N. di identificazione an..17 N 1x 1x dell’esportatore

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Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di III (S/N) intestazione articolo

3/20 N. di identificazione del rappre- an..17 N 1x sentante 3/21 Codice di qualifica del rappre- n1 S 1x sentante 3/43 Numero di identificazione del- an..17 N 1x la persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali 5/4 Data della dichiarazione n8 (aaaammgg) N 1x 5/5 Luogo della dichiarazione an..35 N 1x 5/28 Periodo richiesto di validità del- n..3 N 1x la prova 6/1 Massa netta (kg) n..16,6 N 1x 6/5 Massa lorda (kg) n..16,6 N 1x 1x 6/8 Descrizione delle merci an..512 N 1x 6/9 Tipo di colli an..2 N 99x L’elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21. 6/10 Numero di colli n..8 N 99x 6/11 Marchi di spedizione an..512 N 99x 6/14 Codice della merce – codice del- an..8 N 1x la nomenclatura combinata

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Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di III (S/N) intestazione articolo

6/18 Totale dei colli n..8 N 1x 7/10 Numero di identificazione an..17 N 9999x 9999x del container

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Titolo III: Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3. Prova del tipo di posizione doganale Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applica- zione dell’articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an..5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento prece- dente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).

1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei docu- menti riportato di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Elenco dei contenitori 235 Bolla di consegna 270 Distinta dei colli 271 Fattura proforma 325 Dichiarazione di custodia temporanea 337 Dichiarazione sommaria di entrata 355 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705

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Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Lettera di vettura ferroviaria 720 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T) 820 Dichiarazione di transito (T1) 821 Dichiarazione di transito (T2) 822 Prova della posizione doganale di merci unionali T2L 825 Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF T2G Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante CLE Dichiarazione semplificata SDE Dichiarazione MRN MRN Manifesto di carico – procedura semplificata MNS Altro ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

2/2. Menzioni speciali Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considera- ta, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sosti- tuisca il testo.

Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice

Allegato B2 bis, titolo III Numerosi documenti e parti «Vari» 00200 Allegato B2 bis, titolo III Identità tra dichiarante e speditore «Speditore» 00300 Allegato B2 bis, titolo III Identità tra dichiarante e esporta- «Esportatore» 00400 tore Allegato B2 bis, titolo III Identità tra dichiarante e «Destinatario» 00500 destinatario

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Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice

Allegato B2 bis, titolo III Richiesta di prolungamento «Prolungamento 40100 del periodo di validità della prova del periodo di validità della posizione doganale di merci della prova della posi- unionali zione doganale di merci unionali»

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complemen- tari a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti con- traenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro ri- ferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC. b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti com- plementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, even- tualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascun paese.

3/2. Codice di qualifica del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi:

2 Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in

nome e per conto di un’altra persona)

3 Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce

in nome proprio ma per conto di un’altra persona) Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

7/2. Container

0 Merci non trasportate in container

1 Merci trasportate in container. ».

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Allegato E

Gli allegati A2, B1 e C7 dell’appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono modificati come segue:

1. nell’allegato A2, sotto il titolo dell’allegato stesso, è inserito il seguente paragra- fo: «Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).»; 2. nell’allegato B1, sotto il titolo dell’allegato stesso, è inserito il seguente paragra- fo: «Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).»;

3. nell’allegato C7, il punto 1.2 è modificato come segue:

a) il punto 1.2.1. è soppresso; b) le cifre «1.2.2.» sono soppresse; c) i termini «un unico ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «un unico ufficio doganale di partenza».

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Allegato F

Alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice III bis

Dichiarazioni di transito, documenti di accompagnamento transito e altri documenti

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Art. 1 La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo I: Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici

Art. 2 Dichiarazione di transito La dichiarazione di transito di cui all’articolo 25 dell’appendice I contiene i dati specificati nell’allegato B6 bis ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui all’allegato A1 bis.

Art. 3 Documento di accompagnamento transito Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A3 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4 bis.

Art. 4 Elenco degli articoli L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A5 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6 bis.

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Titolo II: Formulari utilizzati per compilare: – la prova della posizione doganale di merci unionali, – la dichiarazione di transito per i viaggiatori, – la procedura di continuità operativa per il transito

Art. 5 1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU. 2. I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendi- ce 1, della convenzione DAU.

3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

a) per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della convenzione DAU; b) per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.

4. I formulari sono compilati ed utilizzati:

a) come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B2; b) come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B6. In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e

Art. 6 1. I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della conven- zione DAU. 2. Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO UNIONALE». I docu- menti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un’altra parte contraente.

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Titolo III: Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito

Art. 7 Distinte di carico 1. I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formula- rio di cui all’allegato B4. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B5. 2. I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati. 3. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Art. 8 Avviso di passaggio I formulari su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 21 dell’appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all’alle- gato B8 della presente appendice.

Art. 9 Ricevute Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all’allegato B10.

Art. 10 Garanzia isolata 1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell’allegato C3. 2. I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

3. Il formato è di 148 × 105 mm.

4. I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indi- cante il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identifi- cazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua. 5. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia 1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «certificati», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato C7.

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2. I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta mecca- nica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è: – di colore verde per i certificati di garanzia, e – di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.

3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei

formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddi- stingue.

Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III

1. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento

meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. 2. I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. 3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese. 4. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia. 5. I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. 6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentar- ne la sicurezza.».

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Allegato G

All’appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono aggiunti i seguenti allegati:

(1) Allegato A1 bis: «Allegato A1 bis

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecu- zione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il pro- gramma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ad ecce- zione dei dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I, che si applicheranno al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

Titolo I: Generalità 1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati contenuti nel presente allega- to si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito, di cui all’allegato B6 bis. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.

3. Il titolo II comprende i formati relativi ai dati.

4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui

all’allegato B6 bis della presente appendice assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici di cui al titolo II. 5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico. Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

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I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali. Esempi di lunghezze e formati del campo: a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa a..4 fino a 4 caratteri alfabetici n..5 fino a 5 caratteri numerici an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore. 6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione di transito. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo in questione nella dichiarazione. 8. I paesi possono utilizzare codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali e 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferi- menti complementari. I paesi comunicano alla Commissione l’elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l’elenco di tali codici.

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Titolo II: Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

1/2 Tipo di dichiarazione supplementare a1 S 1x 1/3 Dichiarazione di transito an..5 S 1x 1x 1/4 Formulari n..4 N 1x 1/5 Distinte di carico n..5 N 1x 1/6 Numero di articolo n...5 N 1x 1/8 Firma/autenticazione an..35 N 1x 1/9 Numero totale di articoli n..5 N 1x 2/1 Dichiarazione semplificata/ Tipo di documento precedente: S 9999x 99x Documenti precedenti an..3 + Riferimento del documento prece- dente: an..35 + Identificatore degli articoli: n..5 2/2 Menzioni speciali Versione codificata (codici uniona- S 99x I codici sono ulteriormente specifi- li): n1 + an4 cati nel titolo III. OR OR Descrizione con testo libero: an..512

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

2/3 Documenti presentati, certificati Tipo di documento (codici uniona- S 1x 99x plementari OR (codici nazionali): n1+an3+ Identificativo del documento: an..35 3/1 Esportatore Nome: an..70 + N 1x 1x Codice paese: Via e numero: an..70 + i codici alfabetici per i paesi e i Paese: a2 + territori sono basati sugli attuali Codice postale: an..9 + codici ISO alpha 2 (a2) Città: an..35 In caso di collettame, se si utiliz- zano dichiarazioni su carta, il codice «00200» può essere utiliz- zato insieme a un elenco degli esportatori conformemente alle note relative al dato 3/1 Esportato- re nel titolo III dell’allegato B6 bis dell’appendice III. 3/2 Numero di identificazione an..17 N 2x 2x Per gli Stati membri dell’Unione dell’esportatore europea, il numero EORI nell’Unione o il numero di identi- ficazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Per i paesi di transito comune, il numero EORI nell’Unione (se rilasciato e in corso di validità al momento della presentazione della dichiarazione) e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

3/9 Destinatario Nome: an..70 + N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese Via e numero: an..70 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Paese: a2 + In caso di collettame, se si utiliz- Codice postale: an..9 + zano dichiarazioni su carta, il Città: an..35 codice «00200» può essere utiliz- zato insieme a un elenco dei destinatari conformemente alle note relative al dato 3/9 Destinata- rio nel titolo III dell’allegato B6 bis dell’appendice III. 3/10 Numero di identificazione an..17 N 2x 2x Si deve utilizzare il numero di del destinatario identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell’esportatore. 3/19 Rappresentante Nome: an..70 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese Via e numero: an..70 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 3/20 Numero di identificazione an..17 N 2x Si deve utilizzare il numero di del rappresentante identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell’esportatore. 3/21 Codice di qualifica del rappresen- n1 S 1x tante

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

3/22 Titolare del regime di transito Nome: an..70 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese Via e numero: an..70 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 3/23 Numero di identificazione del an..17 N 2x Si deve utilizzare il numero di titolare del regime di transito identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell’esportatore. 3/37 Numero di identificazione degli Codice ruolo: a..3 + S 99x 99x I codici ruolo degli altri attori della altri attori della catena di approv- Identificativo: an..17 catena di approvvigionamento vigionamento sono definiti nel titolo II. Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell’esportatore. 5/4 Data della dichiarazione n8 (aaaammgg) N 1x 5/5 Luogo della dichiarazione an..35 N 1x 5/6 Ufficio di destinazione (e paese) an8 N 1x La struttura dell’identificativo dell’ufficio doganale è definita nel titolo III. 5/7 Uffici di passaggio previsti an8 N 9x L’identificativo dell’ufficio doga- (e paese) nale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

5/8 Codice del paese di destinazione a2 N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 5/21 Luogo di carico In forma codificata: an..17 N 1x Se il luogo di carico è codificato OR secondo il codice UN/LOCODE, Descrizione con testo libero: a2 le informazioni devono corrispon- (codice paese) + an..35 (luogo) dere al codice UN/LOCODE definito nel titolo III per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di carico non è codifi- cato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identifi- cato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore. 5/23 Ubicazione delle merci Paese: a2 + Y 1x La struttura del codice è definita Tipo di ubicazione: a1 + nel titolo III. Qualificatore dell’identificazione: In forma codificata: Identificazione dell’ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OR Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 6/1 Massa netta (kg) n..16,6 N 1x 6/5 Massa lorda (kg) n..16,6 N 1x 1x

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

6/8 Descrizione delle merci an..512 N 1x 6/9 Tipo di colli N 99x L’elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21. 6/10 Numero di colli n..8 N 99x 6/11 Marchi di spedizione an..512 N 99x 6/13 Codice CUS an8 N 1x Codice assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS). 6/14 Codice delle merci – Codice della an..8 N 1x nomenclatura combinata 6/18 Totale dei colli n..8 N 1x

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

7/1 Trasbordo Luogo del trasbordo: Paese: a2 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese Tipo di ubicazione: a1 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Qualificatore dell’identificazione: a1 + Il luogo del trasbordo deve seguire In forma codificata: la struttura del dato 5/23 Ubicazio- Identificazione dell’ubicazione: ne delle merci. an..35 + Identificativo supplementare: n..3 L’identità del mezzo di trasporto OR deve seguire la struttura del dato Descrizione con testo libero 7/7 Identità del mezzo di trasporto Via e numero: an..70 + alla partenza. Codice postale: an..9 + Città: an..35 + La nazionalità del mezzo di Identità del nuovo mezzo trasporto deve seguire la struttura di trasporto del dato 7/8 Nazionalità del mezzo Tipo di identificazione: n2 + di trasporto alla partenza. Numero di identificazione: an..35 + Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto: a2 + Per l’indicatore che specifica se le Indicatore che specifica se la spedi- merci sono containerizzate si zione è containerizzata o no: n1 devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo III. 7/2 Contenitori n1 S 1x 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera n1 S

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

7/5 Modo di trasporto interno n1 N 1x 1x Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo III per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla fron- tiera 7/7 Identità del mezzo di trasporto Tipo di identifica-zione: n2 + S 1x 1x alla partenza Numero di identificazione: an..35 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto a2 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese alla partenza definito per il dato 3/1 Esportatore. 7/10 Numero di identificazione an..17 N 9999x 9999x del container 7/14 Identità del mezzo di trasporto Tipo di identificazione: n2 + N 1x 1x Per questo tipo di identificazione attivo che attraversa la frontiera Numero di identificazione: an..35 devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto a3 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese attivo che attraversa la frontiera definito per il dato 3/1 Esportatore. 7/18 Numero del sigillo Numero di sigilli: n..4 + N 1x 1x 7/19 Altri incidenti durante il trasporto an..512 N 1x 8/2 Tipo di garanzia an1 S 9x

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di titolo III (S/N) intestazione articolo

8/3 Riferimento della garanzia GRN: an..24 + N 99x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO Codice di accesso: an..4 + 4217) devono essere utilizzati per Codice valuta: a3 + la valuta. Importo del debito: n..16,2 + L’identificativo dell’ufficio doga- Ufficio doganale di garanzia: an8 nale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). 8/4 Garanzia non valida in a2 N 99x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

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Titolo III: Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni di transito stan- dard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare D per la presentazione di una dichiarazione di transito a norma dell’arti- colo 29 bis dell’appendice I della convenzione.

1/3. Dichiarazione di transito Codici da utilizzare nel contesto del transito: T Spedizioni miste comprendenti merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che non hanno la posizione doganale di merci unionali vin- colate al regime di transito comune. T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune. T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune. T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui si applicano le disposi- zioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio6 o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio7 a un paese di transito comune. C Merci unionali non vincolate a un regime di transito comune nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I. TD Merci già vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I. X Merci unionali destinate all’esportazione, non vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo

6 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1). 7 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

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elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento prece- dente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).

1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei docu- menti riportato di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Elenco dei contenitori 235 Bolla di consegna 270 Distinta dei colli 271 Fattura proforma 325 Dichiarazione di custodia temporanea 337 Dichiarazione sommaria di entrata 355 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Lettera di vettura ferroviaria 720 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T) 820 Dichiarazione di transito (T1) 821 Dichiarazione di transito (T2) 822 Prova della posizione doganale di merci unionali T2L 825 Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF T2G Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante CLE Dichiarazione semplificata SDE Dichiarazione MRN MRN Manifesto di carico – procedura semplificata MNS Altro ZZZ

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2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. Se l’MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo Contenuto Formato Esempi

1 Ultime due cifre dell’anno di accettazione n2 15

formale della dichiarazione (AA)

2 Identificativo del paese in cui è presentata la a2 RO

dichiarazione di transito (codice paese alpha 2)

3 Identificativo unico del messaggio per anno an12 9876AB889012

e per paese

4 Identificativo del regime a1 B

5 Cifra di controllo an1 5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modali- tà di compilazione di tale campo sono stabilite dai singoli paesi; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell’anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione. I paesi che desiderino includere nell’MRN il numero di riferimento dell’ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo. Il campo 4 deve essere compilato con l’identificativo del regime stabilito nella tabella seguente. Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN. Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice Regime

A Solo esportazione B Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita C Solo dichiarazione sommaria di uscita D Notifica di riesportazione E Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali J Solo dichiarazione di transito K Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita L Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata M Prova della posizione doganale di merci unionali

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Codice Regime

R Solo dichiarazione di importazione S Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata T Solo dichiarazione sommaria di entrata U Dichiarazione di custodia temporanea W Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento. Esempio: l’articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l’ufficio di destinazione ha assegnato il numero «238544». Il codice corrispondente è pertanto «821-238544-5». («821» per la pro- cedura di transito, «238544» per il numero di registrazione del documento (o l’MRN per le operazioni NCTS) e «5» per il numero dell’articolo). Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, occorre inserire più di un riferimento e i paesi prevedono l’utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

2/2. Menzioni speciali Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considera- ta, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sosti- tuisca il testo. I codici «00200» e «00300» sono utilizzati solo per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, se del caso. I codici «20100», «20200» e «20300» sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice

Allegato B6 bis, titolo III Numerosi documenti e parti «Vari» 00200 Allegato B6 bis, titolo III Identità tra dichiarante e speditore «Speditore» 00300 Articolo 18 della conven- Esportazione da una parte contraen- 20100 zione te o dall’Unione soggetta a restrizioni Articolo 18 della conven- Esportazione da una parte contra- 20200 zione ente o dall’Unione soggetta a dazi Articolo 18 della conven- Esportazione «Esportazione» 20300 zione

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2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali da una parte con- traente o da un paese terzo che sono presentati a sostegno della dichiara- zione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizza- zioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC. b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/1. Esportatore In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l’uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 defini- to nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/2. Numero di identificazione dell’esportatore Per gli Stati membri dell’Unione europea, indicare il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/9. Destinatario In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l’uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 defini- to nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/10. Numero di identificazione del destinatario Per gli Stati membri dell’Unione europea, indicare il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

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3/20. Numero di identificazione del rappresentante Per gli Stati membri dell’Unione europea, indicare il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi: 2 Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona)

3 Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce

in nome proprio ma per conto di un’altra persona) Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/22. Titolare del regime di transito Per gli Stati membri dell’Unione europea, indicare il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/37. Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigio- namento Questo dato è costituito da due elementi:

1. Codice ruolo

Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice Parte Descrizione ruolo

CS Consolidatore Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un’unica spedizione più grande (in un processo di consolidamen- to) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo specu- lare l’attività del consolidatore dividendo la spedizione consoli- data nelle sue componenti originali MF Fabbricante Parte che fabbrica le merci FW Spedizioniere Parte che organizza la spedizione di merci WH Depositario Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

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2. N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese) I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura: – i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il numero di identificazione dell’esportatore; – i sei caratteri seguenti (an6) individuano l’ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente: i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE 8 del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000». Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/23. Ubicazione delle merci Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore. Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito: A Luogo designato B Luogo autorizzato C Luogo approvato D Altro Per l’identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualifi- Identificativo Descrizione catore

U UN/LOCODE Utilizzare i codici definiti nell’elenco di codici paese UN/LOCODE V Identificativo Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destina- dell’ufficio doganale zione e paese W Coordinate GPS Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esem- pi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/ 4.381508°

8 Raccomandazione 16 su UN/LOCODE – Code for ports and other locations.

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Qualifi- Identificativo Descrizione catore

X Il numero EORI Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descri- nell’Unione o un zione del dato 3/2 Numero di identificazione dell’esportatore. numero di identifica- Se l’operatore economico dispone di più locali, il numero è zione unico di un completato con un identificativo unico per il sito in questione paese terzo riconosciu- to dall’Unione o il numero di identifi- cazione dell’operatore in un paese di transito comune Y Numero di autorizza- Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, zione vale a dire l’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l’autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione

Se il codice «X» o «Y» è utilizzato per l’identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l’identificazione univoca del sito.

7/2. Container

0 Merci non trasportate in container

1 Merci trasportate in container

7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera I codici applicabili sono i seguenti:

Codice Descrizione

2 Trasporto ferroviario

3 Trasporto su strada

4 Trasporto aereo

5 Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7 Installazioni di trasporto fisse

8 Vie navigabili interne

9 Modo sconosciuto (propulsione propria)

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7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Codice Descrizione

20 Numero del vagone

30 Numero di immatricolazione del veicolo stradale

40 Numero del volo IATA

41 Numero di registrazione dell’aeromobile

81 Nome dell’imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

8/2. Tipo di garanzia Codici relativi ai tipi di garanzia I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione Codice

Esonero dalla garanzia (art. 75, par. 2, lett. c), dell’appendice I) 0 Garanzia globale (art. 75, par. 1, e par. 2, lett. a) e b), dell’appendice I) 1 Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore 2 (art. 20 dell’appendice I) Garanzia isolata in contanti (art. 19 dell’appendice I) 3 Garanzia isolata a mezzo di certificati (art. 21 dell’appendice I) 4 Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l’ufficio doganale 7 di partenza e l’ufficio doganale di transito (art. 10, par. 2, lett. b), della convenzione) Garanzia isolata del tipo di cui all’allegato I, punto 3, dell’appendice I 9 Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni C di trasporto fisse (art. 13, par. 1, lett. c), dell’appendice I) Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione A (art. 10, par. 2, lett. a), della convenzione) Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune H a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’appendice I

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Titolo IV Versioni linguistiche e relativi codici Versione linguistica Codici

BG Ограничена валидност Validità limitata – 99200 CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς ES Validez limitada FR Validité limitée HR Valjanost ograničena IT Validità limitata LV Ierobežots derīgums LT Galiojimas apribotas HU Korlátozott érvényű MK* Ограничено важење MT Validità limitata NL Beperkte geldigheid PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată RS Ограничена важност SL Omejena veljavnost SK Obmedzená platnosť FI Voimassa rajoitetusti SV Begränsad giltighet EN Limited validity IS Takmarkað gildissvið NO Begrenset gyldighet TR Sınırlı Geçerli

BG Освободено Dispensa – 99201 CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobutud EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense HR Oslobođeno IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MK* Изземање

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MT Tneħħija NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă RS Ослобођење SL Opustitev SK Upustenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver IS Undanþegið NO Fritak TR Vazgeçme

BG Алтернативно доказателство Prova alternativa – 99202 CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη ES Prueba alternativa FR Preuve alternative HR Alternativni dokaz IT Prova alternativa LV Alternatīvs pierādījums LT Alternatyvusis įrodymas HU Alternatív igazolás MK* Алтернативен доказ MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă RS Алтернативни доказ SL Alternativno dokazilo SK Alternatívny dôkaz FI Vaihtoehtoinen todiste SV Alternativt bevis EN Alternative proof IS Önnur sönnun NO Alternativt bevis TR Alternatif Kanıt

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BG Различия: митническо учреждение, където Differenze: ufficio al quale стоките са представени (наименование и sono state presentate le merci страна …… (nome e paese) – 99203 CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží před- loženo … (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frem- budt … (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestel- lung erfolgte … (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) IT Differenze: ufficio al quale sono state presen- tate le merci … (nome e paese) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) MK* Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land) PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país) RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume şi ţara) RS Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago pred- loženo … (naziv in država) SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

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FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land) EN Differenze: ufficio al quale sono state presen- tate le merci …. (nome e paese) IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land) TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

BG Излизането от … подлежи на Uscita da … soggetta a ограничения или такси съгласно restrizioni o ad imposizioni a Регламент/Директива/Решение № …, norma del(la) regolamento/ CS Výstup ze … podléhá omezením nebo direttiva/decisione n. … – dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí 99204 č. … DA Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direk- tiv/afgørelse nr. … DE Ausgang aus … – gemäss Verord- nung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschrän- kungen oder Abgaben unterworfen. EE Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määruse- le/direktiivile/otsusele nr … EL Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … ES Salida de … sometida a restricciones o impo- siciones en virtud del (de la) Regla- mento/Directiva/Decisión no … FR Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directi- ve/décision no … HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pri- stojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … IT Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad impo- sizioni a norma del(la) regolamento/diret- tiva/decisione n. … LV Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direk- tīvu/Lēmumu Nr. …,

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LT Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direk- tyva/Sprendimu Nr. …, HU A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/ határozat szerinti korlátozás vagy teher meg- fizetésének kötelezettsége alá esik MK* Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/ Директива/Решение № … MT Ħruġ mill-… suġġett għall restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … NL Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. PL Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/ dyrektywą/decyzją nr … PT Saída da … sujeita a restrições ou a impo- sições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n. … RO Ieşire din … supusă restricţiilor sau impune- rilor în temeiul Regulamentului/Directivei/ Deciziei nr … RS Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/ Директиве/Одлуке бр … SL Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. … SK Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/ rozhodnutia č. … FI … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja SV Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/ direktiv/beslut nr … EN Uscita da … soggetta a restrizioni o ad impo- sizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … IS Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ ákvörðun nr. …….

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NO Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/ vedtak nr. … TR Eşyanın … ’dan çıkışı … No.lu Tüzük/Direk- tif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG Одобрен изпращач Speditore autorizzato – CS Schválený odesílatel 99206 DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας ES Expedidor autorizado FR Expéditeur agréé HR Ovlašteni pošiljatelj IT Speditore autorizzato LV Atzītais nosūtītājs LT Įgaliotas siuntėjas HU Engedélyezett feladó MK* Овластен испраќач MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat RS Овлашћени пошиљалац SL Pooblaščeni pošiljatelj SK Schválený odosielateľ FI Valtuutettu lähettäjä SV Godkänd avsändare EN Authorised consignor IS Viðurkenndur sendandi NO Autorisert avsender TR İzinli Gönderici.

BG Освободен от подпис Dispensa dalla firma – 99207 CS Podpis se nevyžaduje DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή ES Dispensa de firma FR Dispense de signature HR Oslobođeno potpisa IT Dispensa dalla firma

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LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MK* Изземање од потпис MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură RS Ослобођено од потписа SL Opustitev podpisa SK Upustenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift EN Signature waived IS Undanþegið undirskrift NO Fritatt for underskrift TR İmzadan Vazgeçme

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ GARANZIA GLOBALE CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY VIETATA – 99208 DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MK* ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

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SL PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ USO NON LIMITATO – CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ 99209 DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITÉE HR NEOGRANIČENA UPORABA IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MK* УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATĂ RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА SL NEOMEJENA UPORABA SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING EN UNRESTRICTED USE IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN NO UBEGRENSET BRUK TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

BG Издаден впоследствие Rilasciato a posteriori – CS Vystaveno dodatečně 99210 DA Udstedt efterfølgende

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DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posteriori FR Délivré a posteriori HR Izdano naknadno IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektīvi LT Retrospektyvusis išdavimas HU Kiadva visszamenőleges hatállyal MK* Дополнително издадено MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior RS Накнадно издато SL Izdano naknadno SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jälkikäteen SV Utfärdat i efterhand EN Issued retroactively IS Útgefið eftir á NO Utstedt i etterhånd TR Sonradan Düzenlenmiştir

BG Разни Vari – 99211 CS Různí DA Diverse DE Verschiedene EE Erinevad EL Διάφορα ES Varios FR Divers HR Razni IT Vari LV Dažādi LT Įvairūs HU Többféle MK* Различни MT Diversi NL Diversen PL Różne PT Diversos RO Diverse RS Разно

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SL Razno SK Rôzne FI Useita SV Flera EN Various IS Ýmis NO Diverse TR Çeşitli

BG Насипно Alla rinfusa – 99212 CS Volnĕ loženo DA Alla rinfusa DE Unverpackte Waren EE Mahtkaup EL Χύμα ES A granel FR Vrac HR Rasuto IT Alla rinfusa LV Berams LT Nesupakuota HU Ömlesztett MK* Рефус MT Bil-kwantitá NL Los gestort PL Luzem PT A granel RO Vrac RS Расуто SL Razsuto SK Voľne ložené FI Irtotavaraa SV Bulk EN Alla rinfusa IS Vara í lausu NO Alla rinfusa TR Dökme

BG Изпращач Speditore – 99213 CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL Αποστολέας ES Expedidor FR Expéditeur

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HR Pošiljatelj IT Speditore LV Nosūtītājs LT Siuntėjas HU Feladó MK* Испраќач MT Min jikkonsenja NL Afzender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor RS Пошиљалац SL Pošiljatelj SK Odosielateľ FI Lähettäjä SV Avsändare EN Consignor IS Sendandi NO Avsender TR Gönderici * Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite. ».

(2) Allegato A3 bis: «Allegato A3 bis

Documento di accompagnamento transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiorna- mento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).»

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Modello di documento di accompagnamento transito

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(3) Allegato A4 bis: «Allegato A4 bis

Note e elementi di informazione (dati) del documento di accompagnamento transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiorna- mento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6). L’acronimo «BCP» (Business continuity plan – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I. La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde. Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN

L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella formulari (1/4)

– prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato, – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli), – non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4)

Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

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4. Casella Ufficio di partenza (C)

– nome dell’ufficio doganale di partenza, – numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza, – data di accettazione della dichiarazione di transito, – nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella Controllo dell’ufficio di partenza (D)

– risultati del controllo, – sigilli apposti o indicazione «– –» che identifica la «Dispensa – 99201», – eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante». Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifi- ca, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzio- ne.

6. Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema. Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e sono annotate dal tra- sportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampa- tello. Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizza- zione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo. Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documen- to di accompagnamento transito. Le autorità doganali dell’ufficio doganale di transito o dell’ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

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Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti: – Trasbordo: utilizzare la casella 7/1. Casella Trasbordo (7/1) Le prime tre righe della casella sono compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di tra- sporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1. – Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19. Casella Altri incidenti durante il trasporto (7/19) La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario. ».

(4) Allegato A5 bis: «Allegato A5 bis

Elenco degli articoli

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecu- zione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il pro- gramma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).»

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Modello di elenco degli articoli MRN

ELENCO DEGLI ARTICOLI TRANSITO For mular i ( 1/ 4)

Numer o e t ipo di colli, mar chi di spedizione ( 6/ 9- 6/ 10- 6/ 11) Numer o di r if er iment o/ UCR ( 2/ 6) N. ar t ic ( 1/ 6)

Document i pr esent at i/ Cer t if icat i ( 2/ 3)

Menzioni speciali ( 2/ 2) N. di ident if icazione degli at t or i supplement ar i della cat ena di appr ovvigionament o ( 3/ 37)

Espor t at or e ( 3/ 1- 3/ 2) Dest inat ar io ( 3/ 9- 3/ 10)

Ident it à e nazionalit à del mezzo di t r aspor t o alla par t enza ( 7/ 7- 7/ 8) Codice delle mer ci ( 6/ 14) N. id. cont ainer ( 31/ 3)

Ident it à e nazionalit à del mezzo di t r aspor t o at t ivo che at t r aver sa la f r ont ier a ( 7/ 14- 7/ 15) Dichiar azione semplif icat a/ Document i pr ecedent i ( 2/ 1) Massa net t a ( kg) ( 6/ 1)

Descr izione delle mer ci - cod. CUS ( 6/ 8- 6/ 13) Cod.m.p.spese t r asp.( 4/ 2) Cod. p. dest in.( 5/ 8) Tipo dic. ( 1/ 3) Massa lor da ( kg) ( 6/ 5)

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(5) Allegato A6 bis: «Allegato A6 bis

Note e elementi informativi (dati) dell’elenco degli articoli

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiorna- mento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6). L’acronimo «BCP» (Business continuity plan – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

1. Casella MRN – quale definita nell’allegato A3 bis. L’MRN deve essere stampato

sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene asse- gnato un MRN. 2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati: a) Casella Tipo di dichiarazione (1/3) – se la posizione di tutte le merci com- prese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non è utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 b) Casella formulari (1/4): – prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato, – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati c) Casella articolo (1/6) – numero d’ordine dell’articolo corrente; d) Casella Codice metodo pagamento spese di trasporto(4/2) – inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto. ».

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(6) Allegato B5 bis: «Allegato B5 bis

Nota esplicativa sull’uso della distinta di carico

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettroni- ci previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

Titolo I: Generalità

1. Definizioni

La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2. Formulario della distinta di carico

2.1 Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2 Le distinte di carico recano:

a) l’intestazione «Distinta di carico»; b) un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di

70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;

c) nell’ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue: – numero d’ordine, – marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci, – paese di spedizione/esportazione, – massa lorda in chilogrammi, – spazio riservato all’amministrazione. Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre di- sporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3 Nello spazio immediatamente sottostante l’ultima iscrizione deve essere

tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

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Titolo II: Informazioni da inserire nelle diverse rubriche

1. Riquadro

1.1 Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla «T1», Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l’interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».

1.2 Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel para- grafo 4 del titolo III.

2. Colonne

2.1 Numero d’ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.

2.2 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell’appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e auto- rizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta). Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all’allegato B2 bis dell’ap- pendice III.

2.3 Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.

2.4 Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell’appendice III).

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Titolo III: Uso delle distinte di carico 1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.

2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizio-

ne/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda [kg]) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed auto- rizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transi- to utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d’ordine e il simbolo delle varie distinte di carico. 3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiara- zione di transito cui si riferisce. 4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa. 5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Di- stinte di carico) di detto formulario. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L. ».

(7) Allegato B6 bis: «Allegato B6 bis

Requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecu- zione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il pro- gramma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ad ecce- zione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elet- tronico come dichiarazione di transito di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

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Titolo I: Generalità 1. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. 2. I dati si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando proce- dimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo. 3. Esistono tre tipi di dichiarazione di transito: dichiarazioni di transito standard, dichiarazioni di transito con requisiti ridotti in materia di dati e documenti di traspor- to elettronico come dichiarazioni di transito. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate nella rubrica «Tutti i tipi di dichiarazioni di transito». Se i requisiti in materia di dati si riferiscono soltan- to a uno o più tipi di dichiarazione di transito, l’intestazione appropriata è «dichiara- zione di transito standard», «dichiarazione di transito standard e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati» o «documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito».

4. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella che segue non incidono sul fatto che

taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati. 5. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti in materia di dati descrit- ti nel presente allegato sono specificati nell’allegato A1 bis.

Titolo II: Simboli Simboli nelle caselle Simbolo Descrizione del simbolo A Obbligatorio: dati richiesti da tutti i paesi B A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no. C A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono fornire ma che i paesi non possono esigere. X Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione di transito. Le infor- mazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli ar- ticoli delle merci interessate. Y Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli arti- coli delle merci dichiarati. Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

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Titolo III Sezione I: Tabella dei requisiti in materia di dati (le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

1/2 Tipo di dichiarazione supplemen- 1/2 A A tare Y Y 1/3 Tipo di dichiarazione di transito 1/3 A A A XY XY XY 1/4 Moduli 3 B B (1) (1) (2) (2) Y Y 1/5 Distinte di carico 4 B B (1) (1) Y Y 1/6 Numero di articolo 32 A A (2) (2) X X 1/8 Firma/Autenticazione 54 A A A Y Y Y 1/9 Numero totale di articoli 5 B B (1) (1) Y Y

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

2/1 Dichiarazione semplificata/ 40 A A A Documenti precedenti XY XY XY 2/2 Menzioni speciali 44 A A A XY XY X 2/3 Documenti presentati, certificati 44 A A A e autorizzazioni. Riferimenti (7) (7) X complementari XY XY

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Gruppo 3 – parti

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

3/1 Esportatore 2 B XY 3/2 N. di identificazione dell’esporta- 2 (n.) B tore XY 3/9 Destinatario 8 A A A (12) (12) (12) (51) (51) (51) XY XY XY 3/10 N. di identificazione del destinata- 8 (n.) B B B rio XY XY XY 3/19 Rappresentante 14 A A A (13) (13) (13) (51) Y Y Y 3/20 N. di identificazione del rappre- 14 (n.) A A A sentante (52) (52) (52) Y Y Y 3/21 Codice di qualifica del rappre- 14 A A A sentante Y Y Y 3/22 Titolare del regime di transito 50 A A A (13) (13) (13) (51) Y Y Y 3/23 N. di identificazione del titolare 50 (n.) A A A del regime di transito (52) (52) (52) Y Y Y 3/37 N. di identificazione degli altri 44 C C C attori della catena di approvvigio- XY XY XY namento

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

5/4 Data della dichiarazione 50.54 B B (1) (1) Y Y

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Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

5/5 Luogo della dichiarazione 50.54 B B (1) (1) Y Y 5/6 Ufficio di destinazione (e paese) 53 A A A Y Y Y 5/7 Uffici di passaggio previsti 51 A A (e paese) Y Y 5/8 Codice del paese di destinazione 17a A A A XY XY XY 5/21 Luogo di carico 27 B B B Y Y Y 5/23 Ubicazione delle merci 30 A A Y Y (23) (23)

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

6/1 Massa netta (kg) 38 A (23) X 6/5 Massa lorda (kg) 35 A A A XY XY XY 6/8 Descrizione delle merci 31 A A A X X X 6/9 Tipo di colli 31 A A A X X X 6/10 Numero di colli 31 A A A X X X 6/11 Marchi di spedizione 31 A A A X X X 6/13 Codice CUS 31 C C C X X X 6/14 Codice delle merci – Codice del- 33 A A A la nomenclatura combinata (37) (37) (37) X X X 6/18 Totale dei colli 6 A A A Y Y Y

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Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

7/1 Trasbordo 55 A A (38) (38) Y Y 7/2 Contenitori 19 A A Y Y 7/4 Modo di trasporto fino alla frontie- 25 A A ra (39) (39) Y Y 7/5 Modo di trasporto interno 26 B (40) Y 7/7 Identità del mezzo di trasporto 18(1) A A A alla partenza (43) (43) XY (44) (44) (45) (45) XY XY 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto 18(2) A alla partenza (46) (44) (45) XY 7/10 Numero di identificazione 31 A A A del container XY XY XY 7/14 Identità del mezzo di trasporto 21(1) B attivo che attraversa la frontiera (46) XY 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto 21(2) A attivo che attraversa la frontiera (46) XY 7/18 Numero del sigillo D A A A Y Y Y 7/19 Altri incidenti durante il trasporto 56 A A (38) (38) Y Y

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Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di di transito di transito trasporto elet- standard con requisiti tronico come ridotti in dichiarazione materia di dati di transito

8/2 Tipo di garanzia 52 A A Y Y 8/3 Riferimento della garanzia 52 A A Y Y 8/4 Garanzia non valida in 52 A A Y Y

Sezione II: Note Numero Descrizione della nota della nota

1. I paesi membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di regimi

basati su supporto cartaceo. 2. Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5. 7. I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo se i sistemi di cui dispon- gono consentono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tale informazio- ne dalle altre informazioni della dichiarazione. 12. Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identifica- zione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo. 13. Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identifi- cazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo. 23. Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti con- traenti.

37. Questa suddivisione è compilata:

– se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contempora- neamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci, o – se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

38. Questa informazione è fornita solo per dichiarazioni su supporto cartaceo.

39. I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia. 40. Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale delle parti contraenti.

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Numero Descrizione della nota della nota

43. Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.

44. Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 7/10 Numero di identificazione del container. 45. Nei seguenti casi i paesi esonerano dall’obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all’ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: – quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell’Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e – quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito. 46. Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse o per ferrovia.

51. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.

52. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Devono essere forniti il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito deve esser fornito solo il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se un destinatario è situato in un paese terzo tale dato non è necessario.

Titolo IV: Note in relazione ai requisiti in materia di dati Sezione I: Introduzione Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati indicati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo III, sezione I, del presente alle- gato.

Sezione II: Requisiti in materia di dati 1/2. Tipo di dichiarazione supplementare Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Inserire il codice pertinente

1/3. Dichiarazione di transito Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il codice pertinente

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1/4. Formulari Tutti i tipi di dichiarazioni di transito In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari com- plementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complemen- tare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.

1/5. Distinte di carico Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di caratte- re commerciale autorizzati dall’autorità competente.

1/6. Numero di articolo Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli contenuti nella dichia- razione di transito, qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Firma o autenticazione della dichiarazione di transito. In caso di dichiarazioni su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata è apposta sulla copia della dichiarazione che deve essere conser- vata dall’ufficio doganale di partenza, seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9. Numero totale di articoli Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione di transito in questione. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate in una dichiarazione che ha in co- mune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, sezione I, del presente allegato.

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2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o del corrispondente documento doganale. Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, i paesi possono disporre che in questa casella sia riportato il perti- nente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l’elenco dei riferi- menti in questione.

2/2. Menzioni speciali Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il codice pertinente

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complemen- tari Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni internazionali o di parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione e riferi- menti aggiuntivi. Utilizzando i pertinenti codici, inserire le informazioni previste delle norme specifi- che applicabili e i dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione, nonché riferimenti aggiuntivi. Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito. Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

3/1. Esportatore Dichiarazione di transito Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dello spedi- tore. In caso di collettame, se ci si avvale di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che venga utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco degli speditori.

3/2. Numero di identificazione dell’esportatore Dichiarazione di transito Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

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3/9. Destinatario Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo del destinata- rio. Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito su supporto carta- ceo, i paesi possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco dei destinatari.

3/10. Numero di identificazione del destinatario Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/19. Rappresentante Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20. Numero di identificazione del rappresentante Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/18 Numero di identi- ficazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito. Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/22. Titolare del regime di transito Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il nome completo (persona e società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentan- te autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime. Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione su supporto cartaceo che deve essere conservata dall’ufficio doganale di partenza.

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3/23. Numero di identificazione del titolare del regime di transito Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identifica- zione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/37. N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell’ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall’Unione e da altre parti contraenti. L’identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

5/4. Data della dichiarazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Data in cui la dichiarazione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Luogo in cui è stata rilasciata la dichiarazione su supporto cartaceo.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese) Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio dogana- le in cui ha termine l’operazione di transito.

5/7. Uffici di passaggio previsti (e paese) Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territo- rio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo. Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

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5/8. Codice del paese di destinazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare, mediante il codice pertinente, l’ultimo paese di destinazione delle merci. Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

5/21. Luogo di carico Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare mediante il codice pertinente, se richiesto, il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera della parte contraente.

5/23. Ubicazione delle merci Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire all’ufficio doganale di effettuare il controllo fisico delle merci.

6/1. Massa netta (kg) Dichiarazione di transito Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo perti- nente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio. Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: – da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg), – da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg). Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di

3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg) Tutti i tipi di dichiarazioni di transito La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso il materiale di trasporto. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si proce- de al seguente arrotondamento: – da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),

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– da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg). Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di

3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo perti- nente. Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insie- me in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

6/8. Descrizione delle merci Tutti i tipi di dichiarazioni di transito È la descrizione commerciale usuale delle merci in linguaggio chiaro, sufficiente- mente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci. Se deve essere fornito il codice SA, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/13. Codice CUS Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l’identificativo assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici. Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata Tutti i tipi di dichiarazioni di transito In questa suddivisione è inserito il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

6/18. Totale dei colli Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/20. Colli Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

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Informazioni relative al tipo e al numero totale di colli sulla base dell’unità di imbal- laggio più piccola. Il numero totale di colli si riferisce al numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Nel caso di merci alla rinfusa non devono essere fornite informazioni sul numero totale di colli. Tali informazioni comprendono inoltre una descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

7/1. Trasbordo Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Le prime tre righe di questa casella devono essere compilate dal trasportatore quan- do, durante l’operazione di transito, le merci in questione sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

7/2. Container Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’espletamento delle formalità di transito.

7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

7/5. Modo di trasporto interno Dichiarazione di transito Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto all’arrivo.

7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare l’identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio con numeri di immatricolazione differenti, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice. A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

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Mezzo di trasporto Metodo di identificazione

Trasporto per vie navigabili interne Nome della nave Trasporto aereo Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Trasporto su strada Numero di immatricolazione del veicolo Trasporto ferroviario Numero del vagone

7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Dichiarazione di transito Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice. Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/10. Numero di identificazione del container Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto. Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, raffor- zata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container. Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto inter- modale (Bureau international des containers – BIC), è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container. Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Dichiarazione di transito Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente. In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di

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camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimor- chio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto Metodo di identificazione

Vie navigabili interne Nome della nave Trasporto aereo Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Trasporto su strada Numero di immatricolazione del veicolo Trasporto ferroviario Numero del vagone

7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente. In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

7/18. Numero del sigillo Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichia- razione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli di tipo speciale o il titolare del regime di transito sia autorizzato a utilizzare sigilli di tipo speciale.

7/19. Altri incidenti durante il trasporto Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Casella da compilare conformemente agli obblighi esistenti nell’ambito del regime di transito comune. Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell’autorità competente non è necessario.

8/2. Tipo di garanzia Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione di transito.

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8/3. Riferimento della garanzia Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare il numero di riferimento della garanzia e, se del caso, il codice di accesso e l’ufficio doganale di garanzia.

8/4. Garanzia non valida in Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Se una garanzia non è valida per una o più parti contraenti, aggiungere dopo la menzione «Non valida» «per i codici relativi alla o alle parti contraenti interessate. ».

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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