AS 2020 1829
Ordinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)
Modifica del 27 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
Art. 58a Esonero dall’obbligo di partecipare a una formazione complementare durante la pandemia di COVID-19 L’obbligo di cui all’articolo 58 capoverso 2 di partecipare a una formazione com- plementare non si applica ai titolari di un permesso che hanno ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare l’ultima volta dopo il 31 dicembre 2014.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 2020 alle ore 00.002.
2 Si applica fino al 27 gennaio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.
27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 941.411 2 Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-1571 1829
Esplosivi. O RU 2020
1830