AS 2022 774
Ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 novembre 20181 sulla sicurezza militare è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3
3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |