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AS 2022 809

Ordinanza
sul contratto normale di lavoro per il personale domestico
(CNL personale domestico)
(CNL personale domestico)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

1 Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

Franchi all’ora

  • a. per lavoratori non qualificati

19.50

  • b. per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell’economia domestica

21.40

  • c. per lavoratori qualificati con AFC

23.55

  • d. per lavoratori qualificati con CFP

21.40

Art. 9 cpv. 5

5 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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