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17.4065 · Interpellanza · 2017-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'ordinanza in vigore da gennaio 2018 stabilisce che il raggruppamento ai fini del consumo proprio è ammesso qualora la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti sia pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata del raggruppamento. Il raggruppamento avrà accesso al mercato dell'elettricità qualora il suo consumo rimanente superi i 100 000 chilowattora.

Dal momento che alcuni esperti ritengono che questa novità potrebbe far accedere al mercato una quantità di energia compresa tra 1 e 3 terawattora, pari al 10 per cento della quantità di energia ad oggi non liberalizzata, prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Un certo numero di distributori offre ai propri clienti, che non partecipano al mercato, energia svizzera proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili. Dal momento che i raggruppamenti riescono a coprire il 10 a 20 per cento del proprio fabbisogno di elettricità, saranno autorizzati ad acquistare l'80 per cento di energia "sporca", indebolendo la politica climatica della Svizzera e gli obiettivi della Strategia Energetica 2050. Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito a questa contraddizione? Dispone di una soluzione?

2. Il Consiglio federale ritiene che il potenziale compreso tra 1 e 3 terawattora di energia liberalizzata stimato da alcuni esperti sia realistico?

3. Il Consiglio federale ritiene che una soluzione possibile per assicurare il rispetto degli obiettivi climatici ed energetici del Paese possa essere un bonus finanziario sulle energie rinnovabili offerto ai raggruppamenti idonei? Può orientare lo sviluppo in tal senso? Se sì, come?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Alcuni fornitori di energia elettrica offrono soltanto prodotti di energia elettrica da fonti rinnovabili, altri esclusivamente da fonti non rinnovabili e la maggior parte una selezione di prodotti a composizione mista. Il consumatore può scegliere liberamente tra le offerte proposte dal proprio fornitore. Non vi è alcun motivo di ritenere che, dopo il raggruppamento ai fini del consumo proprio, i consumatori scelgano energia elettrica con una diversa origine.

Inoltre, occorre tenere presente che, conformemente all'articolo 4 della nuova ordinanza sull'energia, per l'etichettatura dell'elettricità dal 1° gennaio 2018 vige un obbligo generale di dichiarazione con garanzie di origine. Pertanto, l'indicazione "vettori energetici non omologabili" non è più ammessa.

Per poter rispondere meglio alle esigenze della clientela, in un mercato completamente aperto verrebbero presumibilmente offerti più prodotti che consentirebbero un risparmio in termini di energia elettrica e costi. Tra questi rientrerebbero ad esempio anche i nuovi prodotti di energia elettrica da fonti rinnovabili che possono essere combinati ottimamente con energia fotovoltaica prodotta in proprio.

2. Il Consiglio federale non dispone di cifre e di stime per il potenziale dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio con un consumo annuo di oltre 100 000 chilowattora. Alla luce del consumo complessivo di energia elettrica dei consumatori finali vincolati pari a circa 33 terawattora all'anno, appare realistico un potenziale che si colloca nel limite inferiore della fascia indicata.

3. Nel contesto legislativo, la promozione della produzione di elettricità a partire da energie rinnovabili avviene attraverso gli strumenti esistenti (rimunerazione per l'immissione di elettricità, rimunerazione unica, contributi d'investimento, premio di mercato). Con la formazione dei prezzi, i fornitori di energia possono creare ulteriori incentivi per promuovere l'acquisto di energia rinnovabile. Pertanto, non sono necessarie ulteriori prescrizioni a livello federale.

La vigente legge sul CO2 definisce le misure per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel quadro della politica climatica svizzera. Inoltre, il 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO2 per il periodo 2021 a 2030, in cui presenta come intende concretizzare l'accordo sul clima di Parigi, ratificato dalla Svizzera nell'ottobre 2017.

Risposta del Consiglio federale.