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Sospensione dello scambio automatico di informazioni con Paesi a cui sono imputabili violazioni dei diritti dell'uomo

19.4584 · Mozione · 2019-12-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sospendere lo scambio automatico di informazioni con i Paesi a cui sono imputabili violazioni dei diritti dell'uomo.

Begründung

Tramite lo scambio automatico di informazioni la Svizzera comunica dati particolarmente personali e confidenziali a diversi Paesi e ai rispettivi governi, regimi ed élite. Grazie a queste informazioni gli Stati interessati possono procedere contro gli oppositori e i difensori dei diritti umani. A una parte dei Paesi con i quali la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni sono chiaramente imputabili gravi violazioni dei diritti dell'uomo. In determinate circostanze la Svizzera si rende così anch'essa colpevole di queste violazioni. Nel caso dei regimi dittatoriali la protezione dei dati deve essere garantita e i diritti personali tutelati, anche o proprio perché i governi di quei Paesi non rispettano lo Stato di diritto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'autunno 2019, dopo l'approvazione parlamentare, la Svizzera ha scambiato automaticamente informazioni relative a conti finanziari con 63 Stati partner, secondo i pertinenti accordi internazionali.

Questi accordi internazionali fissano rigorose condizioni quadro che devono essere soddisfatte affinché lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari possa essere effettuato. In quanto normativa riconosciuta a livello internazionale, lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni presuppone che gli Stati e i territori partecipanti rispettino gli obblighi previsti dal diritto internazionale nell'ambito dello scambio di dati. Da verifiche approfondite del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali è emerso che tutti gli Stati partner con cui sono stati scambiati dati finanziari dispongono di regolamentazioni specifiche conformi alle condizioni quadro vigenti e delle necessarie misure per garantire la sicurezza e la protezione dei dati fiscali individuali.

Basandosi su una convenzione multilaterale, la Svizzera ha trasmesso una notifica all'attenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in cui vengono definite le garanzie previste dal diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti negli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni (diritto all'accesso e alla rettifica e garanzia della via giudiziaria). Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell'elenco dei propri Stati partner, in base alla convenzione è tenuto a rispettare le disposizioni notificate dal nostro Paese in materia di protezione dei dati.

Inoltre, la legislazione in vigore in Svizzera prevede un meccanismo di protezione individuale per le persone interessate dallo scambio di dati (art. 19 cpv. 2 della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali in combinato disposto con l'art. 25a della legge federale sulla procedura amministrativa). Se la trasmissione dei dati comporta per la persona coinvolta uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, questa persona può esigere che l'Amministrazione federale delle contribuzioni blocchi lo scambio dei dati. In singoli casi, la Svizzera non fornisce dunque informazioni relative a conti finanziari a Stati partner dove la persona coinvolta rischia una violazione dei diritti umani.

Nel dicembre 2017 il Parlamento ha altresì introdotto un meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 (FF 2018 41). In tal modo è stato creato un ulteriore strumento che permette, nel quadro delle relazioni bilaterali, di verificare la situazione concreta negli Stati partner. Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha approvato un primo rapporto basato su tale decreto federale e lo ha sottoposto per parere alle competenti commissioni parlamentari.

La Svizzera può anche interrompere o denunciare in qualsiasi momento lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner se vi sono concrete circostanze inconciliabili con gli accordi internazionali. Il nostro Paese dispone quindi di meccanismi di protezione sia a livello dei trattati internazionali sia a livello di legge per poter reagire adeguatamente nel caso in cui uno Stato partner non attui lo scambio automatico di informazioni conforme allo standard.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.