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19.463 · Iniziativa parlamentare · 2019-06-21

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Definire e attuare un Programma Gioventù e Alimentazione sul modello dei programmi Gioventù e Cultura (art. 67a Cost.) e Gioventù e Sport (art. 68 Cost.)

Begründung

Un programma di questo tipo deve trasmettere ai giovani le conoscenze indispensabili per poter alimentarsi con piacere ma senza conseguenze negative per la loro salute e il loro benessere. Tale programma deve quindi contribuire direttamente a promuovere la salute (art. 118 Cost.) e deve evidentemente rispettare le competenze, segnatamente quelle dei Cantoni in materia scolastica, al pari degli altri programmi summenzionati. Lo scopo primo è di coordinare gli attori e i provvedimenti pubblici già esistenti, come avviene sul piano federale nella strategia Promozione Salute Svizzera o nell'ambito dello sport, come pure coinvolgendo le imprese private interessate (prodotti nostrani, cibo, ecc.) e le associazioni e fondazioni attive.

Questo programma deve permettere anche di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile (art. 73 Cost.) e della difesa della biodiversità, mettendo in luce l'importanza della scelta di alimenti locali e regionali, prodotti nel rispetto dell'ambiente e di un'agricoltura di qualità.

I costi supplementari generati possono essere compensati mediante risparmi offerti in proposte di promozione della salute, visto che tale programma assicurerebbe il coordinamento e gli sviluppi. Riassumendo, tale programma deve portare a un maggiore coordinamento dei provvedimenti per una comunicazione e mobilizzazione più vaste conseguendo effetti finali maggiori.

Occorrerà determinare se, al pari degli altri programmi menzionati, una simile azione dovrà essere sancita nella Costituzione federale, per esempio mediante il seguente nuovo articolo:

Art. 67b (nuovo) Formazione in materia di alimentazione

Cpv. 1

La Confederazione e i Cantoni incoraggiano la formazione in materia di alimentazione, in particolare dei bambini e dei giovani.

Cpv. 2

Nei limiti delle loro rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano a promuovere nelle scuole un insegnamento all'alimentazione. Se gli sforzi dei Cantoni non portano a un'armonizzazione degli obiettivi dell'insegnamento all'alimentazione nelle scuole, la Confederazione legifera nella misura necessaria.