20.3807 · Interpellanza · 2020-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera, una coppia su sette è sterile. Quelle che desiderano comunque concepire un bambino possono ricorrere alla procreazione con assistenza medica. Tra le possibili soluzioni, però, purtroppo la fecondazione in vitro (FIV) non è coperta né dall'assicurazione malattie obbligatoria né dalle assicurazioni complementari. Nel nostro Paese, questo tipo di trattamento può costare diverse decine di migliaia di franchi, mentre in Francia, per esempio, la metà.
Certe coppie per le quali la FIV è il metodo più promettente sono dunque costrette a recarsi all'estero per potervisi sottoporre. Una situazione aberrante, tanto più che l'Organizzazione mondiale della sanità considera l'infertilità una malattia.
Durante la pandemia di COVID-19, le coppie in trattamento all'estero hanno visto complicarsi considerevolmente la loro situazione. L'incertezza della libertà di spostamento ha costituito una fonte d'angoscia supplementare e talune hanno dovuto interrompere i trattamenti.
In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Vista la crisi che abbiamo appena attraversato e l'incertezza, per numerose coppie, della prosecuzione del trattamento all'estero, non sarebbe ora che l'assicurazione malattie svizzera rimborsasse la FIV?
2. Alcuni medici ritengono che la FIV dovrebbe essere rimborsata, ma soltanto a certe condizioni, come il numero di tentativi e l'età. Cosa pensa il Consiglio federale dell'idea di subordinare la copertura della FIV a una serie di condizioni ben precise?
3. L'ultima volta che la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) ha dovuto esprimersi su una domanda di includere la FIV tra le prestazioni coperte dall'AOMS è stato nel 2008. In quella occasione, la Commissione aveva ritenuto impossibile valutare esaustivamente l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità (criteri EAE) della prestazione prima di conoscere il contenuto della revisione della legge sulla medicina della procreazione (LPAM). Ora che la nuova LPAM è entrata in vigore da ormai quasi tre anni (1° settembre 2017), la CFPF è in grado di valutare i criteri EAE della FIV?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è soggetta al principio di territorialità e quindi sono assunte soltanto le prestazioni effettuate in Svizzera da parte di fornitori di prestazioni autorizzati nel nostro Paese. Le eccezioni previste all'articolo 36 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) permettono la rimunerazione, in certe situazioni, dei trattamenti effettuati all'estero soprattutto in casi di urgenza o se la prestazione non può essere effettuata in Svizzera. Conformemente al diritto vigente, i costi della fecondazione in vitro (FIV) o del trasferimento di embrioni non sono assunti dall'AOMS. Né la pandemia né le restrizioni di viaggio hanno avuto conseguenze sull'obbligo di assumere le prestazioni da parte dell'AOMS.
2./3. Prima che l'AOMS rimuneri nuove prestazioni o che i disciplinamenti vigenti siano adeguati, devono essere esaminati i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE) prescritti dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.19). La procedura di valutazione prevede che gli ambienti interessati presentino una domanda in merito. L'esame dell'efficacia della FIV non rientra tra i compiti del Consiglio federale, come quest'ultimo ha confermato nella sua risposta del 6 novembre 2019 all'interpellanza 19.4292 Piller Carrard. Non vi sono nuovi sviluppi che consentano al Consiglio federale di dare una risposta più esauriente in quest'ambito e di pronunciarsi in merito.
Risposta del Consiglio federale.