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21.323 · Iniziativa cantonale · 2021-10-29

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Vaud esercita il suo diritto d'iniziativa a livello federale e invita l'Assemblea federale a modificare il quadro legale e in particolare l'articolo 16 (Approvazione delle tariffe dei premi) della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal; RS 832.12) nel modo seguente:

Capoverso 6: Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono esporre agli assicuratori e all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi e alle tariffe dei premi stimati per il loro territorio; la procedura di approvazione non deve esserne ritardata. I Cantoni possono esigere dagli assicuratori e dall'autorità di vigilanza le informazioni necessarie a tal fine. Tali informazioni non possono essere rese pubbliche né comunicate a terzi.

Begründung

Informazioni complete ai Cantoni affinché possano esprimersi in modo pertinente durante la procedura di approvazione dei premi dell'assicurazione malattie

Fino alla fine del 2015 (dunque prima dell'entrata in vigore della LVAMal) gli articoli 61 capoverso 5 e 21a della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) garantivano ai Cantoni, nel quadro della procedura di approvazione dei premi dell'assicurazione malattie, la possibilità di prendere posizione sulle proposte di premio formulate dagli assicuratori per i loro residenti. Questo diritto presupponeva che i dati delle casse malati fossero integralmente forniti ai Cantoni, in quali ricevevano informazioni di bilancio concernenti la solvibilità, il conto economico completo (costi e profitti, sia dell'attività assicurativa che dell'attività finanziaria o straordinaria) e le proposte di premio.

Durante l'elaborazione della nuova legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, che comprende anche gli articoli concernenti la competenza federale riguardo l'approvazione dei premi, è stata messa in discussione la partecipazione dei Cantoni. In una prima fase, ovvero nell'avamprogetto trasmesso in consultazione ai Cantoni nel febbraio 2011, la loro partecipazione era stata addirittura esclusa. I Cantoni si sono ovviamente opposti e a fronte di questa reazione il progetto è stato rivisto dal Consiglio federale per essere sottoposto al Parlamento. La disposizione è stata in seguito rivista durante i lavori parlamentari negli anni 2013 e 2014 per arrivare alla formulazione finale dell'articolo 16 capoverso 6 LVAMal, che fornisce ai Cantoni la possibilità di esprimersi unicamente sui costi degli assicuratori e non più sui premi. Durante la fase parlamentare i tentativi dei Cantoni di ritornare alla formulazione originale attraverso la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità non hanno avuto successo.

Dall'entrata in vigore della LVAMal il 1° gennaio 2016, l'autorità di vigilanza (l'Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP) ha gradualmente ridotto le informazioni fornite dagli assicuratori ai Cantoni e ha limitato progressivamente la possibilità dei Cantoni di fornire un parere, basandosi proprio sull'articolo 16 capoverso 6 LVAMal. Nel 2019 l'UFSP è arrivato al punto di non trasmettere ai Cantoni i dati relativi ai premi 2020 (entrate dei premi e proposte) e li ha invitati a esprimersi esclusivamente sui costi indicativi formulati dalle casse malati. Questa situazione e la relativa opacità è considerata insostenibile.

La partecipazione attiva e pertinente dei Cantoni, fondata su informazioni complete concernenti la realtà delle assicurazioni sul territorio, è considerata essenziale per un'assicurazione sociale come quella contro le malattie, che è parte dell'economia pubblica. Il problema dell'aumento dei premi colpisce sempre più la popolazione e ha ripercussioni importanti per il Cantone: in primo luogo in termini di uscite poiché la riduzione individuale dei premi è direttamente collegata 'alla loro evoluzione. In secondo luogo, in termini di informazione alla popolazione, poiché il Cantone consiglia determinati assicuratori alle persone che beneficiano di regimi sociali.

Bisogna anche evidenziare un elemento del dispositivo per il quale un'azione a monte fornisce un valore aggiunto per il Cantone. In generale i premi variano molto tra assicuratori. Allo scopo di contenere l'onere finanziario delle persone beneficiarie di regimi sociali, le autorità cantonali stabiliscono norme di riconoscimento dei premi che possono incitare molte migliaia di assicurati a cambiare assicuratore a volte per un solo anno. Integrare le autorità cantonali a monte del processo consente loro di intervenire presso l'UFSP per ad esempio chiedere di ripartire gli adeguamenti dei premi su più anni allo scopo di evitare trasferimenti in massa di assicurati.

Il presente primo progetto di iniziativa cantonale mira a ripristinare questo ruolo centrale del Cantone.

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