Lexipedia

23.3094 · Interpellanza · 2023-03-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito della consultazione avviata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il Cantone di Neuchâtel ha espresso il proprio parere sul progetto di revisione dell'ordinanza sulla maturità (ORM).

In particolare, ha manifestato una ferma opposizione all'articolo 9 del progetto (durata minima di 4 anni del ciclo di maturità liceale), sottolineando che la base legale addotta per imporre la modifica è sbagliata e viola l'autonomia dei Cantoni.

A titolo personale mi domando se questa modifica sia costituzionale oppure no. Infatti, l'articolo 62 capoverso 4, che dovrebbe giustificare la misura, riguarda soltanto l'armonizzazione della durata della scuola dell'obbligo e non l'armonizzazione della durata delle formazioni post obbligatorie. Inoltre, uniformando solo la durata del ciclo di maturità liceale, senza tenere conto di quanto dura effettivamente la scuola dell'obbligo, viene messa in discussione la visione globale della formazione. Nel Cantone di Neuchâtel la scuola dell'obbligo dura 11 anni mentre la formazione liceale 3 anni (11+3). Molti altri Cantoni, invece, combinano una formazione obbligatoria di 10 anni con una formazione liceale di 4 (10+4). In definitiva, la durata è la stessa e spiega sicuramente perché i liceali neocastellani ottengono risultati eccellenti nei cicli di studio successivi.

È bene ricordare che, secondo l'articolo 164 della Costituzione federale (Cost.), tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Lo stesso principio si ritrova nelle spiegazioni del Consiglio federale contenute nell'opuscolo per la votazione popolare del 21 maggio 2006, che introduceva l'articolo 62 capoverso 4 Cost.: "Nel caso in cui i Cantoni non riescano a coordinare tra di loro i suddetti parametri, sono stati previsti due nuovi strumenti: [1] la Confederazione può stabilire che determinati trattati intercantonali siano applicabili a tutti i Cantoni; a tal fine occorre comunque che i Cantoni interessati lo domandino (art. 48a); oppure [2] la Confederazione emana le necessarie norme uniformi (art. 62 cpv. 4, art. 63a cpv. 5). Spetterà all'Assemblea federale elaborarle secondo l'usuale procedura legislativa". [...] "... le eventuali soluzioni proposte dalla Confederazione dovranno seguire l'usuale e comprovato iter procedurale democratico, che garantisce alle cerchie interessate, ai Cantoni e al Popolo il diritto di essere consultati".

Se le mie informazioni sono corrette, sembra però che il Consiglio federale stia proponendo di disciplinare l'armonizzazione della durata degli studi, questione alquanto importante, nell'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità, basata unicamente sull'articolo 39 capoverso 2 della legge sui PF e sull'articolo 60 della legge sulle professioni mediche. Questo modus operandi solleva diversi interrogativi. Se stabilire in un'ordinanza l'armonizzazione dei requisiti minimi da adempiere alla fine del ciclo di maturità liceale può essere giustificabile, non lo è interferire nel diritto dei Cantoni di organizzare autonomamente la formazione necessaria per adempiere questi requisiti (compresa la durata dei cicli). In altre parole, è la Confederazione a decidere chi ammettere nelle sue scuole ma il valore dei candidati non può essere misurato solamente in base al numero di anni di studio. Occorre quindi prendere atto che la modifica proposta non può basarsi sull'articolo 62 capoverso 4 Cost. e che deve essere disciplinata all'interno di una base legale formale secondo un iter democratico, come garantito dal Consiglio federale in occasione della votazione popolare del 21 maggio 2006.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

Il Consiglio federale prevede di adottare un'ordinanza federale per intervenire nella sfera di competenza dei Cantoni, fissando in particolare una durata minima di 4 anni per i cicli della maturità liceale? In caso affermativo, come giustifica la sua ingerenza nella regolamentazione della durata dei cicli in un settore di responsabilità dei Cantoni come l'organizzazione della formazione? Se il Consiglio federale intende davvero intervenire in questa sfera di competenza, come spiega la decisione di non adottare una base legale formale, calpestando così la sovranità dei Cantoni, dei gruppi sociali e del Popolo nonché il processo democratico garantito dall'articolo 164 Cost.?

Ricordiamo che le disposizioni costituzionali sulla formazione attribuiscono sì la competenza di armonizzare, qualora necessario, mediante una base legale formale, ma non quella di uniformare. Come giustifica il Consiglio federale questa volontà di uniformare il sistema concentrandosi unicamente sulla durata della formazione liceale senza tenere conto della durata della scuola dell'obbligo mentre, secondo la dottrina, l'articolo 62 capoverso 4 Cost. riguarda in maniera specifica la durata dell'insegnamento obbligatorio?

Qualora voglia davvero uniformare tramite ordinanza i cicli di maturità liceale portandone la durata a 4 anni, il Consiglio federale ha valutato l'impatto della sua decisione sull'economia, sulle famiglie e sui Cantoni che dovranno attuare la decisione?

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione è responsabile dell'ammissione alle formazioni e agli esami che rientrano nella sua competenza normativa ai sensi della Costituzione federale (Cost.). Nel contesto dell'attuale revisione delle basi legali della maturità liceale la Confederazione non si ispira, come sostiene l'autore dell'interpellanza, all'articolo 62 capoverso 4 Cost., bensì piuttosto, come finora, alle basi legali che disciplinano il settore dei politecnici federali (PF, art. 63a cpv. 1 Cost.) e alle prescrizioni concernenti la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base (art. 117a cpv. 2 lett. a Cost.). Secondo l'articolo 39 capoverso 2 della legge sui PF (RS 414.110) e l'articolo 60 della legge sulle professioni mediche (RS 811.11) il Consiglio federale ha il potere di emanare apposite norme d'esecuzione.

Per quanto riguarda l'ammissione alle formazioni e agli esami della maturità liceale ha inoltre stabilito determinati requisiti, disciplinati nell'ordinanza sulla maturità (ORM, RS 413.11).

Come afferma l'autore dell'interpellanza, il settore scolastico, e con esso anche le scuole che preparano al conseguimento della maturità liceale, sono di competenza dei Cantoni (art. 62 Cost.). Questi ultimi sono responsabili dei licei e quindi delle condizioni di ammissione e delle condizioni di impiego del corpo docente nonché dell'organizzazione e della gestione degli istituti. Inoltre, hanno emanato il regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM, www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche).

Per far sì che gli attestati di maturità liceale garantissero l'accesso ai PF, alle università e alle alte scuole pedagogiche in tutta la Svizzera, nel 1995 la Confederazione e la CDPE hanno emanato contemporaneamente l'ORM e l'RRM. Si tratta di due basi legali che disciplinano lo stesso oggetto e dal contenuto pressoché identico, con le quali il Consiglio federale e la CDPE assicurano che la Confederazione e i Cantoni riconoscano reciprocamente gli stessi attestati di maturità considerandoli equivalenti. Questa procedura è sancita esplicitamente dall'Accordo amministrativo del 1995 relativo al riconoscimento degli attestati di maturità (www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche). In questo modo è stata trovata una soluzione comune a livello nazionale per il riconoscimento degli attestati di maturità. Ovviamente, ciascun partner può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza (cfr. ingresso dell'Accordo amministrativo del 1995).

Anche per l'imminente revisione totale delle basi legali della maturità liceale si fa riferimento a questa soluzione consolidata. Gli atti normativi sono in fase di preparazione nel quadro del progetto "Sviluppo della maturità liceale", avviato congiuntamente nel 2018 dal DEFR e dalla CDPE. L'entrata in vigore è prevista per il 1° agosto 2024.

Dal punto di vista tematico, il progetto punta a realizzare l'obiettivo comune di rendere maggiormente comparabili a livello svizzero gli attestati di maturità liceale riconosciuti. Fin dall'inizio è stata all'ordine del giorno l'introduzione di una durata minima di quattro anni per i tutti i cicli liceali. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che questa modifica avrà delle ripercussioni finanziarie e organizzative per i Cantoni di Berna, Giura, Neuchâtel e Vaud. La decisione definitiva sarà presa insieme alla CDPE nel rispetto delle competenze cantonali. La Confederazione adotta le sue decisioni successivamente a quelle dei Cantoni, in modo tale che questi ultimi possano deliberare senza che il Consiglio federale li anticipi.

Risposta del Consiglio federale.