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23.3230 · Interpellanza · 2023-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Tra il 2015 e il 2021 il numero delle violenze carnali registrate dalla polizia è passato da 532 a 757 casi, con un aumento del 42 per cento. L'attuale quadro sanzionatorio permette a circa un terzo delle persone condannate per violenza carnale di cavarsela con una pena con la condizionale totale, ossia una pena pienamente sospesa. Si pongono pertanto le domande seguenti:

1. Quali Stati occidentali prevedono per il reato sessuale previsto dal nuovo diritto penale in materia sessuale all'articolo 190 capoverso 2 CP (penetrazione orale, vaginale o anale della vittima in cui l'autore costringe la vittima a subire la penetrazione usando uno o più mezzi coattivi) pene detentive minime inferiori a due anni?

2. Quali Stati occidentali prevedono per il reato menzionato sopra la possibilità di pronunciare pene detentive con la condizionale totale?

3. In considerazione della Convenzione di Istanbul, il cui articolo 45 obbliga la Svizzera a punire i reati sessuali "con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità, come giudica il Consiglio federale la sua recente richiesta di mantenere la pena detentiva minima di un anno per il suddetto reato?

Stellungnahme des Bundesrates

Le pene previste, di per sé, non dicono molto del sistema penale di un Paese né di come sono trattati nella pratica gli autori di reati. Occorre sempre considerare anche le disposizioni applicabili della Parte generale del corrispondente Codice penale. Inoltre, le fattispecie penali sono comparabili solo in parte perché, in un'ottica comparatistica tra Paesi diversi, gli elementi costitutivi del reato non sono interamente identici.

1. e 2. In Germania la pena minima prevista in caso di violenza carnale è di due anni (§ 177 cpv. 6 n. 1 del Codice penale tedesco). Una sospensione condizionale della pena è in linea di principio esclusa, in quanto è prevista soltanto per le pene detentive inferiori a due anni (§ 56 cpv. 2 del Codice penale tedesco).

In Francia la violenza carnale è sanzionata con una pena detentiva da uno a 15 anni e fino a 20 anni in alcuni casi di violenza carnale qualificata (art. 222-23 e 132-18 del Codice penale francese). Una sospensione condizionale della pena è possibile in entrambi i casi se la pena inflitta non eccede cinque anni (art. 132-31).

Dal 1° marzo 2023 in Liechtenstein la pena minima per la violenza carnale con impiego della coercizione è di due anni (§ 200 del Codice penale del Liechtenstein), e non è più possibile la sospensione integrale della pena (§ 43 cpv. 3), ma resta possibile sospenderne condizionalmente una parte (§ 34a cpv. 2-4).

In Austria la pena minima per violenza carnale, in particolare con violenza o minacce, ammonta a due anni (§ 201 (1) del Codice penale austriaco). La condizionale integrale non può essere concessa (§ 43 cpv. 3), mentre è possibile una sospensione condizionale parziale (§ 43a).

Secondo il Codice penale svedese, la pena minima in caso di violenza carnale ammonta a tre anni (cap. 6 sezione 1). Il giudice può considerare la presenza di coercizione come circostanza aggravante della pena. La sospensione condizionale della pena minima è possibile soltanto in casi eccezionali (p. es. per l'età dell'autore).

In linea di principio in Belgio per la violenza carnale è prevista una pena detentiva da 10 a 15 anni (art. 417/11 del Codice penale belga). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la pena comminata è corretta verso il basso ("correctionnalisé") dal giudice in applicazione di una regola di competenza e, in caso di violenza carnale, è sostituita da una pena detentiva da sei mesi a 10 anni (art. 25 in combinato disposto con l'art. 80). In assenza di circostanze aggravanti l'autore può quindi essere condannato a una pena di lavoro, alla sorveglianza elettronica o essere sottoposto a un periodo di prova (art. 37ter segg.); ciò non è invece possibile in caso di reato qualificato.

3. Gli Stati contraenti sono liberi di decidere come trasporre l'articolo 45 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 0.311.35) nel rispettivo diritto nazionale, conformemente al loro sistema giuridico. L'obiettivo non è armonizzare a livello internazionale le pene previste. Di recente la Svizzera ha esaminato le pene previste dal Codice penale (CP; RS 311.0) ("Armonizzazione delle pene"), affinché siano efficaci, adeguate e dissuasive conformemente alla Convenzione di Istanbul. Le disposizioni del diritto penale sessuale, e anche le pene da esse previste, sono state esaminate separatamente secondo i medesimi criteri. La pena detentiva minima di un anno prevista nell'articolo 190 capoverso 2 del disegno di legge appare adeguata, anche in rapporto ad altre fattispecie del Codice penale svizzero.

Risposta del Consiglio federale.