24.3186 · Interpellanza · 2024-03-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
All'inizio di novembre 2023, per via della carenza di personale l’azienda di trasporto pubblico di Lucerna ha dovuto sospendere il servizio di un’autolinea e cancellare le corse supplementari di un'altra. Entrambe queste misure, la cui revoca è prevista rispettivamente a marzo e aprile 2024, hanno interessato un asse principale dei trasporti nel lucernese. Per lo stesso motivo a Zurigo si è dovuta diradare la frequenza del servizio nelle ore serali.
A causa della carenza di manodopera qualificata, dell'aumento delle assenze per malattia e della manutenzione del parco veicoli, le imprese di trasporto interessate non realizzano risparmi commisurati all'entità delle sospensioni. Oltre a queste soppressioni di lunga durata, ve ne sono altre dovute a cantieri o impedimenti.
Ci si chiede però se le indennità vengano corrisposte sempre nella misura concordata nel caso in cui la prestazione ordinata non venga fornita.
Ringrazio sin d’ora il Consiglio federale di voler rispondere alle domande seguenti.
1. Le indennità si basano su un’offerta vincolante corredata di conto di previsione. È possibile calcolarle per linea sulla base di queste cifre? In caso di riduzione della frequenza come a Zurigo sarebbe possibile calcolare la quota di indennità per questa prestazione non fornita?
2. Il competente Ufficio federale analizza simili riduzioni di prestazioni previste dalle convenzioni sull'offerta?
3. Secondo l’articolo 28 della legge sui sussidi, se il compito non viene adempiuto le indennità possono essere ridotte. È già capitato di applicare tale prescrizione?
4. Se no, perché?
5. E se no, il Consiglio federale prevede un limite o un criterio in base al quale considererebbe una riduzione?
Stellungnahme des Bundesrates
Gli esempi indicati si riferiscono a offerte sia del trasporto locale sia del traffico regionale viaggiatori (TRV). Insieme ai Cantoni, la Confederazione ordina solo offerte nel TRV. Di conseguenza, le risposte si riferiscono al TRV. 1. / 2. Nell’ambito della procedura di ordinazione, le indennità sono stabilite in anticipo per ogni linea sulla base dei costi non coperti pianificati che un’offerta di trasporto concreta comporta. Vengono definite in una cosiddetta convenzione sull’offerta tra l’impresa di trasporto e i committenti (Confederazione e Cantoni). Se l’impossibilità di allestire un’offerta concreta è nota già in anticipo (p. es. a causa di ritardi nella consegna dei veicoli o per mancanza di personale) è possibile stipulare un’aggiunta alla convenzione sull’offerta. In tal modo le indennità previste possono essere ridotte sulla base di una nuova stima dei costi non coperti. Si è proceduto così, per esempio, per la Ferrovia retica, che nel 2024 non potrà far circolare tutti i treni previsti. Se a causa della mancanza di risorse le prestazioni ordinate devono essere disdette con breve preavviso, attualmente i committenti rinunciano alla riduzione immediata delle indennità, già che se si effettuano riduzioni dell’offerta a breve termine gran parte dei costi viene comunque sostenuta. Questo è stato per esempio l’approccio adottato dalle FFS nel 2021, quando hanno dovuto ridurre o addirittura sospendere diverse offerte a causa della carenza di macchinisti. Le convenzioni sull’offerta per l’anno successivo sono state integrate con una disposizione secondo la quale le indennità sarebbero state ridotte proporzionalmente in caso di ulteriori riduzioni delle offerte. 3. / 4. / 5. Grazie alla procedura sopra descritta non è stata finora necessaria l’applicazione dell’articolo 28 della legge sui sussidi.