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26.3041 · Interpellanza urgente · 2026-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nella revisione in corso dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulle acque (RS 814.201) sono stati fissati inizialmente valori limite riguardanti 11 sostanze problematiche. Dopo aver consultato esperti in materia di agricoltura, il Consiglio federale ha rinunciato a fissare valori limite per tre o quattro principi attivi.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.

  1. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) afferma chiaramente nella documentazione della procedura di consultazione degli uffici che è illecito non fissare valori limite per sostanze problematiche per ragioni di politica agricola. Il Consiglio federale come giustifica il fatto di ignorare il diritto di rango superiore?

  2. La legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) sancisce un mandato di protezione incondizionato non appena un pericolo è scientificamente provato. Il Consiglio federale può confermare che per i pesticidi per i quali non sono stati fissati valori limite è scientificamente provato che sono pericolosi per gli organismi acquatici in dosi estremamente contenute?

  3. Se la risposta alla domanda 2 è sì, in che modo giustifica il fatto che adempie al mandato di protezione in modo selettivo? Se si tratta soltanto di una questione di tempo, come ha affermato il consigliere federale Rösti al programma televisivo «Rundschau»: entro quando saranno fissati i valori limite per le tre sostanze restanti?

  4. Se la risposta alla domanda 2 è no, come motiva il suo punto di vista, che diverge da quello dell’Unione europea?

  5. Fino a quel momento, come intende adempiere al proprio mandato legale di protezione delle acque e della salute? E sempre fino a quel momento, su quale base giuridica i Cantoni dovrebbero adottare misure pertinenti?

  6. La decisione di non fissare valori limite è stata presa nell’autunno 2023 nel corso di un colloquio tra il consigliere federale Rösti e l’Unione Svizzera dei Contadini, uno scambio di cui non esiste alcun verbale. È normale che non ci sia alcuna traccia scritta di accordi di una portata del genere con i rappresentanti degli interessi? Cosa giustifica il fatto che gli interessi agricoli siano tenuti in considerazione in modo esclusivo e privilegiato? E perché queste considerazioni non hanno incluso immediatamente gli interessi relativi alla protezione delle acque e della salute?

  7. Con quali misure il Consiglio federale intende rafforzare la protezione delle acque nei prossimi mesi e mantenere le promesse fatte nel controprogetto indiretto alle iniziative sui pesticidi?

Stellungnahme des Bundesrates

1 e 3) Nel progetto di modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) sottoposta a consultazione fino al 12 marzo 2026, il Consiglio federale propone di definire dei nuovi valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico. Per tre principi attivi, per i quali attualmente non esistono alternative che consentono la protezione di importanti colture agricole, si propone di rinunciare, per il momento, alla definizione di valori limite ecotossicologici nell’allegato 2 OPAc. Non appena saranno disponibili alternative valide, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) riesaminerà la definizione dei relativi valori limite. Il Consiglio federale persegue un duplice obiettivo: rafforzare la protezione delle acque e, al contempo, non indebolire la produzione indigena di generi alimentari. I tre principi attivi, per i quali il Consiglio federale non propone valori limite ecotossicologici, sono, al momento, ancora irrinunciabili per l’agricoltura. Senza di essi, colture importanti quali ortaggi, colza e barbabietole da zucchero non possono essere protette in misura sufficiente. 2 e 4) I tre principi attivi deltametrina, foramsulfuron e lambda-cialotrina danneggiano piante e animali presenti nelle acque o nelle loro immediate vicinanze già a basse concentrazioni, ma non danneggiano gli esseri umani. 5) L’inquinamento delle acque causato da queste sostanze chimiche e le conoscenze relative a tale inquinamento sono in continua evoluzione. Pertanto, anche i valori limite previsti dall’OPAc devono essere costantemente verificati e, eventualmente, adeguati. In assenza di valori limite ecotossicologici per deltametrina, foramsulfuron e lambda-cialotrina, i Cantoni non dispongono della base giuridica necessaria per applicare, in conformità con l’articolo 47 OPAc, misure volte a ridurre l’inquinamento delle acque. Gli obblighi volti a prevenire effetti pregiudizievoli alle acque previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), rimangono, invece, validi. I Cantoni possono, inoltre, contribuire alla riduzione dell’inquinamento delle acque, per esempio, attraverso misure di consulenza. 6) Durante l’incontro tra il consigliere federale Rösti e l’Unione svizzera dei contadini (USC) non è stata presa alcuna decisione ma è stato concordato uno scambio di natura tecnica tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’USC, in cui si dovrebbe fare chiarezza sull’esistenza di alternative valide per gli 11 principi attivi di pesticidi volte a proteggere le colture agricole. Come indicato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza Flach 25.3176 «Occorre osservar il principio dell’uguaglianza giuridica nelle procedure di consultazione?», per i progetti complessi si ricorre solitamente a una procedura articolata in più fasi.Per il progetto è stata svolta, inoltre, una consultazione pubblica e sulla base dei pareri pervenuti, il progetto verrà ora rielaborato. Il Consiglio federale valuterà i pareri pervenuti e prenderà una decisione definitiva sulla modifica dell’ordinanza presumibilmente entro la fine del 2026. 7) Come già menzionato, il Consiglio federale definirà presumibilmente entro la fine dell’anno i nuovi valori limite per alcuni principi attivi di pesticidi nell’allegato 2 OPAc. Al contempo, il Consiglio federale ha condotto una consultazione su una modifica della LPAc, con la quale intende, tra l’altro, attuare la mozione Zanetti 20.3625 «Protezione più efficace dell’acqua potabile mediante la determinazione dei settori d’alimentazione», rafforzando ulteriormente la protezione delle acque. Ulteriori misure per ridurre i rischi derivanti dalla deriva e dal dilavamento di prodotti fitosanitari estremamente pericolosi per gli organismi acquatici sono attualmente in fase di preparazione presso l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).