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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’energia UFE Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili

Novembre 2015

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’energia (OEn, RS 730.01)

Indice

1. Situazione iniziale .......................................................................................................................... 1 2. Punti essenziali del progetto .......................................................................................................... 1 2.1 Precisazione dell’obbligo di pubblicazione su www.stromkennzeichnung.ch ....................... 1 2.2 Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo – Costi di esecuzione dei Cantoni .......................................................................................................... 1 2.3 Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche........................................................................................................................... 1 2.4 Apparecchi ............................................................................................................................. 1 2.4.1 Disposizioni concernenti gli apparecchi elettrici ......................................................... 1 2.4.2 Appendici modificate................................................................................................... 2 2.4.3 Nuove appendici ......................................................................................................... 5 2.5 Apparecchi per la produzione di calore, di acqua calda per usi igienici e di ventilazione ..... 6 2.5.1 Appendici modificate: scaldacqua e serbatoi per l’acqua calda (appendice 2.1) ....... 7 2.5.2 Nuove appendici ......................................................................................................... 7 2.5.3 Attualità in materia di ecodesign e di ecolabelling per i prodotti da costruzione ........ 8 2.6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura di veicoli .............................................. 8 3. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e altre rispercussioni per la Confederazione e i Cantoni........................................................................................................................................... 9 4. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società ................................................................. 10 5. Rapporto con il diritto europeo .................................................................................................... 10 6. Commento ai singoli articoli ......................................................................................................... 11 7. Commento alle appendici ............................................................................................................ 11 8. Commento alle modifiche dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico .............................. 18

1. Situazione iniziale

Nel quadro della presente modifica dell’ordinanza sull’energia (OEn) si dovranno effettuare diversi adeguamenti dovuti a sviluppi ed esperienze attuali, ma anche da precedenti adeguamenti dell’OEn e della normativa sul CO2. Sono interessati i seguenti settori:  etichettatura dell’elettricità  costi di esecuzione dei Cantoni per i contributi globali  procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche  apparecchi  riscaldamenti  indicazioni del consumo di energia ed etichettatura di veicoli

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Precisazione dell’obbligo di pubblicazione su www.stromkennzeichnung.ch

Dal 2012 tutte le aziende che forniscono elettricità a clienti finali in Svizzera devono pubblicare le loro etichettature dell’elettricità su un portale Internet comune. Finora l’indirizzo di questo sito Internet non figurava nell’ordinanza. D’ora in poi nell’ordinanza sarà menzionato esplicitamente il sito Internet www.stromkennzeichnung.ch, gestito dalle aziende soggette all’obbligo di etichettatura.

2.2 Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo – Costi di esecuzione dei Cantoni Finora l’esecuzione della parte B del Programma Edifici non era rimunerata. In futuro si introdurrà una rimunerazione dei costi di esecuzione dei programmi per la promozione di provvedimenti secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 (RS 641.71), la cui assegnazione ai Cantoni avviene conformemente alla legge sull’energia (LEne; RS 730.0). In tal modo la parte B sarà equipa- rata alla parte A per quanto concerne la rimunerazione per le spese di esecuzione dei Cantoni. L’ade- guamento prevede inoltre per entrambe le parti i medesimi requisiti minimi per le attività di vigilanza cantonali. La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2017, così da poter gestire i costi di esecuzione delle parti A e B del Programma Edifici contemporaneamente per il contributo globale 2017.

2.3 Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti cen- trali idroelettriche Le misure per ovviare agli effetti negativi dello sfruttamento idrico sulle acque possono comportare costi ricorrenti. Siccome i costi delle misure di risanamento sono indennizzate ai concessionari (art. 15abis LEne), è necessaria una disposizione che stabilisca per quanto tempo i costi ricorrenti si pos- sono considerare come costi computabili. Si prevedono 40 anni dall’inizio dell’attuazione delle misure. Si adegua inoltre l’elenco dei costi non computabili.

2.4 Apparecchi

2.4.1 Disposizioni concernenti gli apparecchi elettrici

La promozione di apparecchi che consumano poca elettricità è essenziale per raggiungere gli obiettivi di diminuzione dei consumi previsti dalla Strategia energetica 2050 della Confederazione. L’OEn è uno strumento importante per riuscire a risparmiare corrente, poiché fissa le esigenze minime di effi- cienza energetica e le disposizioni per l’etichettatura energetica degli apparecchi in vendita. Dall’ul- tima sostanziale revisione delle esigenze in materia di apparecchi elettrici dell’OEn, in data 1° agosto 2014, le tecnologie sono evolute e nuovi regolamenti sono stati introdotti nell’Unione europea (UE). Per integrare queste novità nella normativa svizzera, diverse appendici dell’OEn sono state aggiornate nella presente modifica.

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Rispetto alle disposizioni europee il presente progetto di modifica non introduce nuove eccezioni per le categorie di apparecchi elettrici. Per alcune categorie la modifica propone di allineare meglio le definizioni tecniche e le esigenze di etichettatura della Svizzera a quelle dell’UE e al tempo stesso, ove già esistenti, di mantenere esigenze di efficienza più rigide per assumere un ruolo guida in Europa (scaldacqua, forni, set top box per la televisione e macchine da caffè), nella direzione auspicata dalla mozione 11.3376 «Standard d’efficienza energetica per apparecchi elettrici. Elaborare una strategia per i migliori apparecchi in Svizzera». Le modifiche previste si suddividono in tre categorie.

1. Aggiornamenti per tenere conto di nuovi regolamenti europei.

- Introduzione del regolamento delegato (UE) n. 66/2014 che definisce le specifiche per la pro- gettazione ecocompatibile di forni e cappe da cucina per uso domestico. Questo nuovo rego- lamento è menzionato nell’appendice 2.7 (forni elettrici) e nella nuova appendice 2.24 (cappe da cucina per uso domestico). - Introduzione dei regolamenti delegati (UE) n. 2015/1094 e n. 2015/1095 in merito rispettiva- mente all’etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ar- madi frigoriferi professionali. Questi nuovi regolamenti sono stati ripresi nella nuova appendice

2.23 (armadi frigoriferi/congelatori professionali).

- Introduzione del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 che modifica una serie di regolamenti europei esistenti sull’etichettatura dei prodotti connessi all’energia su Internet. Le seguenti appendici dell’OEn sono state aggiornate per riflettere i nuovi requisiti europei: 2.2 (frigoriferi e congelatori), 2.4 (lavatrici), 2.5 (asciugabiancheria), 2.12 (televisori), 2.18 (condizionatori d’aria e ventilatori elettrici), 2.20 (lavastoviglie per uso domestico), 2.21 (aspirapolvere elet- trici), e 3.3bis (lampade elettriche e apparecchi di illuminazione). - Prossima introduzione del nuovo regolamento delegato (UE) n. 2015/1428 che modifica di- versi regolamenti esistenti in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade. Le seguenti appendici sono state aggiornate per fare riferimento al nuovo regola- mento: 2.3 (lampade per uso domestico), 2.14 (lampade fluorescenti) e 2.15 (lampade dire- zionali).

2. Modifiche che riguardano requisiti specifici della Svizzera.

- Requisiti relativi ai set top box (appendice 2.9). Adozione del Voluntary Industry Agreement riconosciuto dall’UE in sostituzione del Code of Conduct. - Requisiti relativi alle macchine da caffè (appendice 3.9). Aggiornamento della norma applica- bile alla misura del risparmio energetico e ridefinizione delle classi di efficienza. 3. Modifiche di minore portata per correggere errori, omissioni o per chiarire alcune esigenze. Tali modifiche interessano varie appendici.

2.4.2 Appendici modificate

2.4.2.1 Frigoriferi e congelatori (appendice 2.2)

L’OEn attualmente in vigore prevede che l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imbal- laggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte Internet, ecc.). Mentre effetti- vamente i fornitori etichettano i modelli d’esposizione, la presenza dell’etichettaEnergia nei prospetti e su Internet è rara, l’etichettatura si limita all’indicazione della classe di efficienza energetica, nel migliore dei casi apposta a una freccia di colore corrispondente. Dal 5 marzo 2014 l’UE chiede ai fornitori di fornire l’etichettaEnergia in forma elettronica e di apporla in formato nidificato accanto al prodotto in caso di vendita su Internet. La Svizzera si allinea alla nor- mativa europea e riprende alla lettera la disposizione per la vendita in Internet. Al contempo le esi- genze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita e nelle pubblicità sono nuovamente precisate in questi termini: la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto, così come figura sull’etichettaEnergia e in dimensioni e caratteri equivalenti a quelli del prezzo. Queste esigenze per la pubblicità, i documenti di vendita e le offerte Internet precisano così le esigenze già esistenti e le semplificano, in particolare per la pubblicità. Pertanto devono valere senza periodo tran- sitorio dall’entrata in vigore della modifica di ordinanza.

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2.4.2.2 Lampade per uso domestico (appendice 2.3)

Le esigenze in materia di efficienza per le lampade per uso domestico in Svizzera sono identiche e contemporanee a quelle dell’UE. Tramite un nuovo regolamento adottato il 25 agosto 2015, l’UE po- sticipa dal 1° settembre 2016 al 1° settembre 2018 l’introduzione delle esigenze legate alla fase 6 (equivalente al divieto delle attuali lampade alogene). La Svizzera si allinea a questa decisione e modifica allo stesso modo la disposizione transitoria relativa alla fase 6. Il campo di applicazione dell’appendice 2.3 contiene una contraddizione che è stata rettificata nella presente modifica.

2.4.2.3 Lavatrici (appendice 2.4)

Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.4 Asciugabiancheria (appendice 2.5)

Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.5 Forni elettrici (appendice 2.7)

Le prescrizioni svizzere sull’efficienza energetica dei forni elettrici sono più severe rispetto a quelle dell’UE. Le esigenze minime attuali corrispondono all’ex classse di efficienza A (espressa in kWh). Peraltro, l’OEn attualmente in vigore esige l’impiego della nuova etichettaEnergia, introdotta dall’UE il 1° ottobre 2013, che presenta nuove classi di efficienza da A+++ a D espresse in EEI (indice di effi- cienza energetica). Il 14 gennaio 2014 l’UE ha adottato a sua volta esigenze di efficienza crescenti in tre fasi (gennaio 2015: classe C, gennaio 2016: classe B e gennaio 2019: classe A). Per rimanere coerenti alle attuali prescrizioni svizzere, la presente modifica dell’OEn fissa a partire dal 1° gennaio 2017 esigenze minime espresse in EEI che corrispondono alla nuova classe di effi- cienza A. Nonostante il cambiamento di unità (kWh -> EEI), il livello di efficienza della nuova classe A è equivalente a quello della precedente, come dimostrato da uno studio del 30 aprile 2015 realizzato dalla S.A.F.E. (Associazione svizzera per l’efficienza energetica) Per concludere, il campo di applicazione dell’appendice 2.7 e le disposizioni di etichettatura per la vendita su Internet sono state allineate a quelle del regolamento europeo.

2.4.2.6 Modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (appendice 2.8) L’appendice 2.8 riguarda il consumo elettrico nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elet- triche ed elettroniche domestiche e da ufficio. I televisori devono esservi inclusi poiché sottoposti alle esigenze specifiche dell’appendice 2.12. Il campo di applicazione dell’appendice 2.8 è modificato di conseguenza. Nell’agosto del 2013 l’UE ha adottato un regolamento che fissa le specifiche relative al consumo di energia elettrica nel modo stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. L’OEn attualmente in vigore fa già allusione a questo regolamento, le cui esigenze au- mentano in tre fasi (2015, 2017 e 2019). La presente revisione rende queste scadenze più visibili, menzionandole specificatamente al numero 2 (Esigenze per la commercializzazione) dell’appendice 2.8. Inoltre, il precitato regolamento europeo fissa anche le esigenze relative all’etichettatura del con- sumo di energia per le apparecchiature di rete. Queste stesse informazioni devono essere disponibili anche per i consumatori svizzeri e per questo motivo si è aggiunto un nuovo numero 7 (Indicazione del consumo di energia) nell’appendice 2.8 della presente revisione.

2.4.2.7 Set top box (appendice 2.9)

Dal 1° gennaio 2012 la Svizzera applica le prescrizioni di efficienza per i set top box complessi del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (CoC). Dal 22 novembre 2012 l’UE riconosce il Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes (VIA) in sostituzione di un’ordinanza di esecuzione. Il VIA non è un regolamento delegato e pertanto l’UE applica anche le esigenze orizzontali relative al consumo nei modi stand-by e spento

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ai set top box complessi. Se si comparano le versioni attualmente in vigore del CoC e del VIA si nota come i due regolamenti utilizzino principi simili, ma valori numerici leggermente differenti per calcolare il consumo annuo ammesso per un determinato set top box complesso. Pertanto, per alcuni set top box molto complessi i consumi annui ammessi dal CoC sono inferiori rispetto a quelli del VIA. La differenza si riduce per i set top box meno complessi. In alcuni casi il VIA è più restrittivo del CoC. Il fatto che l’Unione europea prediliga il VIA rispetto a un regolamento delegato si spiega in termini di maggiore flessibilità e rapidità di adattamento delle esigenze minime all’evoluzione della tecnica. Es- sendo impiegato da numerosi attori del settore, il VIA rappresenta le evoluzioni in atto nel mercato. I miglioramenti di efficienza realizzati sono presentati in maniera trasparente attraverso statistiche bien- nali preparate da un ispettore indipendente. A livello svizzero la presente revisione dell’OEn si allinea alla posizione dell’Europa. Contrariamente all’Europa, la Svizzera adotta il VIA come requisito vinco- lante ed esige inoltre che, oltre al VIA, i set top box complessi soddisfino le esigenze di consumo nei modi stand-by e spento dell’appendice 2.8, offrendo così un potenziale supplementare in termini di risparmio energetico. Attualmente in Svizzera persino i set top box più complessi (e che consumano più energia) sono conformi al CoC. Applicando il VIA e le norme sul modo stand-by, si riduce al minimo il rischio di commercializzare apparecchi che consumano più energia. Inoltre, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) continua a dare il proprio accordo per l’immissione sul mercato di apparecchi con nuove funzioni e un consumo che supera le esigenze del VIA (numero 2.2 dell’appendice 2.9). Le nuove esigenze per la commercializzazione di set top box complessi entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

2.4.2.8 Alimentatori (appendice 2.11)

Le esigenze di efficienza svizzere applicabili agli alimentatori esterni sono allineate a quelle dell’UE. Nella presente revisione dell’OEn il campo di applicazione (numero 1) è limitato per corrispondere su tutti i punti a quello del regolamento europeo. Inoltre l’UE riconosce lo standard EN50563 come norma armonizzata per la misura delle prestazioni energetiche degli alimentatori. La presente revisione adotta anche la norma EN50563 per la procedura di omologazione energetica.

2.4.2.9 Apparecchi televisivi (appendice 2.12)

Il 22 agosto 2013 l’UE ha adottato un regolamento che fissa le esigenze relative al consumo di energia elettrica nel modo stand-by in rete degli apparecchi televisivi. L’OEn attualmente in vigore fa già rife- rimento a questo regolamento, le cui esigenze aumentano in tre fasi (2015, 2017 e 2019). La presente revisione rende queste scadenze più visibili, menzionandole specificatamente al numero 2 (Esigenze per la commercializzazione) dell’appendice 2.12. Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.10 Lampade fluorescenti (appendice 2.14)

Le esigenze di efficienza applicabili alle lampade fluorescenti senza alimentatore, alle lampade a sca- rica ad alta intensità, agli alimentatori e agli apparecchi di illuminazione sono identiche in Svizzera e nell’Unione europea. Tramite un nuovo regolamento adottato il 25 agosto 2015 l’UE precisa che le esigenze concernenti le prestazioni delle lampade (fattori di mantenimento del flusso luminoso e di sopravvivenza delle lampade) si applicano unicamente alle lampade soggette alle esigenze di effi- cienza. La Svizzera riprende questa precisazione senza alcuna modifica.

2.4.2.11 Lampade direzionali (appendice 2.15)

Le esigenze di efficienza applicabili alle lampade direzionali, alle lampade a LED e alle relative appa- recchiature in Svizzera sono identiche e contemporanee alle prescrizioni dell’UE. Tramite un nuovo regolamento adottato il 25 agosto 2015 l’UE aggiunge che a partire dalla terza fase un apparecchio di illuminazione progettato per essere utilizzato con lampade sostituibili dall’utilizzatore finale deve essere compatibile con le lampade appartenenti almeno alla classe di efficienza energetica «A+». La Svizzera riprende questa precisazione senza alcuna modifica.

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2.4.2.12 Condizionatori d’aria e ventilatori elettrici (appendice 2.18)

Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.13 Lavastoviglie (appendice 2.20)

Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.14 Aspirapolvere (appendice 2.21)

Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.15 Lampade elettriche e apparecchi di illuminazione (appendice 3.3bis)

Le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia nei documenti di vendita (prospetti, istru- zioni per l’uso, offerte Internet, ecc.) sono state nuovamente precisate come illustrato al paragrafo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

2.4.2.16 Macchine da caffè elettriche per uso domestico (appendice 3.9)

Dall’autunno del 2009 in Svizzera esiste un’etichettaEnergia per le macchine da caffè. È stata intro- dotta su base volontaria dal settore, sulla base di un accordo tra l’Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e per l’industria (FEA) e l’UFE e da inizio 2015 è obbligatoria. Dall’introduzione dell’etichettaEnergia per le macchine da caffè si è potuto migliorare considerevol- mente soprattutto il numero di apparecchi con spegnimento automatico. Nel frattempo buona parte degli apparecchi, buona parte dei quali è prodotta in Svizzera, è dichiarata nella migliore classe A. Nel frattempo è stata modificata anche la norma internazionale EN 60661 (Metodi per la misura delle prestazioni di macchine per la preparazione del caffè per uso domestico). D’ora in poi questo metodo di misura riconosciuto deve servire come base per le etichette delle macchine per la preparazione del caffè. Con il metodo di valutazione EN i valori di misurazione sono mediamente superiori del 15 per cento rispetto a quelli con il metodo FEA. Per questo motivo l’etichetta sarà ampliata con le classi A+++, A++ e A+ e i limiti di classe delle nuove classi saranno un po’ più severi rispetto alla classificazione attuale. In questo modo si deve portare avanti l’impegno e il ruolo precursore nella Svizzera in questo settore e in particolare si deve riconoscere anche l’impegno dei produttori che già producevano apparecchi particolarmente efficienti. Le nuove esigenze per l’etichetta delle macchine da caffè elettriche per uso domestico entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

2.4.3 Nuove appendici

2.4.3.1 Armadi frigoriferi / congelatori professionali (appendice 2.23)

Nell’appendice 2.23 si definiscono le esigenze minime relative all’efficienza energetica e altre carat- teristiche che armadi frigoriferi professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo devono soddisfare dal 1° agosto 2016. In questo caso la Svizzera riprende senza alcuna modifica le esigenze dei regolamenti dell’UE.

2.4.3.2 Cappe da cucina per uso domestico (appendice 2.24)

Dal 1° agosto 2014 la Svizzera esige che le cappe da cucina per uso domestico siano munite dell’eti- chettaEnergia introdotta dall’UE il 1° ottobre 2013. Tali esigenze sono contenute nell’appendice 3.11 dell’OEn attualmente in vigore. Dal 1° gennaio 2014 anche l’UE ha adottato esigenze minime per le cappe da cucina per uso domestico, che si inaspriscono in tre fasi (febbraio 2015: classe F, febbraio 2017: classe E e febbraio 2019: classe D) nonché esigenze minime di consumo nei modi stand-by e spento che si inaspriscono in due fasi (agosto 2015 e agosto 2017).

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La Svizzera recepisce le esigenze per l’efficienza energetica delle cappe da cucina per uso domestico in maniera identica e contemporanea all’UE. Così il testo dell’appendice 3.11 è stato completato e poi spostato in una nuova appendice 2.24. Per la procedura di omologazione energetica si è adottata anche in Svizzera la norma armonizzata EN61591. Infine, le disposizioni concernenti l’etichettatura per la vendita in Internet sono state allineate a quelle del regolamento europeo.

2.4.4 Ripercussioni energetiche (apparecchi elettrici)

Le nuove esigenze consentono di risparmiare energia: gli apparecchi meno efficienti continuano a essere esclusi dal mercato e i consumatori sono informati meglio in merito all’efficienza degli appa- recchi messi in vendita. Si è rinunciato a valutare in dettaglio i risparmi per ciascuna categoria di apparecchio. Si presuppone un risparmio annuo di GWh dell’ordine di due-tre cifre. D’altro canto ciò significa un rinvio dei risparmi auspicati: d’intesa con l’UE si posticipa l’introduzione del divieto di pro- dotti per illuminazione della classe di efficienza energetica C (in pratica le lampade alogene) da set- tembre 2016 (data prevista finora) a settembre 2018 (appendice 2.3).

2.5 Apparecchi per la produzione di calore, di acqua calda per usi igienici e di venti- lazione Per questi apparecchi i regolamenti in vigore per la commercializzazione e/o l’utilizzo, la messa in esercizio, l’applicazione o l’installazione nell’UE saranno recepiti nel diritto svizzero. Trattasi dei se- guenti regolamenti europei.  Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.  Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispo- sitivi solari.  Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di appli- cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifi- che per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti.  Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di appli- cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifi- che per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda.  Regolamento delegato (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attua- zione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione.  Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali.

Gli apparecchi disciplinati nel presente capitolo sono considerati prodotti da costruzione. La commer- cializzazione di apparecchi è disciplinata dalla legge federale concernente i prodotti da costruzione (LprodC; RS 933.0). Nella misura in cui un apparecchio è coperto da una norma armonizzata secondo la LProdC, non sono ammesse esigenze aggiuntive in materia di commercializzazione (come quella prevista nell’OEn). In questo caso si dovrebbero fissare altre esigenze a livello di installazione, messa in servizio o uso di questi apparecchi (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b LProdC). Al momento non esistono norme armonizzate ai sensi della LprodC per gli apparecchi interessati.

L’esecuzione delle nuove prescrizioni è disciplinata agli articoli 8 e 28 LEne. L’UFE svolgerà controlli continui del mercato e stabilirà le modalità per i controlli del mercato in un capitolato d’oneri separato.

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2.5.1 Appendici modificate: scaldacqua e serbatoi per l’acqua calda (appendice 2.1) L’appendice 2.1 dell’OEn che disciplina attualmente le esigenze applicabili alla commercializzazione di scaldacqua e serbatoi per l’acqua calda, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore è interamente rivista. Le prescrizioni previste nei regolamenti europei 812/2013 e 814/2013 sono recepite nel diritto svizzero con le seguenti precisazioni:  le dispersioni (perdite energetiche) massime ammesse in Svizzera corrispondono a una classe energetica «B», mentre nell’UE è sufficiente una classe energetica «C»;  le esigenze relative alle dispersioni entrano in vigore il 1° agosto 2015. Nell’UE entrano in vigore solo a partire dal 26 settembre 2017;  le esigenze continuano ad applicarsi anche agli accumulatori di calore, contrariamente a quanto previsto nell’UE;  l’esigenza in materia di etichettatura si applica unicamente agli apparecchi isolati. Come nell’UE, ciascun apparecchio va etichettato con un’etichettaEnergia ad esso specifica;  l’uso dell’etichettaEnergia per i sistemi combinati è facoltativo, contrariamente a quanto previsto nell’UE, dove tale uso è obbligatorio;  l’etichettaEnergia obbligatoria si applica anche agli apparecchi con una capacità da 500 a 2000 litri: il regolamento UE n. 811/2013 prevede un limite di 500 litri;  le esigenze in materia di impiego e/o di esercizio disciplinate nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) e nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41) continuano ad applicarsi; nei regolamenti UE non sono definite esigenze per l’esercizio;  le disposizioni transitorie sono trattate in un apposito capitolo. Nell’UE non vi sono disposizioni transitorie.

Rispetto alle esigenze attualmente in vigore, la nuova appendice 2.1 prevede:  esigenze relative all’efficienza della produzione di acqua calda per usi igienici, che si applicano agli scaldacqua con produzione di calore integrata. Pertanto le esigenze non riguardano più uni- camente le perdite di calore massime ammesse (terminologia OEn) o le dispersioni (terminologia UE) per questa classe di apparecchi, come finora prescritto dall’appendice 2.1;  l’etichettatura degli apparecchi è obbligatoria con un’etichettaEnergia al momento della vendita e in maniera fissa sugli apparecchi stessi, come finora prescritto dall’appendice 2.1.

2.5.2 Nuove appendici

2.5.2.1 Apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento mi- sti (appendice 2.25) La nuova appendice 2.25 riguarda le esigenze applicabili agli apparecchi per il riscaldamento d’am- biente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento d’ambiente e produzione di acqua calda per usi igienici). Le prescrizioni previste nei regolamenti europei 811/2013 e 813/2013 sono recepite integralmente nel diritto svizzero con le seguenti precisazioni:  l’esigenza in materia di etichettatura si applica unicamente agli apparecchi isolati e non ai sistemi combinati. Come nell’UE, ciascun apparecchio va etichettato con un’etichettaEnergia ad esso spe- cifica;  l’uso dell’etichettaEnergia per i sistemi combinati è facoltativo, contrariamente a quanto previsto nell’UE, dove tale uso è obbligatorio;  le esigenze in materia di impiego e/o di esercizio disciplinate nell’OIAt e nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) continuano ad applicarsi; nei regolamenti UE non sono definite esi- genze per l’esercizio.

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2.5.2.2 Unità di ventilazione (appendice 2.26)

La nuova appendice 2.26 dell’OEn riguarda le esigenze applicabili alle unità di ventilazione. Le pre- scrizioni previste nei regolamenti europei 1253/2014 e 1254/2014 sono recepite integralmente nel diritto svizzero senza modifiche. Le esigenze relative alle cappe aspiranti per cucine sono disciplinate nell’appendice 3.11 dell’OEn.

Un’iniziativa di «energie-cluster» sostenuta finanziariamente dall’UFE offriva a chi voleva la possibilità di stabilire, da parte di un istituto indipendente, una valutazione di diversi criteri che contribuiscono alla qualità delle unità di ventilazione. L’efficienza energetica assume un ruolo preminente in questa valutazione. La piattaforma deklariert.ch ha contribuito ad aumentare la qualità dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete sul mercato svizzero. Energie-cluster valuta le opzioni di sviluppo di questa piattaforma in maniera tale da completare le disposizioni legali dell’appendice 2.26 e assicura per questi consumatori una plusvalenza rispetto alle informazioni disponibili con la nuova etichettaEner- gia.

2.5.2.3 Ripercussioni energetiche (prodotti da costruzione)

Grazie alle nuove esigenze i consumatori sono informati meglio in merito all’efficienza dei prodotti in vendita e aumenta la concorrenza tra i fabbricanti per proporre apparecchi sempre più efficienti. Ciò può portare i consumatori a ponderare maggiormente l’efficienza energetica dei prodotti da acquistare e al tempo stesso spronerà i fabbricanti a proporre apparecchi sempre più efficienti.

2.5.3 Attualità in materia di ecodesign e di ecolabelling per i prodotti da costruzione A titolo informativo possiamo già annunicare che i nuovi regolamenti europei elencati qui di seguito sono esaminati in vista della loro integrazione nel diritto svizzero in occasione di una prossima revi- sione dell’OEn.  Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di ap- plicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle spe- cifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido.  Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.  Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.  Regolamento delegato (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante moda- lità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’am- biente locale.  Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di ap- plicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle spe- cifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido.

2.6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura di veicoli

L’obiettivo generale della revisione totale dell’appendice 3.6 è di sostenere la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 nel traffico stradale tramite l’informazione degli acquirenti. Queste informazioni per i consumatori completano le prescrizioni sulle emissioni di CO2 sul fronte dell’offerta. Le indicazioni su consumo energetico, emissioni di CO2 e categoria di efficienza energetica sono volte a promuovere un acquisto di auto pragmatico e la vendita dei veicoli con una maggiore efficienza energetica. Per permettere ai consumatori di confrontare meglio l’efficienza energetica dei differenti

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veicoli si devono migliorare le prescrizioni sull’allestimento delle informazioni. Secondo gli ultimi son- daggi l’efficienza energetica e le basse emissioni di CO 2 sono due criteri decisionali rilevanti per l’ac- quisto di un’auto1. Come secondo obiettivo si deve agevolare, ove possibile, il settore automobilistico, e il testo deve essere formulato in maniera più comprensibile. Qui di seguito figura una panoramica delle modifiche concrete.  Informazioni coerenti e aggiornate: il catalogo dei consumi stampato deve essere sostituito con uno strumento informativo moderno e facile da consultare e si deve risparmiare sui costi per realizzare la versione stampata.  Ristrutturazione dell’appendice 3.6 a favore di una migliore comprensibilità: l’etichettaEnergia figura tra i vari obblighi di etichettatura per i veicoli nuovi. L’accento dell’appendice 3.6 va ora posto in maniera più generale sull’indicazione del consumo di energia e delle emissioni di CO2 delle automobili nuove. Per tale motivo le prescrizioni sono articolate meglio a seconda dei diversi obblighi di etichettatura.  Precisazione e flessibilizzazione: si devono chiarire varie incertezze contenutistiche attuali, oc- corre precisare gli obblighi di etichettatura che, ove possibile, vanno eliminati o flessibilizzati. Ciò prevede una maggiore flessibilità delle indicazioni nei listini prezzi e la presentazione elettronica dell’etichettaEnergia, la fissazione dell’obbligo di etichettatura per le offerte online e la deroga per le immagini pubblicitarie e le giornate non aperte al pubblico in occasione di esposizioni.  Maggiore visibilità: con la rappresentazione visiva della classe di efficienza energetica nella pub- blicità sui media visivi ed elettronici si intende migliorare la visibilità delle indicazioni concernenti l’efficienza energetica. Queste proposte di modifica si fondano sui risultati degli studi condotti dalla Commissione europea che sottolineano l’importanza di elementi informativi grafici ben rico- noscibili nei documenti pubblicitari visivi2.  Pari trattamento dei diversi carburanti: non solo per i veicoli elettrici, ma ora anche per tutti i tipi di vettori energetici si devono indicare le emissioni di CO2 derivanti dalla loro produzione.

Queste modifiche devono entrare in vigore al 1° gennaio 2017. Le parti interessate dispongono per- tanto di tempo a sufficienza per adeguarsi alle nuove disposizioni ed eventualmente procedere ai necessari adeguamenti.

3. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e altre rispercussioni

per la Confederazione e i Cantoni La precisazione dell’obbligo di pubblicazione su www.stromkennzeichnung.ch non comporta ripercus- sioni a livello finanziario e di personale o altre ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni. Neppure gli adeguamenti concernenti i contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore resi- duo comportano ripercussioni per la Confederazione, dato che il finanziamento dei costi di esecuzione del Programma Edifici (incluso il 5% ai Cantoni) avviene integralmente tramite i proventi della tassa sul CO2 a destinazione parzialmente vincolata.

La modifica relativa alla procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche è una conseguenza necessaria della modifica della legge federale sulla prote- zione delle acque (LPAc; RS 814.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, e delle modifiche dell’ordi- nanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) e dell’OEn nel campo delle rinaturazioni, entrate in vigore il 1° giugno 2011. Rispetto alle modifiche menzionate, il presente progetto non pre- senta altri effetti e pertanto non comporta ripercussioni finanziarie o maggiori oneri a livello di perso- nale per la Confederazione.

Le esigenze nuove e modificate relative agli apparecchi possono essere attuate con le risorse di per- sonale esistenti e con i crediti per beni e servizi dell’UFE. La stessa cosa vale per gli adeguamenti concernenti i prodotti da costruzione.

— 1 Cfr. il barometro della mobilità 2015, gfs.bern su mandato di auto-svizzera 2 Cfr. Testing CO2/Car labelling options and consumer information, Codagnone, C., Bogliacino, F., Veltri, G., 2013 9

Le nuove esigenze concernenti l’etichettatura delle automobili nuove possono essere attuate con le risorse di personale dell’UFE esistenti. Per i Cantoni non vi sono ripercussioni a livello di personale. Le ripercussioni finanziarie sui crediti per beni e servizi dell’UFE derivano dal passaggio dall’attuale catalogo dei consumi stampato a un’offerta informativa moderna per gli acquirenti di auto. Il cambia- mento comporta un investimento iniziale di 163 000 franchi al massimo e rispetto alla situazione at- tuale genera così il primo anno maggiori costi per un massimo di 87 000 franchi. Le spese d’esercizio si riducono invece di circa 31 000 franchi all’anno. Su un periodo di esercizio di quattro anni c’è da aspettarsi un risparmio di almeno 37 000 franchi. L’investimento iniziale risulta ammortizzato dopo tre anni.

4. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società

La precisazione dell’obbligo di pubblicazione su www.stromkennzeichnung.ch, l’adeguamento con- cernente i contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo nonché la pro- cedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche non com- portano ripercussioni dirette per l’economia, l’ambiente e la società.

I consumatori finali approfittano delle modifiche concernenti apparecchi e prodotti da costruzione poi- ché gli apparecchi inefficienti con costi elevati del ciclo di vita scompaiono dal mercato. Solitamente gli apparecchi più efficienti sono più costosi rispetto a quelli meno efficienti, mentre i costi energetici per l’intera durata di vita dell’apparecchio sono inferiori. Con la presente revisione si vogliono esclu- dere dal mercato i prodotti con costi del ciclo di vita superiori rispetto a quelli degli apparecchi efficienti. Tutte le modifiche riprese nella presente revisione prevedono un adeguamento alle categorie e alle definizioni in uso nell’Unione europea e semplificano così il commercio con quest’ultima. Al contempo si mantengono però alcune differenze per quanto concerne il livello delle esigenze di efficienza. Per alcune categorie di apparecchi, la Svizzera mantiene così un ruolo guida in Europa. Nel complesso, la presente revisione evita nuovi ostacoli al commercio tra la Svizzera e l’Unione europea.

Per motivi metodologici si rinuncia a quantificare le ripercussioni energetiche inerenti le modifiche delle esigenze relative all’etichettatura delle automobili nuove. Nel settore automobilistico il potenziale di risparmio è considerevole quando si sceglie una migliore categoria di efficienza energetica. Se- condo i sondaggi dell’UFE, attualmente l’etichettaEnergia per le automobili nuove è nota a oltre il cinquanta per centro degli acquirenti (tutte le etichette energetiche: 66%) e si profila un ulteriore au- mento.

Per quanto concerne l’economia, da un lato si proporrà un obbligo di etichettatura leggermente diverso per le automobili nuove, che eventualmente comporterà una spesa iniziale per il settore automobili- stico. Tale obbligo prevede la visualizzazione di una freccia nella pubblicità e nelle offerte online al fine di aumentare la visibilità. Dall’altro lato, la revisione consente varie semplificazioni e flessibilizza- zioni, quali l’indicazione di bande nei listini prezzi, l’eliminazione del catalogo dei consumi stampato e la deroga all’obbligo di etichettatura per le giornate non aperte al pubblico in occasione di esposizioni.

Le indicazioni del consumo di energia e l’etichettatura dei veicoli perseguono lo scopo di eliminare le disfunzioni del mercato che nascono da lacune nelle informazioni. Gli aquirenti di automobili benefi- ciano di maggiore trasparenza e, grazie all’etichettaEnergia, possono orientare meglio le loro decisioni di acquisto e tenere debitamente conto dell’efficienza energetica.

5. Rapporto con il diritto europeo

Sostanzialmente si può afferamere che le disposizioni concernenti gli apparecchi e i prodotti da co- struzione, oltre al risparmio di energia, puntano in particolare anche a semplificare il commercio con l’UE, con il recepimento dei regolamenti europei e dunque l’eliminazione degli ostacoli al commercio. Il rapporto con l’UE delle prescrizioni sugli apparecchi disposte nelle appendici in merito all’efficienza energetica e all’etichettatura è stato presentato in maniera esaustiva ai numeri 2.4 e 2.5.

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Per l’etichettatura di automobili nuove, la direttiva 1999/94/CE fornisce il contesto entro il quale i Paesi membri dell’UE elaborano la loro specifica etichetta energetica nella legislazione nazionale. In parti- colare i calcoli sulla classificazione delle automobili in categorie di efficienza energetica non sono indicati in tale sede. La Svizzera segue in maniera autonoma questa disposizione, si orienta alle indi- cazioni dell’Unione europea e considera le esperienze nel contesto europeo.

6. Commento ai singoli articoli

Etichettatura dell’elettricità Art. 1a cpv. 4 Con la modifica dell’OEn del 1° ottobre 2011 le aziende soggette all’obbligo di etichettatura sono state incaricate di pubblicare il mix del prodotto su un’unica pagina Internet liberamente accessibile. In que- sto modo si crea trasparenza ed è possibile confrontare le etichettature dell’elettricità a livello svizzero. Il nome del sito Internet non è stato indicato al settore. Per adempiere questo obbligo l’Associazione delle aziende elettriche svizzere AES ha elaborato la piattaforma Internet www.stromkennzeich- nung.ch insieme alla società nazionale di rete Swissgrid. Per una migliore leggibilità, questo indirizzo Internet deve figurare nella disposizione esecutiva (art. 1a cpv. 4). Il dominio stromkennzeichnung.ch è registrato a nome dell’UFE, mentre il portale è gestito dal settore elettrico.

Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo – Costi di esecuzione dei Cantoni Art. 17 cpv. 6 Il nuovo capoverso 6 prevede un indennizzo forfettario del 5 per cento dei contributi di promozione computabili destinati al Cantone e come quota della Confederazione per l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2, che sono accordate ai Cantoni nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 15 della legge sull’energia. In questo modo i Cantoni sono in- dennizzati per le spese di esecuzione anche per la parte B del Programma Edifici (equiparazione con la parte A del Programma Edifici).

Informazione del pubblico in merito all’appendice 3.6 e commento all’appendice 2.6 Art. 22b Finora le disposizioni concernenti l’informazione del pubblico figuravano nell’appendice 3.6. Per con- siderazioni di natura sistematica, queste istruzioni destinate all’UFE e all’Ufficio federale delle strade (USTRA) figurano ora nel testo principale. Si prevede che ogni anno l’UFE valuti i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 fornitigli dall’USTRA e che informi la popolazione a tal riguardo (cpv. 1 e 2). Il catalogo dei consumi – un opuscolo stampato con testo informativo e un elenco dei veicoli in vendita – dovrà essere pubblicato non più in formato standard stampato, bensì come elenco online (cpv. 4) e sarà disponibile per essere consultato su diversi dispositivi (PC, tablet, smartphone). Si potrà inoltre disporre di una versione stampata e di facile lettura. In questo modo si garantiscono informa- zioni aggiornate e facilmente consultabili.

Art. 28a cpv. 2 Finora le disposizioni concernenti le applicazioni dell’appendice 3.6 figuravano nell’appendice stessa. Per considerazioni di natura sistematica, queste disposizioni figurano ora nel testo principale. Disci- plinano vari obblighi del DATEC in rapporto con l’allestimento di dati e basi di calcolo che il DATEC stesso soddisfa mediante l’emanazione di un’ordinanza dipartimentale.

7. Commento alle appendici

I commenti che seguono riguardano unicamente i testi (paragrafi/note) che sono stati modificati, abro- gati o aggiunti nelle appendici 1.7–3.9. Per commenti di ordine generale si rinvia ai punti 2.4 e 2.5 del presente rapporto.

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Appendice 1.7: Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti cen- trali idroelettriche La limitazione finora contenuta nel numero 3.1 per la computabilità dei costi per la dotazione fino alla scadenza della concessione sarà disciplinata al numero 3.2 lettera g insieme alla durata della com- putabilità di altri costi ricorrenti. Sarà tuttavia indennizzata l’acqua necessaria per gli impianti per la risalita e la discesa dei pesci, purché non sia necessario restituirla come deflusso residuale. Questo può succedere nel caso di una concessione in corso in virtù dell’articolo 80 della LPAc o nel caso di una nuova concessione in virtù dell’articolo 31 e segg. LPAc. Se, nel caso di una nuova concessione, l’articolo 31 e segg. LPAc prevedono deflussi residuali per garantire anche la migrazione dei pesci, a partire da tale momento decade l’indennizzo per la dotazione, anche se non sono ancora trascorsi 40 anni dall’inizio dell’attuazione delle misure. I costi ricorrenti delle misure di risanamento possono derivare da misure che hanno ripercussioni sulla gestione di una centrale idroelettrica (p. es. aumento del deflusso minimo o rallentamento della velo- cità di abbassamento dell’ondata di piena) oppure nel caso di altre misure ricorrenti come per esempio i terrapieni di ghiaia (p. es. gettata periodica di ghiaia per ripristinare e migliorare le aree di deposizione delle uova per i pesci). Anche i controlli dell’efficacia possono essere eseguiti periodicamente e ge- nerare costi ricorrenti. A tal riguardo è necessaria una disposizione che stabilisca per quanto tempo tali costi ricorrenti sono computabili. In linea di principio devono esserlo per una durata di 40 anni, indipendentemente dalla durata della concessione, per i motivi elencati qui di seguito. Per quanto riguarda la durata della rimunerazione sono stati esaminati vari scenari. I motivi che giu- stificano la durata di 40 anni di cui al numero 3.2 lettera g OEn sono in particolare: - in media, anche le misure edili durano circa 40 anni; di conseguenza, i due tipi di misure sono trattate allo stesso modo; - la durata della rimunerazione è indipendente dalla durata della concessione: ciò corrisponde alla volontà del legislatore di indennizzare le misure di risanamento per tutte le centrali idroelettriche esistenti indipendentemente dalla concessione (rinnovo della concessione, durata residua della concessione più o meno lunga) e non comporta problemi, soprattutto nel caso di diritti preesi- stenti. Con lo stralcio delle tasse alla lettera a e con l’abrogazione delle lettere c–e dall’elenco dei costi non computabili al numero 3.2, l’indennizzo delle corrispondenti voci di costo non è più escluso esplicita- mente. Ciò signifca che, secondo la frase introduttiva del numero 3.1, così come tutte le altre voci legate alle misure di risanamento, i costi sono pur sempre computabili qualora effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle misure di risanamento (piani- ficazione, direzione dei lavori e attuazione). In tal modo si risponde meglio alla disposizione dell’arti- colo 15abis LEne, secondo cui al concessionario sono rimborsati integralmente i costi delle misure di risanamento. Rimane ancora da valutare se anche i costi del capitale che possono derivare da un prefinan- ziamento delle misure fino al momento dell’indennizzo sono computabili. Allo stesso riguardo si valuterà anche una deroga per la procedura d’indennizzo di cui agli articoli 17d– 17dsepties affinché, per i costi in casi speciali (studi preliminari di progetti pilota o progetti particolarmente costosi e complicati), si possa presentare una domanda d’indennizzo ancora prima che sia rilasciata la licenza di costruzione.

Appendice 2.1: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore Ad n. 1: l’appendice 2.1 vale per gli scaldacqua aventi una potenza termica ≤ 400 kW e per i serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accumulatori di calore aventi un volume di serbatoio ≤ 2000 litri. Sono esclusi gli apparecchi di cui al n. 1.2. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II-IV del regolamento (UE) n. 814/2013 nonché degli allegati II-VIII del regola- mento delegato (UE) n. 812/2013. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni che sono necessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.

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Appendice 2.2: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni Ad n. 2.1: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: sono state riformulate le esigenze relative all’etichettatura. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1060/2010.

Appendice 2.3: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elet- triche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 1.1: finora il testo del numero 1 conteneva un errore; le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato erano incluse nel campo di applicazione (numero 1.1) poi escluse al numero 1.3 (cfr. art. 1 lett. e del regolamento CE n. 244/2009). Per correggere questa contraddizione si sono eliminate dal testo le lampade fluorescenti per uso domestico senza starter. Ad n. 1.3: si adegua il rinvio al regolamento (UE) nr. 244/2009 nella nota a pié di pagina. Ad n. 8: modifica della disposizione transitoria in seguito alla decisione dell’UE di posticipare il divieto delle lampade alogene al 1° settembre 2018 e conformemente al regolamento UE n. 2015/1428 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009.

Appendice 2.4: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici dome- stiche elettriche con raccordo alla rete Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1061/2010.

Appendice 2.5: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciuga- biancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete Ad n. 2: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 392/2012 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 392/2012.

Appendice 2.7: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete Ad n. 1: il campo di applicazione di questa appendice dovrebbe essere lo stesso di quello del regola- mento delegato (UE) n. 65/2014. Il testo del numero 1 è stato dunque completato per corrispondere a quello del regolamento europeo. Ad n. 2 e 7.1: le esigenze per la commercializzazione sono adeguate al regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 65/2014.

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Appendice 2.8: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle apparec- chiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento Ad n. 1.2 lett. f: conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009, i televisori devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008. Ad n. 2.3: in occasione della precedente modifica dell’appendice 2.8, era stato appena adottato il regolamento delegato (UE) n. 801/2013 (che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1275/2008). Questo regolamento specifica le esigenze relative al consumo di elettricità nel modo stand-by con mantenimento del raccordo alla rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Nel tempo queste esigenze minime diventano progressivamente più rigide. Il testo del numero 2.3 è stato aggiornato per evidenziare bene le diverse date previste nel regola- mento delegato (UE) n. 801/2013. Ad n. 7: il regolamento delegato (UE) n. 801/2013 modifica l’allegato II del regolamento CE n. 1275/2008 e vi aggiunge un punto 7 che enuncia alcune esigenze relative all’etichettatura del con- sumo di energia per le apparecchiature collegate in rete. Queste stesse informazioni devono essere disponibili anche per i consumatori svizzeri, il che spiega l’aggiunta di questo nuovo paragrafo.

Appendice 2.9: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete Ad n. 1 lett. a: i set top box complessi sono definiti negli allegati B ed F del Voluntary Industry Agree- ment to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU, versione 3.1, 19 giugno 2013. Ad n. 2: le esigenze applicabili ai set top box complessi sono quelle del Voluntary Industry Agreement e dell’appendice 2.8 per quanto concerne il consumo nei modi stand-by e spento. Ad n. 7: nuovo paragrafo che specifica l’obbligo d’informare i consumatori sul consumo dei CSTB, conformemente alle esigenze enunciate al numero 4.8 del Voluntary Industry Agreement.

Appendice 2.11: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori) Ad n. 1 lett. f: limitazione del campo di applicazione per una migliore corrispondenza a quello del regolamento (CE) n. 278/2009. Ad n. 3: la procedura d’omologazione energetica è adeguata alla norma europea EN 50563.

Appendice 2.12: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici Ad n. 1: si adegua il rinvio al regolamento (CE) n. 642/2009 nella nota a pié di pagina. Ad n. 2: le esigenze minime si riferiscono ora alle diverse date previste nel regolamento (UE) n. 801/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 642/2009. Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 7.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1062/2009.

Appendice 2.14: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluo- rescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione Ad n. 1.2: si adegua il rinvio al regolamento (CE) n. 245/2009 nella nota a pié di pagina.

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Appendice 2.15: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade di- rezionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo alla rete e relativi apparecchi Ad n. 1.4: si adegua il rinvio al regolamento (UE) n. 1194/2012 nella nota a pié di pagina.

Appendice 2.18: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei condiziona- tori d’aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 626/2011 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 626/2011.

Appendice 2.20: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastovi- glie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 5 lett. d: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 1059/2010.

Appendice 2.21: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapol- vere elettrici con raccordo alla rete Ad n. 6.1: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 nella nota a pié di pagina. Ad n. 6.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). È stato inoltre eliminato l’obbligo di riportare l’etichettaEnergia sull’imballaggio (non richiesto nemmeno nell’UE). Per le disposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regola- mento delegato (UE) n. 665/2013.

Appendice 2.23: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi re- frigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete Ad n. 1: l’appendice 2.23 si applica a unità di condensazione, chiller di processo nonché abbattitori elettrici con raccordo alla rete e armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, com- presi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi. Per questioni di delimitazione del campo di applicazione si rimanda all’articolo 1 capoversi 1-3 del regolamento (UE) n. 2015/1095. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli articoli 3 e 4, degli allegati IV, VI, VIII-XI del regolamento (UE) n. 2015/1095 nonché degli allegati III e VII del regolamento (UE) n. 2015/1094. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.

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Appendice 2.24: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di cappe da cu- cina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 1: l’appendice 2.24 si applica alle cappe da cucina, anche se non sono vendute per uso dome- stico. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 66/2014 nonché degli allegati I-III e VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.

Appendice 2.25: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti Ad n. 1: l’appendice 2.25 si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica ≤ 400 kW, sono esclusi gli apparecchi di cui al n. 1.2. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la loro commercializzazione e cessione, la procedura di omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/2013 nonché degli allegati II-VII del regola- mento delegato (UE) n. 811/2013. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.

Appendice 2.26: Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di unità di ven- tilazione residenziali Ad n. 1: il campo di applicazione dell’appendice 2.26 per le unità di ventilazione fa riferimento agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014. Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per l’immissione sul mercato e la cessione, per la procedura d’omologazione energetica nonché l’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II, III e VIII del regolamento (UE) n. 1253/2014 nonché degli allegati II-VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni ne- cessarie per poter valutare in maniera trasparente la conformità dei singoli apparecchi alle prescrizioni dell’appendice.

Appendice 3.3bis: Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione Ad n. 1.2: si adegua il rinvio al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 nella nota a pié di pagina. Ad n. 2.2: le esigenze relative all’etichettatura sono state riformulate. Nei documenti di vendita e nelle pubblicità non è più obbligatorio riportare l’etichettaEnergia integralmente, ma solo la classe di effi- cienza tramite una freccia posizionata accanto al prodotto (grandezza e colore specificati). Per le di- sposizioni relative all’etichettatura per la vendita in Internet si rinvia ora al regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

Appendice 3.6: Indicazioni relative al consumo di carburante ed etichettatura di veicoli Il campo di applicazione del numero 1 è leggermente ampliato. L’obbligo di etichettatura non risulta tuttavia ampliato. L’ampliamento del campo di applicazione ha come unica conseguenza la possibilità d’inserire anche una disposizione sull’etichettatura volontaria dei veicoli d’occasione. Il numero 2 delimita sostanzialmente come finora le automobili che sono soggette all’obbligo di eti- chettatura (n. 2.1), pur escludendo esplicitamente alcuni veicoli dall’obbligo di etichettatura (n. 2.2). L’identificazione del veicolo (targhetta del costruttore) di cui all’articolo 44 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) consente di sapere se un veicolo è fab- bricato in serie o come concept, studio di design o preserie. Chi mette in vendita componenti e veicoli perfezionati deve apporre l’etichettaEnergia sui veicoli messi in vendita quando il veicolo perfezionato

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finito è prodotto in serie e potrebbe essere acquistato in questo modello. Quando un veicolo è rappre- sentato o rilasciato a scopo di dimostrazione dei pezzi perfezionati, ma non è messo in vendita nel suo insieme, in tal caso è esentato dall’obbligo di etichettatura. Nel numero 2.3 è disciplinata l’etichet- tatura volontaria dei veicoli d’occasione: l’uso dell’etichettaEnergia valida al momento dell’etichettatura garantisce che i veicoli contrassegnati sono stati misurati secondo i medesimi criteri di efficienza e le informazioni sono dunque più facilmente comparabili. Nel numero 3 sono contenute le esigenze per l’etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni. L’eti- chettatura deve avvenire mediante l’etichettaEnergia (n. 3.1): contenuto, realizzazione e forma sono disciplinati nei numeri 3.8, 3.9 e 3.10. Il numero 3.2 precisa che l’etichettaEnergia deve essere posi- zionata in maniera altrettanto visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile. Nelle zone plurilingui è ora sufficiente un’etichetta in una delle lingue ufficiali. Le etichette in più lingue non sono ammesse (n. 3.3). Il numero 3.4 contiene prescrizioni sulla presentazione dell’etichettaEnergia in formato elettronico. Tali prescrizioni corrispondono in buona misura all’attuale numero 3.3 dell’appendice 3.6. Ora si aggiunge che l’etichettaEnergia di cia- scuna impostazione deve essere visualizzabile direttamente sullo schermo (lett. c). L’obbligo di eti- chettatura prevede ora una limitazione per le giornate non aperte al pubblico in occasione di esposi- zioni (p. es. i giorni dedicati esclusivamente ai giornalisti) (n. 3.5). Nei punti vendita si dovrà posizio- nare in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’UFE per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli (n. 3.6). Le banche dati e gli elenchi di cui all’articolo 22b capoverso 3 sono pubblicati online dall’UFE. I venditori di automobili devono mettere a disposizione queste informazioni presso il punto vendita, in forma elettronica (p. es. su computer o tablet) o stampata; su richiesta l’elenco deve essere fornito in forma stampata (n. 3.7). Questa prescrizione sostituisce l’attuale nu- mero 4.3.2, secondo cui i venditori di automobili nuove dovrebbero affiggere gli elenchi (il catalogo dei consumi) nel luogo di vendita e su richiesta dovrebbero fornirlo gratuitamente. Qualora i venditori di automobili nuove non avessero la possibilità di stampare gli elenchi in loco e di consegnarli ai poten- ziali clienti, su richiesta l’UFE mette a loro disposizione una o più copie stampate. Il numero 3.8 disciplina il contenuto dell’etichetteEnergia con una deroga sostanzialmente analoga a quella prevista agli attuali numeri 2.2.1 e 2.2.4. Finora si dovevano indicare le emissioni di CO 2 deri- vanti dalla produzione di elettricità per i veicoli le cui batterie possono essere caricate mediante la rete elettrica. D’ora in poi sull’etichettaEnergia si dovranno indicare le emissioni di CO2 derivanti dalla pro- duzione dei diversi tipi di vettore energetico, per metterli tutti sullo stesso piano e garantire informazioni confrontabili (n. 3.8.1 lett. i). Queste indicazioni continuano ad avere carattere prettamente informativo e non influiscono sull’assegnazione alle categorie di efficienza energetica. Il calcolo si basa su dati consolidati relativi al ciclo di vita, dai quali già oggi si ricavano gli equivalenti benzina per l’energia primaria per l’assegnazione alle categorie di efficienza energetica. Tendenzialmente, per la messa a disposizione dei carburanti fossili le emissioni di CO2 sono maggiori di quelle calcolate per la compo- sizione dell’elettricità in Svizzera. Le indicazioni si riferiscono alla quantità di carburante o di elettricità (indicata in g/km) necessaria di fatto al veicolo per percorrere 100 chilometri, secondo le indicazioni sull’etichettaEnergia. Ad n. 3.9.1: l’uso dello strumento online dell’UFE garantisce che l’etichetta sia realizzata conforme- mente alle indicazioni sul formato di cui ai numeri 3.10 e 10. Formalmente non sussiste alcun obbligo di utilizzare lo strumento dell’UFE. Le etichette realizzate in altro modo devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui all’appendice 3.6, mentre le etichette che non li rispettano (p. es. formato orizzontale invece che verticale, ordine differente delle indicazioni, ecc.) non sono ammesse e sono multate. Se disponibili, per realizzazare un’etichettaEnergia si devono utilizzare i dati contenuti nell’approva- zione del tipo o nella scheda tecnica (n. 3.9.2). Se si impiega lo strumento online dell’UFE, l’etichet- taEnergia può essere realizzata indicando il numero dell’approvazione del tipo o della scheda tecnica. Nel caso di veicoli perfezionati il cui tipo è approvato con una procedura in varie fasi o modificati con pezzi i cui tipi sono approvati, si devono impiegare altri valori per tipo di carburante, consumo, emis- sioni di CO2 e peso a vuoto in maniera corrispondente alle approvazioni del tipo rilevanti per la realiz- zazione dell’etichettaEnergia. Ad n. 3.9.3 e 3.9.4: per realizzare l’etichettaEnergia per le automobili che non dispongono né di un’ap- provazione del tipo svizzera, né di una scheda tecnica svizzera, si devono impiegare, se disponibili, i dati del certificato di conformità o altrimenti i dati del servizio d’esame. L’UFE mette a disposizione una soluzione informatica, che consente di realizzare un’etichettaEnergia sulla base dei dati del certi- ficato di conformità o del servizio d’esame. Per poter impiegare questa soluzione informatica basta richiedere una volta il diritto di accesso all’UFE, conferito gratuitamente.

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Ad n. 3.10: le modalità formali secondo i numeri 3.10.1 e 3.10.2 si riferiscono all’etichettaEnergia in forma stampata. In caso di presentazione elettronica, per esempio su tablet nel punto vendita, l’eti- chetta può adattarsi flessibilmente alle dimensioni minime dello schermo di cui al numero 3.10.3. Nel numero 4 sono contenute le esigenze per l’etichettatura di automobili nuove in Internet. L’etichet- tatura deve avvenire mediante l’indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2 e della categoria di efficienza energetica secondo il numero 3.8.1 lett. f–h (n. 4.1). L’obbligo di etichettatura si riferisce in particolare agli annunci di vendita per singole automobili nuove (p. es su piattaforme come www.autoscout24.ch e www.autoricardo.ch) e ai configuratori per i tipi di modello, solitamente in uso nei canali di distribuzione ufficiali. Nel caso di configuratori si devono fornire le indicazioni di cui al numero 3.8.1 lettere f–h al più tardi quando la configurazione del veicolo è ultimata. La freccia colorata di cui al numero 4.3 deve figurare insieme ai singoli veicoli messi in vendita. L’altezza della freccia deve essere comparabile alla dimensione del carattere delle altre indicazioni tecniche. Anche nei listini prezzi l’etichettatura deve riportare il consumo di energia, le emissioni di CO 2 e la categoria di efficienza energetica secondo il numero 3.8.1 lettere f–h (n. 5.1). Nei listini prezzi è tuttavia permesso riportare le indicazioni di cui al numero 3.8.1 lettere f–h come banda per diverse versioni che si differenziano in certa misura per allestimento e pezzi, quali cerchioni, pneumatici o tettuccio. Nel numero 6 figurano le esigenze relative all’etichettatura di automobili nuove nella pubblicità. Gli stampati comprendono in particolare riviste, giornali, opuscoli e affissi. I media visivi ed elettronici sono nello specifico televisioni, video online e banner web. Le indicazioni secondo il numero 3.8.1 lettere f– h devono corrispondere sempre alle altre indicazioni tecniche, al prezzo indicato e al veicolo illustrato (in modo tale che le indicazioni pubblicitarie corrispondano a una variante di modello effettivamente in vendita). L’indicazione di campi non è autorizzata. Le immagini pubblicitarie per modelli non specifi- cabili con maggiore precisione (né il prezzo, né le indicazioni tecniche) sono escluse dall’obbligo di dichiarazione nella pubblicità. La freccia dell’etichettaEnergia deve comparire vicino al veicolo illu- strato, in modo tale che si possa capire subito a quale categoria di efficienza energetica corrisponde l’auto (n. 6.4). La categoria di efficienza energetica presentata deve corrispondere a una variante di modello che coincida esteriormente al veicolo illustrato. È sufficiente riportare una freccia, non si de- vono riportare le categorie di efficienza energetica di tutte le possibili varianti. Non cambia nulla per quanto riguarda la procedura per determinare l’efficienza energetica. Il previsto numero 7 corrisponde all’attuale numero 2.7. Il numero 8 disciplina sia le esigenze materiali che alcune esigenze formali relative alle indicazioni sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e sulle categorie di efficienza energetica, come richiesto dal numero 3.8.1 lettere f–h e dalle relative disposizioni. Per le automobili con vettori energetici differenti, il numero 9 stabilisce i criteri che devono rispettare le indicazioni e i calcoli. Ad n. 10: per una migliore leggibilità si ridurrà il numero di immagini a due esempi di etichettaEnergia, una normale e una semplificata. Le indicazioni che dipendono dal veicolo e dal vettore energetico figurano pertanto come indicazioni sostituibili.

Appendice 3.9: Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete Ad n. 2: il design dell’etichettaEnergia è adeguato al design di base di tutte le etichette energetiche. È inoltre prevista una nuova classificazione delle diverse classi di efficienza. Ad n. 3: la procedura d’omologazione energetica è adeguata alla norma europea EN 60661.

8. Commento alle modifiche dell’ordinanza contro l’inquinamento

atmosferico Gli articoli 20, 20a e l’allegato 4 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt3) prevedono già esigenze per la commercializzazzione di impianti di combustione, quali la prova di conformità (compresa la targhetta d’identificazione degli impianti), le esigenze per le emissioni di monossido di carbonio (CO) e gli ossidi d’azoto (NOx) nonché le esigenze energetiche. Per particolari apparecchi per il riscaldamento, nella revisione dell’OEn si recepiscono gradualmente disposizioni per la commercializzazione secondo i corrispondenti regolamenti UE. Si tratta non solo

— 3 RS 814.318.142.1 18

di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore (appendice 2.1 del pro- getto di revisione dell’OEn), ma anche di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e apparecchi di riscaldamento misti (appendice 2.25 del progetto di revisione dell’OEn). Le disposizioni inerenti la procedura per la prova della conformità e le esigenze energetiche valgono a partire dall’entrata in vigore dell’OEn. Le limitazioni delle emissioni entrano in vigore il 26 settembre 2018. Nell’OIAt si devono pertanto adeguare le disposizioni concernenti la prova della conformità e le esigenze energetiche insieme alla presente revisione dell’OEn. Ora la prova della conformità prevista dall’OIAt per gli apparecchi per il riscaldamento disciplinati nell’OEn può essere fornita anche secondo quanto previsto dall’appendice 2.1 numero 4 o dall’appendice 2.25 numero 4 dell’OEn. Ciò significa che in Svizzera i vari apparecchi per il riscaldamento possono essere immessi nel mercato secondo la stessa procedura valida nell’UE. Per questi prodotti non è più necessaria una prova della conformità secondo l’OIAt. Tuttavia, le esigenze dell’OIAt per la limitazione delle emissioni degli apparecchi per il riscaldamento restano valide ancora fino al 25 settembre 2018 e saranno successivamente ade- guate. Si può provare il rispetto di tali esigenze nell’ambito della procedura prevista dall’OEn.

Infine, occorre adeguare la terminologia dell’articolo 20a capoverso 1 lettera a OIAt alle definizioni attualmente in uso e alla prassi attuale.

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