AS 2019 1477
Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
Modifica del 17 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 giugno 20171 sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree
Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 5 e 6 nonché nell’allegato 2 titolo, numero 1 rubrica, numeri 1.1 e
2.4 «piano di monitoraggio» è sostituito con «piano di monitoraggio delle tkm».
2 Negli articoli 8 capoverso 1 e 9 nonché nell’allegato 2 titolo, numero 2 rubrica e frase introduttiva, numero 2.2 nonché nell’allegato 3 numero 3 frase introduttiva, numeri 3.4 e 4.3 «rapporto di monitoraggio» è sostituito con «rapporto di monito- raggio delle tkm».
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali
1 RS 641.714.11
2018-3525 1477
Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro RU 2019
Art. 1, rubrica, cpv. 1, 3 e 4 Oggetto e unità di rilevamento
1 La presente ordinanza disciplina:
a. il rilevamento e il rendiconto di dati concernenti le distanze percorse e i cari- chi utili trasportati da aeromobili nel 2018; b. l’elaborazione di un piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni annuali di CO2 prodotte dagli aeromobili a partire dal 2020. 3 I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono espressi in tonnellate-chilometro (tkm). Queste sono calcolate secondo l’allegato 1 numero 1. 4 I dati di cui al capoverso 1 lettera b sono espressi in tonnellate di CO2. Queste sono calcolate secondo l’allegato 1 numero 4.
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 1 lett. c e d 1 Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro e le emissioni di CO2 per i voli seguenti: c. e d. abrogate
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
Art. 4 Piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro 1 L’operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e il rendiconto degli stessi (piano di monitoraggio delle tkm). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 2 Il piano di monitoraggio delle tkm riporta i dati di cui all’allegato 2 numero 1.2.
Art. 7 Rapporto di monitoraggio delle tonnellate-chilometro
1 L’operatore di aeromobile rileva secondo il piano di monitoraggio delle tkm le
tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e le riporta in un rapporto di monitoraggio (rapporto di monito- raggio delle tkm). A tale scopo utilizza il modello2 messo a disposizione dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 2 Il rapporto di monitoraggio delle tkm riporta i dati di cui all’allegato 2 numero 2.
2 www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica
climatica > Scambio di quote di emissioni.
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Titolo dopo l’art. 9 Sezione 3: Piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni di CO2
Art. 9a Piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 1 L’operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento delle emissioni di CO2 e il rendiconto delle stesse (piano di monitoraggio CO2). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall’UFAM3. 2 Gli operatori di aeromobili che dispongono di un piano di monitoraggio CO2 che è stato approvato in un Paese AELS nel quadro del SSQE dell’UE non devono elabo- rare un piano secondo il capoverso 1 purché confermino all’UFAM: a. che il piano di monitoraggio CO2 approvato sia applicato anche ai voli che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza; e b. che questi voli possano essere indicati separatamente.
3 Il piano di monitoraggio CO2 riporta i dati di cui all’allegato 4.
Art. 9b Esame del piano di monitoraggio CO2
1 L’operatore
di aeromobile sottopone il piano di monitoraggio CO2 all’esame dell’UFAM entro il 30 settembre 2019.
2 L’UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di
monitoraggio CO2 che considera lacunoso.
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Archiviazione e trattamento dei dati
Art. 10, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 11 Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 11, rubrica Abrogata
3 www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica
climatica > Scambio di quote di emissioni.
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Titolo prima dell’art. 12 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 14 cpv. 2
2 La sua durata di validità è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
II
1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 secondo la versione qui
annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 3)
Regole di calcolo
N. 4
4 Calcolo delle emissioni di CO2
4.1 Le emissioni di CO2 in tonnellate sono calcolate secondo la seguente formu-
la: Emissioni di CO2 [t CO2] = carburante consumato [t carburante] × fattore d’emissione [t CO2/t carburante].
4.2 Ai diversi carburanti si applicano i seguenti fattori d’emissione [t CO2 / t
carburante]: Cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15 Jet B: 3,10 Benzina per aeromobili (AvGas): 3,10 4.3 Il fattore di emissione dei carburanti da biomassa è pari a zero se la biomas- sa utilizzata soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della diret-
4 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/1513, GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1.
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 2 e 3)
Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti all’organismo di controllo
N. 1 Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
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Allegato 4
Rilevamento delle emissioni di CO2: piano di monitoraggio CO2
1 Il piano di monitoraggio CO2 deve garantire che tutti i voli per i quali occor- re rilevare i dati sulle emissioni di CO2 siano registrati in modo completo e che le emissioni di CO2 per i singoli voli siano definite con precisione.
2 Deve riportare le indicazioni seguenti:
2.1 le indicazioni necessarie a identificare l’operatore di aeromobile;
2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati nonché
il genere di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;
2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di
tutti gli aeromobili per i quali occorre rilevare i dati;
2.4 una descrizione del metodo per garantire la registrazione di tutti i voli
per i quali occorre rilevare i dati;
2.5 una descrizione del metodo per determinare le emissioni di CO2 dei
singoli voli.
3 Il piano di monitoraggio CO2 degli operatori di aeromobile che causano
emissioni di CO2 superiori a 25 000 tonnellate all’anno deve inoltre riportare le indicazioni seguenti:
3.1 un procedimento per il rilevamento del consumo di carburante di ogni
aeromobile;
3.2 un metodo per colmare le lacune dei dati.
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