Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e la riaccettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.
Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona è minacciata di trattamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che è in pericolo la sua vita, integrità fisica o libertà a causa della sua nazionalità, religione, razza o opinioni politiche.
La domanda di trasporto in transito deve essere presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Ministero dell’Interno della Repubblica d’Estonia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nel protocollo.
Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte contraente se fosse successivamente rilevato che non sono date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistono motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riaccettarle.