Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:
- «cittadino svizzero»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera;
- «cittadino ucraino»: chiunque abbia acquisito la cittadinanza ucraina secondo quanto previsto dalla legislazione ucraina e dagli accordi internazionali firmati dall’Ucraina;
- «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella svizzera o da quella ucraina;
- «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dall’Ucraina, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che sia esaminata la domanda di asilo, la domanda per lo statuto di rifugiato o la domanda di permesso di soggiorno;
- «Stato richiedente»: la Parte contraente che presenta domanda di riammissione secondo l’articolo 4 oppure domanda di ammissione in transito secondo l’articolo 11;
- «Stato richiesto»: la Parte contraente cui è indirizzata una domanda di riammissione secondo l’articolo 4 oppure una domanda di ammissione in transito secondo l’articolo 11;
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale di una delle Parti contraenti incaricata dell’attuazione del presente Accordo secondo il suo articolo 16;
- «ammissione in transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente allo Stato di destinazione.