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0.814.291.1

Protocollo
della Convenzione internazionale del 1969
sulla responsabilità civile per i danni derivanti
da inquinamento da idrocarburi2

RU 19881464; FF 1986 II 845

Traduzione1

Concluso a Londra il 19 novembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19873
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988

(Stato 25 luglio 2007)

Le Parti al presente Protocollo,

essendo Parti alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1969 4 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo:

  1. «Convenzione» indica la Convenzione internazionale del 19695 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
  2. «Organizzazione» ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
  3. «Segretario generale» indica il Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. II

L’articolo V della Convenzione viene modificato come segue:

Il paragrafo I viene sostituito dal seguente testo: «Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilità, per ogni incidente, ad un ammontare totale di 133 unità di conto per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non può in alcun caso superare i 14 milioni di unità di conto».

Il paragrafo 9 viene sostituito dal seguente testo:

a) L’«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo rappresenta il Diritto di prelievo speciale così come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme di cui al paragrafo 1 sono convertite nella moneta nazionale dello Stato dove viene costituito il fondo sulla base del valore di detta moneta in rapporto al Diritto di prelievo speciale alla data di costituzione del fondo. Il valore, in Diritto di prelievo speciale, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. b) Tuttavia uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 9 a) del presente articolo può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione a quest’ultima o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilità previsto dal paragrafo 1 e applicabile sul suo territorio è fissato, per ogni evento, ad un totale di 2000 unità monetarie per tonnellata di stazza della nave, restando inteso che l’ammontare totale non dovrà in alcun caso superare i 210 milioni di unità monetaria. L’unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione di tali somme nella moneta nazionale viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. c) Il calcolo menzionato nell’ultima frase del paragrafo 9 a) e la conversione di cui al paragrafo 9 b) devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto al paragrafo 1. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all’articolo IV ed ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all’unità di conto o all’unità monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9 a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9 b), a seconda dei casi.

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo è aperto alla firma dal 1° febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell’Organizzazione.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati che l’hanno firmato.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.

Gli Stati Parti alla Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi.

Art. IV

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito, presso il Segretario generale, di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.

Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.

Art. V

Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l’hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.

Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest’ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.

Art. VI

Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualunque Parte contraente e in qualunque momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di detta Parte.

La denuncia si effettua mediante il deposito di un apposito strumento presso il Segretario generale.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo più lungo che potrà essere specificato in detto strumento.

Art. VII

L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o l’emendamento del presente Protocollo.

L’Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo per riesaminarlo o emendarlo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Art. VIII

Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:i)di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento, nonché della data nella quale tale firma o deposito vengano effettuati;ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui la denuncia ha effetto;iv)di ogni emendamento del presente Protocollo;
  2. trasmette copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuno Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.

Art. IX

All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

Il presente Protocollo viene fatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Verranno effettuate delle traduzioni ufficiali in lingua spagnola e russa che saranno depositate insieme all’esemplare originale munito delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 19 novembre 1976.

(Seguono le firme)

0.814.291.1

Campo d’applicazione il 25 luglio 20076

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

6 aprile

1994 A

5 luglio

1994

Antigua e Barbuda

23 giugno

1997 A

21 settembre

1997

Arabia Saudita

15 aprile

1993 A

14 luglio

1993

Australia

7 novembre

1983 A

5 febbraio

1984

Azerbaigian

16 luglio

2004 A

14 ottobre

2004

Bahamas

3 marzo

1980

8 aprile

1981

Bahrein

3 maggio

1996 A

1° agosto

1996

Barbados

6 maggio

1994 A

4 agosto

1994

Belgio

15 giugno

1989 A

13 settembre

1989

Belize

2 aprile

1991 A

1° luglio

1991

Brunei

29 settembre

1992 A

28 dicembre

1992

Cambogia

8 giugno

2001 A

6 settembre

2001

Camerun

14 maggio

1984 A

12 agosto

1984

Canada

24 gennaio

1989 A

24 aprile

1989

Cipro

19 giugno

1989 A

17 settembre

1989

Corea (Sud)

8 dicembre

1992 A

8 marzo

1993

Costa Rica

8 dicembre

1997 A

8 marzo

1998

Danimarca

3 giugno

1981 A

1° settembre

1981

Egitto

3 febbraio

1989 A

4 maggio

1989

El Salvador

2 gennaio

2002 A

2 aprile

2002

Emirati Arabi Uniti

14 marzo

1984 A

12 giugno

1984

Finlandia

8 gennaio

1981 A

8 aprile

1981

Francia

7 novembre

1980

8 aprile

1981

Georgia

25 agosto

1995 A

23 novembre

1995

Germania

28 agosto

1980

8 aprile

1981

Giappone

24 agosto

1994 A

22 novembre

1994

Grecia

10 maggio

1989 A

8 agosto

1989

India

1° maggio

1987 A

30 luglio

1987

Islanda

24 marzo

1994 A

22 giugno

1994

Isole Marshall

24 gennaio

1994 A

24 aprile

1994

Italia

3 giugno

1983 A

1° settembre

1983

Kuwait

1° luglio

1981 A

29 settembre

1981

Liberia

17 febbraio

1981 A

8 aprile

1981

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

15 maggio

1991

Maldive

14 giugno

1981 A

12 settembre

1981

Mauritania

17 novembre

1995 A

15 febbraio

1996

Maurizio

6 aprile

1995 A

5 luglio

1995

Messico

13 maggio

1994 A

11 agosto

1994

Nicaragua

4 giugno

1996 A

2 settembre

1996

Norvegia

17 luglio

1978 A

8 aprile

1981

Oman

24 gennaio

1985 A

24 aprile

1985

Paesi Bassi

3 agosto

1982 A

1° novembre

1982

Perù

24 febbraio

1987 A

25 maggio

1987

Polonia*

30 ottobre

1985 A

28 gennaio

1986

Portogallo

2 gennaio

1986 A

2 aprile

1986

Russia*

2 dicembre

1988 A

2 marzo

1989

Singapore

15 dicembre

1981 A

15 marzo

1982

Spagna

22 ottobre

1981 A

20 gennaio

1982

Svezia

7 luglio

1978

8 aprile

1981

Svizzera*

15 dicembre

1987 A

14 marzo

1988

Vanuatu

13 gennaio

1989 A

13 aprile

1989

Venezuela

21 gennaio

1992 A

20 aprile

1992

Yemen

4 giugno

1979 A

8 aprile

1981

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

0.814.291.1

Riserve e dichiarazioni

Polonia

La Polonia calcolerà da ora in poi sulla base dei DPS del Fondo monetario internazionale la responsabilità finanziaria nei casi di responsabilità limitata dei proprietari di navi d’alto mare e di responsabilità nell’ambito del Fondo internazionale di risarcimento dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Tuttavia, questi DPS saranno convertiti giusta il metodo stabilito dalla Polonia, visto che essa non è membro del Fondo monetario internazionale. Il metodo di conversione utilizzato è il seguente: la Banca nazionale della Polonia stabilisce un’aliquota di cambio tra il DPS e lo zloty polacco convertendo il DPS in dollari degli Stati Uniti al corso in vigore indicato dall’Agenzia Reuter. I dollari degli Stati Uniti sono allora convertiti in zloty polacchi con l’aliquota di cambio indicata sulle tabelle di cambio delle valute estere utilizzate dalla Banca nazionale di Polonia.

Il metodo di calcolo indicato qui sopra è conforme alle disposizioni della lettera a) del paragrafo 9 dell’articolo 11 del Protocollo della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e all’articolo II del Protocollo della Convenzione internazionale che istituisce un Fondo internazionale di risarcimento dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Russia

Conformemente alla lettera c) del paragrafo 9 dell’articolo V della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, modificato dall’articolo II del Protocollo del 1976, si dichiara che il valore del «Diritto di prelievo speciale» espresso in rubli russi è calcolato sulla base del dollaro degli Stati Uniti in vigore alla data del calcolo rispetto al «Diritto di prelievo speciale» stabilito dal Fondo monetario internazionale e del dollaro degli Stati Uniti in vigore alla stessa data rispetto al rublo russo stabilito dalla Banca di Stato della Russia.

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero, riferendosi alle lettere a) e c) del paragrafo 9 dell’articolo V della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, introdotte dall’articolo II del Protocollo del 19 novembre 1976, dichiara che la Svizzera calcolerà come segue il valore della sua moneta nazionale in diritti di prelievo speciali (DPS):

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d’America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DPS è determinato in funzione di codesto corso del dollaro e del corso del dollaro in DPS, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio del DPS che pubblicherà nel suo bollettino mensile.

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