Schutzzonen Mezedol, Wasserversorgung Buseno

Zone di protezione delle acque sotterranee · Buseno

Documento

Numero
2017_896
Tipo
Zone di protezione delle acque sotterranee
Comune
Buseno
Cantone
Grigioni
Livello
Comune
In vigore dal
16 ott 2017

Carta

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Testo

3804_B_2017_RB896_WV_Buseno.pdf

II Governo del Cantone dei Grigioni

Die Regierung des Kantons Graubünden

La regenza dal chantun Grischun

Sitzung vom

Mitgeteilt den

Protokoll Nr.

16. Oktober 2017

20. Oktober 2017

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896

Grundwasserschutzzonen für die Quelle Mezedol der Gemeinde Buseno Die Gemeinde Buseno hat dem Geologiebüro Muttoni& Beffa SA, Roveredo, den Auftrag erteilt, zur Sicherung der Trinkwasserqualität der Quelle Mezedol detaillierte Grundwasserschutzzonen im Sinne von Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20) auszuarbeiten. Die Quelle dient der Trinkwasserversorgung der Ort­ schaften Buseno, Molina, Fontana und Aurel. Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) hat die Schutzzonenausscheidung begleitet und im Rahmen der Vorprüfungen am 18. Februar 2013 und am 16. Juni 2016 deren fachliche Richtigkeit bestätigt. Am 9. November 2016 hat der Gemeindevorstand Buseno, gestützt auf Art. 24 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 8. Juni 1997 (Kantonales Gewässerschutzgesetz, KGSchG; BR 815.100), die detaillierten Grundwasserschutzzonen ausgeschieden. Er erliess den Schutzzonenplan "Piano delle zone di protezione delle acque, Comu­ ne di Buseno, 1:1'500" vom 9. Juni 2016 und das Schutzzonenreglement "Regola­ mento delle zone di protezione per la captazione della sorgente Mezedol (3804.2), Comune di Buseno". Sämtliche Unterlagen wurden vom 19. August bis 17. Sep­ tember 2016 öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen. Gemäss Art. 24 Abs. 2 KGSchG bedürfen der Schutzzonenplan und das dazugehö­ rige Reglement der Genehmigung durch die Regierung. Dem ANU wurden folgende Unterlagen zur Genehmigung durch die Regierung eingereicht: - Schutzzonenplan "Piano delle zone di protezione delle acque, Comune di Buseno, 1:1'500", erarbeitet durch das Geologiebüro Muttoni & Beffa SA, Roveredo, vom 9. Juni 2016, erlassen vom Gemeindevorstand Buseno am 9. November 2016;

- Schutzzonenreglement "Regolamento delle zone di protezione per la captazione della sorgente Mezedol (3804.2), Comune di Buseno", erarbeitet durch das Geo­ logiebüro Muttoni & Beffa SA, Roveredo, erlassen vom Gemeindevorstand Buse­ no am 9. November 2016; - Hydrogeologischer Bericht "Rapporto idrogeologico, Delimitazione zone di prote­ zione S, 3804.2, Sorgente Mezedol", erarbeitet durch das Geologiebüro Muttoni & Beffa SA, Roveredo, vom 24. Januar 2011, revidiert am 20. März 2013 und am 14. April 2016. Gegenstand der Genehmigung sind die im Schutzzonenplan als "Zone Spratiche" eingezeichneten Verläufe der Schutzzonen (S1, S2 und S3) und das zugehörige Schutzzonenreglement. Das Amt für Raumentwicklung (ARE) wurde angehört. In seiner Stellungnahme vom 4. April 2017 beantragte das ARE, dass die Genehmigung der detaillierten Schutz­ zonenausscheidung der Gemeinde Buseno mit der Auflage zu verbinden sei, dass im Rahmen der kommenden Ortsplanungsrevision, basierend auf der vorliegenden de­ taillierten Grundwasserschutzzonenausscheidung, die Grundwasser- und Quell­ schutzzonen im Sinne von Art. 37 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Grau­ bünden vom 6. Dezember 2004 (KRG; BR 801.100) angepasst werden. Dabei sind die Zonen S1, S2 und S3 der detaillierten Schutzzonenausscheidung zusammen und ohne Unterscheidung als Grundwasser- und Quellschutzzonen in den Zonenplan zu überführen. Gemäss der Gebührenverordnung für den Umweltschutz vom 27. Oktober 1998 (BR 815.350) wird für die Genehmigung eine Gebühr erhoben. Die Gebühr wird dem Konto 4210001 / 4260.3006 / Code G.1.2.10.0 gutgeschrieben. Gestützt auf Art. 24 Abs. 2 KGSchG, nach Einsichtnahme in die Unterlagen sowie auf Antrag des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements

beschliesst die Regierung: 1.

Der Schutzzonenplan "Piano delle zone di protezione delle acque, Comune di Buseno, 1:1'500", und das Schutzzonenreglement "Regolamento delle zone di protezione per la captazione della sorgente Mezedol (3804.2), Comune di Buse-

no", beide vom Gemeindevorstand Buseno am 9. November 2016 erlassen, wer­ den genehmigt. Die Gemeinde Buseno wird angewiesen, die Grundbuchanmerkungen gemäss Art. 30 Abs. 1 des Schutzzonenreglements beim Grundbuchamt Circondario del registro fondiario del Moesano anzumelden. Dem Grundbuchamt werden der Schutzzonenplan, das Schutzzonenreglement und der hydrogeologische Bericht mit dem vorliegenden Regierungsbeschluss zugestellt. Das Grundbuchamt wird ersucht, der Gemeinde Buseno den Vollzug der Anmerkungen zu bescheinigen. Die Gemeinde Buseno wird angewiesen, den Schutzzonenplan und das Schutz­ zonenreglement als Kopie den Eigentümern der betroffenen Parzellen gemäss Art. 30 Abs. 2 des Schutzzonenreglements auszuhändigen. Diese sind verpflich­ tet, allfällige Pächter, Mieter und Nutzniesser sowie andere Personen und Unter­ nehmen, welche auf den Grundstücken Arbeiten ausführen, über die Nutzungs­ beschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren. Die Gemeinde Buseno hat dem Amt für Natur und Umwelt (ANU) auf Verlangen Einsicht in die Liste der noch umzusetzenden Massnahmen gemäss Art. 28 Abs. 3 und Anhang 2 des Schutzzonenreglements zu gewähren. Die Gemeinde Buseno wird angewiesen, bei der kommenden Ortsplanungsrevi­ sion, basierend auf der vorliegenden detaillierten Grundwasserschutzzonenaus­ scheidung, die Grundwasser- und Quellschutzzonen im Sinne von Art. 37 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden vom 6. Dezember 2004 (KRG; BR 801.100) anzupassen. Dabei sind die Zonen S1, S2 und S3 der detail­ lierten Schutzzonenausscheidung zusammen und ohne Unterscheidung als Grundwasser- und Quellschutzzonen in den Zonenplan zu überführen. Die künftige Gesetzgebung des Bundes bleibt ausdrücklich vorbehalten. Die Re­ gierung behält sich vor, die Genehmigung der Grundwasserschutzzonen zu wi­ derrufen, sofern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr gewähr­ leistet ist. Den Kontrollorganen des ANU und den vom Amt beauftragten Personen ist je­ derzeit freier Zutritt zur Anlage und die Vornahme eigener Beobachtungen und Messungen zu gestatten.

4

8. Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 und Anhang 1 Teil 2 Ziff. 10 der Gebührenverordnung für den Umweltschutz vom 27. Oktober 1998 (BR 815.350) wird eine Gebühr von Fr. 1000.erhoben. Dieser Betrag ist der Finanzverwaltung Graubünden, Chur, zu überwei­ sen (Konto 4260.4210001). 9. Gegen den vorliegenden Regierungsbeschluss kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung schriftlich Beschwerde beim Verwaltungsgericht, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Chur, erhoben werden. Der angefochtene Entscheid und allfäl­

o

lige Beweismittel sind beizulegen. 10. Mitteilung unter Beilage des Schutzzonenplans, des Schutzzonenreglements und des hydrogeologischen Berichts an die Cancelleria comunale, 6542 Buseno (A-Post plus); an das Circondario del registro fondiario del Moesano, Strada Cantonal 103, 6535 Roveredo, und an das Amt für Natur und Umwelt (elektro­ nisch); an das Amt für Raumentwicklung (ohne Beilage); an das Amt für Lebens­ mittelsicherheit und Tiergesundheit sowie an das Erziehungs-, Kultur- und Um­ weltschutzdepartement. Namens der Regierung Der Kanzleidirektor: Die Präsidentin:

o B. Janom Steiner

Daniel Spadin

Schutzzonenreglement

REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE per la captazione della sorgente Mezedol (3804.2), Comune di Buseno1

In virtù dell'art. 20 cpv.1 della legge federale sulla protezione delle acque (legge sulla protezione delle acque, LPAc) del 24 gennaio 1991, nonché dell'art. 24 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc) dell'8 giugno 1997, il Municipio del Comune di Buseno emana il seguente regolamento delle zone di protezione:

I.Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 II presente regolamento stabilisce le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione necessarie a

tutela delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile.

2 II regolamento vale per le aree definite nel piano delle zone di protezione della captazione Mezedol

del 09.06.2016, scala 1:5'000 e 1:1'500.

3 La zona di protezione delle acque sotterranee (zona S) è suddivisa in2:

-

zona di captazione zona di protezione adiacente zona di protezione distante

zona SI zona S2 zona S3

4 Le zone di protezione delle acque sotterranee servono a proteggere da pregiudizi qualitativi e

quantitativi le captazioni di acquesotterranee e di sorgenti immediatamente prima del loro utilizzo quale acqua potabile. 3 5 La base per le zone di protezione per la captazione della sorgente Mezedol è costituita dal rapporto

idrogeologico di Muttoni & Beffa SA del 24.01.2011, rev. 20.03.2013 e 14.04.2016.

6 Le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a persone di entrambi i

sessi.

Art. 2 Basi legali, ausili per l'esecuzione e norme

1 L'appendice 1

co ntiene le basi legali determinanti di Confederazione e Cantone che concernono le zone di protezione delle acque sotterranee e l'acqua potabile. Sono vincolanti le prescrizioni attuali.

2 Nell'applicazione del regolamento vanno considerate le istruzioni pratiche dell'Ufficio federale

dell'ambiente concernenti la protezione delle acque sotterranee4, così come gli altri ausili per l'esecu­ zione e le norme menzionati nell'appendice 1.

Art. 3 Competenza per l'esecuzione

1 II municipio è competente per l'esecuzione del regolamento, se il diritto di rango superiore non

dichiara competente un'altra autorità.5 Se esiste un pericolo concreto per le acque sotterranee, esso può ordinare restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione non espressamente previste nel pre­ sente regolamento.

2 La costruzione e la modifica di costruzioni e impianti di ogni tipo (edilizia e genio civile, impianti per

le acque di scarico, vie di comunicazione, impianti sportivi, impianti per il deposito di liquidi a poten­ ziale rischio di inquinamento delle acque, vivai, modifiche del terreno, depositi di materiale, discari­ che, ecc.), nonché lavori di scavo, di sterro e simili necessitano di un'autorizzazione cantonale in materia di diritto sulla protezione delle acque, se presentano un potenziale rischio di inquinamento delle acque.6 Questa autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (ufficio)7 8, se il diritto di rango superiore non dichiara competente un'altra autorità9.

3 I progetti conformemente al capoverso 2 vanno sottoposti all'ufficio tramite il comune.10 L'ufficio

decide in merito alla necessità di un'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque.

Art. 4 Controllo del rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione

Il responsabile dell'acquedotto, controlla il rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione e segnala immediatamente le relative infrazioni al municipio, che adotta le misure necessarie.

Art. 5 Controllo della qualità dell'acqua potabile

La qualità dell'acqua deve essere esaminata a scadenze regolari, nel quadro del controllo autonomo. L'entità degli esami si conforma alla legislazione sulle derrate alimentari11, all'ordinanza sulla prote­ zione delle acque12, nonché alle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA)13.

Art. 6 Obbligo di informazione

I proprietari di fondi nelle zone di protezione delle acque sotterranee SI, S2 e S3 sono tenuti a infor­ mare affittuari, inquilini e usufruttuari, nonché altre persone e imprese che eseguono lavori sui fondi, in merito a restrizioni d'utilizzazione e a misure di protezione.

II. Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione

Art. 7 Principio

1 Non sono ammessi costruzioni e impianti, nonché utilizzazioni dai quali può derivare una minaccia

per le acque sotterranee captate quale acqua potabile.

2 Le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione valgono per costruzioni e impianti nuovi, non­

ché per costruzioni e impianti esistenti, se vengono modificati considerevolmente. 3 Difetti di costruzioni e impianti che rappresentano un rischio concreto per le acque sotterranee

devono essere eliminati senza indugio dal titolare della costruzione o dell'impianto.

4 In caso di lavori di costruzione nelle zone di protezione delle acque sotterranee vanno adottate le

particolari misure di protezione conformemente al promemoria dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque concernente i lavori di costruzione in zone di protezione delle acque sotterra­

vi.

Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S3

Art. 8 Costruzioni e impianti

1 Costruzioni e impianti nuovi sono di principio ammessi.

2 Non sono ammessi edifici industriali e artigianali dai quali può derivare una minaccia per le acque

sotterranee.15 Si decide caso per caso in merito all'ammissibilità di altre costruzioni e impianti dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee (quali funivie, impianti d'innevamento arti­ ficiale, impianti sportivi, ecc.), nonché in merito alle misure di protezione necessarie.

3 Se possibile, le aziende agricole vanno costruite al di fuori della zona S3.

4 Vasche dei liquami e letamai (su piattaforma per il letame o direttamente sopra la vasca dei

liquami) sono ammessi soltanto nelle stalle o accanto a esse. L'impermeabilità dei contenitori va verificata prima della messa in esercizio degli impianti e in seguito regolarmente ogni cinque anni, conformemente alle direttive e alle norme determinanti.151 protocolli di verifica vanno consegnati spontaneamente al comune subito dopo la verifica.

5 Costruzioni e impianti vanno costruiti al di sopra del livello massimo delle acquesotterranee, per le

sorgenti al di sopra degli strati acquiferi.17

6 L'utilizzo di materiali edili riciclati richiede un'autorizzazione dell'ufficio cantonale preposto alla

protezione delle acque. Il rilascio dell'autorizzazione si conforma alla direttiva federale in materia.18

Art. 9 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico

1 Impianti di ogni tipo per lo smaltimento delle acque di scarico (vasche, condotte e raccordi dome­

stici, pozzi di controllo, ecc.) devono essere impermeabili e realizzati in modo tale da consentire senza difficoltà la verifica dell'impermeabilità.19 Per quanto possibile, negli edifici le condotte di sca­ rico devono essere visibili. 2 La verifica dell'impermeabilità va effettuata secondo le direttive e le norme determinanti20 prima

della messa in esercizio dell'impianto e in seguito ogni cinque anni. I protocolli di verifica vanno inviati spontaneamente al municipio subito dopo la verifica. Il municipio provvede a un controllo coordinato degli impianti per le acque di scarico nelle zone edificabili. 3 Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acqua piovana

non inquinata proveniente da tetti, accessi ad abitazioni, piazzali, posteggi privati per autovetture davanti a edifici abitativi, nonché da sentieri pedonali, ciclopiste e strade di campagna attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo (coperto di vegetazione).21

4 Non è permesso spargere fanghi di depurazione, inclusi residui da piccoli impianti di depurazione

delle acque e da vasche senza deflusso non agricole.22

Art. 10 Strade e piazze

1 L'inizio della zona S3 va indicato con il segnale "Zona di protezione delle acque".23

2 Strade, piazze, posteggi, nonché strade agricole e forestali aperte al traffico veicolare generale e

sulle quali circolano regolarmente veicoli a potenziale rischio di inquinamento delle acque devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che tutte le acque di sca­ rico prodotte possano essere raccolte. Le acque di scarico vanno convogliate al di fuori dell'area delle zone di protezione. Lo smaltimento non può avvenire attraverso la banchina. 24

3 In caso di strade agricole eforestali non aperte al traf ico veicolare generale, le acquedi scarico

della strada devono potersi infiltrare lungo tutta la banchina. Non sono ammesse infiltrazioni pun­ tuali e attraversamenti.

Art. 11

Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, sonde geotermiche

1 L'ammissibilità di impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, nonché le

misure da adottare nella loro costruzione, modifica ed esercizio si conformano al diritto federale.251 contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approv­ vigionamento energetico di edifici o di aziende sono ammessi, fino a una determinata grandezza, per una durata massima di due anni26, così come le relative condotte e le stazioni di travaso.

2 Sonde geotermiche e altri impianti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo non sono

ammessi.27

Art. 12 Modifiche del terreno ed estrazioni di materiali

1 Non sono ammesse modifiche del terreno che comportano un'eliminazione o una riduzione

significativa della funzione protettiva dello strato di copertura28; fanno eccezione lavori di scavo per edifici e impianti conformi alla zona di protezione. 2 Non sono ammesse estrazioni di materiali.29

23 altri articoli

Art. 13

Discariche, impianti di compostaggio, depositi intermedi di letame, depositi di carcasse di animali, cimiteri e piazzali di deposito

1 Non sono ammessi discariche30, impianti di compostaggio con una capacità superiore a 1001

all'anno31, luoghi per il sotterramento di corpi di animali32, nonché cimiteri (fatta eccezione per loculi e cinerari).

2 Non sono ammessi depositi intermedi di letame sui campi (su suolo naturale non protetto) e

compostaggio di andana (al bordo del terreno). Il compostaggio di andana al coperto per uso privato è permesso.

3 II deposito definitivo o intermedio di sostanze e oggetti che rappresentano un rischio per le acque

sotterranee (legna trattata con sostanze di protezione, materiali edili riciclati, rotoballe, rifiuti, ecc.) al di fuori di impianti idonei non è permesso.

Art. 14 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo

1 L'utilizzo agricolo, forestale e orticolo del suolo è ammesso, nella misura in cui non viene limitato

dalle disposizioni seguenti.

2 Attraverso la scelta delle colture e dei metodi di coltivazione adatti si deve garantire che una parte

del suolo il più possibile importante sia sempre coperta da vegetazione.

3 Durante il periodo di gestione, le aree nelle quali il livello delle acque sotterranee è elevato o

temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose) devono essere recintate. Su queste superfici il pascolo non è ammesso.

4 II deposito di legname è permesso. Se il legname depositato viene trattato con prodotti per la

protezione del legno, con misure edilizie sideve impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei pro­ dotti.33

Art. 15 Utilizzo di concimi

1 Per le particelle concimate, con il coinvolgimento del Servizio di consulenza agricola dei Grigioni si

deve allestire un piano di concimazione adeguato al sito conformemente ai dati di base attuali per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura34 e si deve concimare di conseguenza. Una copia del piano di concimazione va spontaneamente consegnata al municipio.

2 Nell'utilizzo di concimi vanno osservate le prescrizioni del diritto federale35 e le direttive in materia

della Confederazione36. 3 Concimi aziendali liquidi e concimi di riciclaggio possonoessere impiegati soltanto se è escluso un

loro deflusso superficiale verso la captazione.

4 La concimazione è vietata nelle aree in cui il livello delle acque sotterrane è elevato o temporanea­

mente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose).

Art. 16 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno

1 L'impiego di prodotti fitosanitari chimici si conforma alle prescrizioni del diritto federale.37

2 Nell'utilizzo di prodotti per la protezione del legno vanno adottate le misure prescritte dal diritto

federale (cfr. art. 14 cpv. 4).38

3 I prodotti fitosanitari e i

prodotti per la protezione del legno vanno utilizzati con la massima parsimonia. Se possibile devono essere sostituiti con misure che gravano meno sull'ambiente. Nell'utilizzo vanno osservate le indicazioni riportate sulla confezione e la scheda tecnica di sicu­ rezza.39

B. Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S2

Art. 17 Principio

Nelle zone S2 valgono le prescrizioni valide per la zona S3, nella misura in cui non vengano inasprite dalle disposizioni seguenti.

Art. 18 Costruzioni e impianti

1 La costruzione di impianti di ogni tipo (inclusi impianti per le acque di scarico, vasche dei liquami,

letamai, impianti viari, posteggi, piazzali antistanti garage, ecc.) non è ammessa; per motivi impor­ tanti l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque può concedere deroghe, se può essere escluso un pericolo per lo sfruttamento dell'acqua potabile 40

Art. 19 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico

1 Se è dimostrato che per motivi di dislivello o per altri motivi cogenti è inevitabile che condotte di

scarico attraversino la zona S2, queste possono essere eccezionalmente autorizzate. In simili casi vanno adottate misure di protezione che permettano di individuare immediatamente perdite e che trattengano i liquidi fuoriusciti (p.es. gallerie per condotte, tubi doppi, tubi a doppia parete).

8

2 Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico.41

Art. 20 Strade

1 Strade agricole e forestali sono eccezionalmente ammesse, se servono esclusivamente al traffico

dei confinanti per l'agricoltura e l'economia forestale, nonché per scopi inerenti l'approvvigiona­ mento di acqua potabile. Devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che le acque di scarico prodotte possano essere smaltite al di fuori delle zone di protezione. 2 Le strade che per motivi cogenti devono essere aperte al traffico veicolare generale possono

eccezionalmente essere autorizzate, se è dimostrato che il loro attraversamento della zona S2 è ine­ vitabile. Vanno adottati tutti i provvedimenti secondo le direttive concernenti le misure di protezione delle acque nella costruzione stradale42 necessari per escludere una messa in pericolo dello sfrutta­ mento dell'acqua potabile.

Art. 21 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque

Sono ammessi unicamente contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di liquidi a poten­ ziale rischio di inquinamento delle acque il cui contenuto serve esclusivamente al trattamento dell'acqua, così come le condotte non interrate e le stazioni di travaso necessarie al loro sfrutta­ mento.

Art. 22 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo

1 Colture agricole intensive (come p.es. frutticoltura, vigneti, orticoltura), nonché giardini di famiglia

(orti familiari) non sono ammessi. Sono permessi prati permanenti, pascoli e terreni coltivi (incl. prati artificiali), frutteti ad alto fusto e piccoli giardini. Si deve mirare a una quota di prati permanenti il più possibile elevata.

2 Non sono ammessi piantagioni e vivai, nonché dissodamenti etagli rasi.

Art. 23 Impiego di concimi

L'impiego di concimi aziendali liquidi (colaticcio) e di concimi di riciclaggio non èammesso.43 Quali concimi possono essere impiegati letame, concimi minerali, concimi solidi e concimi verdi.

Art. 24 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno

1 Su e lungo binari ferroviari non possono essere impiegati prodotti fitosanitari.44

2 Possono essere utilizzati soltanto prodotti fitosanitari che non sono vietati. L'Ufficio federale

dell'agricoltura tiene un elenco dei prodotti fitosanitari che non possono essere impiegati nella zona di protezione S2.45

3 L'impiego di prodotti per la protezione del legno, nonché il deposito di legna tratt ata con prodotti

per la protezione del legno sono vietati.46

Art. 25 Scavi e altre attività

Scavi che modificano in modo pregiudizievole lo strato protettivo di copertura47, nonché altre attività suscettibili di danneggiare sotto il profilo quantitativo e qualitativo l'acqua potabile48 non sono ammessi.

C.

Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona SI

Art. 26 Utilizzazioni ammesse

1 Nella zona SI sono ammessi solo utilizzazioni, costruzioni e impianti necessari per la captazione

d'acqua, nonché l'utilizzo quale prato non concimato con sfalcio (erba falciata non raccolta49) oppure quale bosco. Il pascolo non è ammesso.

2 La zona SI deve essere demarcata permanentemente e di norma recintata.

io

III. Disposizioni penali

Art. 27 Contravvenzioni

1 Infrazioni al presente regolamento e alle decisioni emanate su di esso sono punite dal municipio

con la multa fino a 5'000 franchi, sempre che non ricadano sottola legislazione federale50 oppure cantonale. Se l'autore agisce per cupidigia, possono essere inflitte multe più elevate.

2 II municipio è competente per perseguire e giudicare infrazioni conformemente al cpv. 1. Esso

accerta la fattispecie e la situazione personale degli interessati. Questi ultimi vanno sentiti prima che venga inflitta la multa.

3 II perseguimento penale e la pena si prescrivono in tre anni.51

4 Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) valgono per analogia

per infrazioni al presente regolamento.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 Costruzioni e impianti esistenti

1 Impianti esistenti che non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento vanno risanati

o posti fuori esercizio appena se ne presenta l'occasione, tuttavia al più tardi entro i te rmini indicati nell'appendice 2. Le misure necessarie risultano dall'appendice 2. 2 Impianti non più utilizzati (condotte di scarico, vasche dei liquami, ecc.) vanno rimossi a regola

d'arte o posti fuori esercizio (pulire, riempire con inerti o chiudere permanentemente). La rimozione o la messa fuori esercizio va comunicata al municipio. 3 L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il municipio

tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.

Art. 29 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole esistenti

11 1 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole che non corrispondono alle disposizioni del presente

regolamento vanno adeguate entro i ter mini indicati nell'appendice 2 o eventualmente vanno abbandonate. 2 L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il municipio

tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.

Art. 30 Menzioni a registro fondiario

1 Le restrizioni del diritto di proprietà secondo il presente regolamento vanno menzionate a registro

fondiario.52 L'Ufficio del registro fondiario del Moesano viene incaricato e autorizzato a menzionare queste restrizioni del diritto di proprietà sui corrispondenti fogli del mastro, alla voce "zona pubblica di protezione delle acque sotterranee della captazione della sorgente Mezedol".

2 Ne sono integralmente o parzialmente interessate le particelle seguenti: 225, 509, 566, 571, 572,

573, 574, 575, 576,577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 696, 697, 724, 745, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 753,754,755,756, 757, 758, 759, 760,761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 816, 818, 953, 958, 991.

3 All'Ufficio del registro fondiario del Moesano viene consegnato un piano delle zone di protezione

approvato dal Governo insieme al relativo regolamento delle zone di protezione.

Art. 31 indennizzo per restrizioni del diritto di proprietà

1 II proprietario della captazione d'acqua deve sopperire agli eventuali indennizzi per le limitazioni del

diritto di proprietà.53

2 Eventuali pretese d'indennizzo sono giudicate secondo le prescrizioni del diritto di rango supe­

riore.54

Art. 32 Verifica della zona di protezione delle acque sotterranee

1 In caso di nuove importanti cognizioni o in caso di nuove importanti prescrizioni di legge, il titolare

della captazione, spontaneamente o su richiesta del municipio o dell'ufficio preposto alla protezione delle acque, fa verificare i piani delle zone di protezion e e il regolamento e se necessario li fa rielabo­ rare.

12

2 In caso di qualità insufficiente dell'acqua potabile, il titolare dell'approvvigionamento di acqua pota­

bile ne chiarisce le cause. Su questa base, il municipio dispone le misure necessarie. Se ne risulta che con ciò non viene raggiunto un miglioramento sostanziale, i piani dele zone di protezione e il rego­ lamento vengono verificati e se necessario rielaborati.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente regolamento e il relativo piano delle zone di protezione entrano in vigore con l'approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni.

V. Emanazione e approvazione

Esposizione pubblica dal

al:

Emanato dal municipio del Comune di Buseno il:

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Il Sindaco:

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Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni il: A ^ . À P . : 7 & À . * ? 3 € »

In nome del Governo U Presidente:

Il Cai

14 Note finali

1 Versione 1.0 del 15 gennaio 201 4 2 Allegato 4 n. 12 OPac

3 Allegato 4 n. 122-124 OPac. 4 Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP, 2004. 5 Cfr. al riguardo art. 48 cpv.1 LPAc , nonché art. 7 lett. d e art. 8 OCPAc. 6 Art. 19 cpv. 2 LPAc, art. 32 OPAc. 7 Conformemente all'art. 1

cpv. 2 OC PAc, l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è l'Ufficio per la protezione dell'ambiente; a seguito di diversi cambiamenti del nome oggi Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA). 8 Art. 7 lett. d OCPAc. 9 Cfr. al riguardo art. 48 cpv.1LPAc e art. 8 OCPAc.

10Art. 9 seg. e 12 OCPAc, art. 88 LPTC, art. 52 segg. OPTC. 11 In particolare art. 6 seg., 10 e 23 LDerr; art. 49 segg.ODerr; art. 3-6 OAPSM; OSoE; art. 3,17, 58a segg. e

appendice 2 lett. B ORI. 12 Appendice 2 n. 2 OPac. 13 Direttiva perii controllo della qualità dell'approvvigionamento di acqua potabile (Richtlinie für die

Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung) e direttiva per la garanzia della qualità nelle zone di protezione delle acque sotterranee (Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzonen), SSiGA, 2005. 14 Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S), promemoria, UNA, 2009. 15 Allegato 4 n. 221 cpv. 1OPac. 16 Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft, UFAM e UFAG 2011, stato maggio 2012, cfr. art. 15 cpv. 1

LPAc. 17 Allegato 4 n. 221 cpv. 1lett. b OPac. 18 Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, UFAM, 2006, n. 5-11, p. 22. 19 Cfr. art. 15 cpv. 1 LP Ac. 20 Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico, VSA, 2002; norma SIA 190,

edizione 2000, Kanalisationen (n. 6) e norma SIA 190.203 (EN 1610:1997), Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen, 1998; Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwasseranlagen, promemoria AM017, UNA, 2011. 21 Allegato 4 n. 221 cpv. 1lett. c OPac. 22 Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 4 e n. 5.2 cpv. 1ORRPChim. 23 Art. 46 cpv. 4 ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979 (RS 741.21) 24 Allegato 4 n. 221 cpv.1 ett. l c OPac. 25 Art. 22 LPAc, art. 32a e allegato 4 n. 221 cpv. 1 it. l e-i OPAc, nonché disposizione transitoria concernente la

modifica dell'OPAc del 18 ottobre 2006. 26 Allegato 4 n. 221 cpv.1

le tt. h OPac.

27 Allegato 4 n. 221 cpv.1

le tt. f OPac.

28 Allegato 4 n. 221 cpv.1 ett. l d OPac. 29 Art. 44 cpv. 2 lett. a LPAc.

15

30 Art. 30 e allegato 2 n.1

cpv. 1 OTR .

31 Art. 43 lett. a OTR 32 Art. 25 cpv. 2 e allegato 7 n.11OESA. 33 Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 O RRPChim. 34 Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUDAF 2009), ACW e ART, 2009. 35 Allegato 2.6 n. 3 ORRPChim. 35 Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft, UFAM e UFAG, 2012. 37 In particolare art. 28 LPAmb, art. 70-72 OPChim, allegato 2.5 ORRPChim, art. 61 e 63 OPF. 38 In particolare art. 28 LPAmb, art. 70-72 OPChim, allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim. 39 In particolare art. 28 cpv. 2 LPAmb, art. 8 LPChim, art. 70 cpv. 2 e art. 71OPChim. 40 Allegato 4 n. 222 cpv. 1OPac. 41 Allegato 4 n. 222 cpv. 1lett. c OPac. 42 Protezione delle acque nello smaltimento delle acque discarico delle vie di comunicazione, UFAFP, 2002. 43 Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 2ORRPChim. L'allegato 2.6 n. 3.3.2 cpv. 1ORRPChim prevede un'eccezione a questo

divieto. Eccezioni possono essere concesse solo in casi estremamente rari, dopo approfonditi esami. Se si mira a un'eccezione, si deve dapprima chiarire con l'UNAse questa entri di principio in questione. 44 Allegato 2.5 n. 1.1 cpv.1 ett. l g ORRPChim. 45 Art. 68 cpv.1e 3 OPF. L'elenco attuale "Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nella zona di protezione

delle acque sotterranee S2" si trova sul sito internet dell'UFAG (www.blw.admin.ch Temi > Protezione dei vegetali > Prodotti fitosanitari > Informazioni per gli utilizzatori). 46 Allegato 2.4 n. 1.4 cpv.1

ORRPC him.

47 Allegato 4 n. 222 cpv.1 le tt. b OPac. 48 Allegato 4 n. 222 cpv.1 le tt. d OPac. 49 Allegato 2.6 n. 3.3 .1 cpv. 1 ett. l e ORRPChim. 50 cfr. art. 70 cpv. 1

let t. a, b, g ecpv. 2 LPAc; art. 71 LPAc; art. 60 cpv.1 ett. l d, e, m e cpv. 2 LPAmb; art. 61 cpv. 1lett. e, g e cpv. 2e 3 LPAmb; art. 234 CP. 51 Art. 109 CP. 52 Art. 27 cpv. 1dell'ordinanza cantonale sul registro fondiario (OCRF) del 4 ottobre 1995 (CSC 217.100). 53 Art. 20 cpv. 2 lett. c LPAc. 54 Art. 26 cpv.1LCPAc con rimando alla legislazione cantonale sulla pianificazione territoriale (oggi art. 98

LPTC).

Appendice 1 al regolamento delle zone di protezione' Basi legali Fa stato la versione attuale degli atti normativi.

Legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque Confederazione

ORRPChim Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici) del18 maggio 2005 (RS 814.81): art. 3 e 20,allegati 2.4, 2.5 e 2.6 OPChim

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanzasui pro­ dotti chimici) del 18 maggio 2005 (RS 813.11): art. 1 cpv. 2, art. 70-72, art. 76 seg., art. 82.

LPAc

Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio1991 (RS 814.20): art. 3, 3a, 6,19, 20, 43 e 44 cpv. 2 lett. a,70 e 71.

OPAc

Ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201): art. 29, art. 31 seg., allegato 2, n. 2 e allegato 4 n. 12 e22.

OPF

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodottifitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari) del 12 maggio 2010 (RS 916.161): art. 61, art. 63, art. 65, art. 68 cpv. 1-3.

OTR

Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (RS 814.600): art. 30 e allegato 2 n. 1 cpv. 1 e art. 43 lett. a.

LPAmb

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente) del 7 ottobre 1983 (RS 814.01): art. 28, art. 60 seg.

OESA

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (RS 916.441.22): art. 25 cpv. 2 e allegato7 n. 11.

Cantone

LCPAc

Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque) dell'8 giugno 1997 (CSC 815.100): art. 2, art. 24-26.

OCPAc

Ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque (ordi­ nanza cantonale sulla protezione delle acque) del 27 gennaio 1997 (CSC 815.200): art. 1 cpv. 2, art. 7 lett. d, art. 8-12.

Legislazione sulle derrate alimentari Confederazione

OSoE

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee esui componenti presenti negli alimenti (ordi­ nanza sulle sostanze estranee e sui componenti) del 26 giugno 1995 (RS 817.021.23).

ORI

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici del 23novembre 2005 (RS 817.024.1): art. 3,

Art. 17

, art. 58a segg., allegato2 lett. B.

LDerr

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari) del 9 ottobre 1992 (RS 817.0): art. 6 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 e 2, art.10, art. 23 (controllo auto­ nomo).

ODerr

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 23 novembre 2005 (RS 817.02):

Art. 3

, art. 4 cpv. 1 lett. p, art. 8 seg., art. 49 segg., art. 55.

OAPSM

Ordinanza del DFI concernente l'acquapotabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale del 23 novembre 2005 (RS 817.022.102; abbreviazione OAPSM non ufficiale): art. 2-6.

Altre Confederazione

CP

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1939 (RS 311.0): art. 109 e art. 234.

LFo

Legge federale sulle foreste del 4 ottobre1991 (RS 921.0): art. 13.

OFo

Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (RS 921.01): art. 25.

Cantone

LPTC

Legge sulla pianificazione territoriale del Cantonedei Grigioni del 6 dicembre 2004 (CSC 801.100): art. 98.

OPTC

Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005 (CSC 801.110).

Ausili per l'esecuzione (istruzioni, direttive, promemoria, ecc.) e norme •

ACW e ART 2009: Dati di base per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura (DBC 2009) [in tedesco, "Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUDAF 2009) ], istituti di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil e Reckenholz-Tänikon.

•

UNA 2011: Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwasseranla­ gen, promemoria AM017, Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni.

»

UNA 2009: Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S), promemoria UM012, Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni.

•

UFAM 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali, numero UV-0631-l, Ufficio federale dell'ambiente, Berna.

•

UFAM e UFAG 2012: Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft. Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft, Umweit-Vollzug n. 1225, Ufficio federale dell'am­ biente e Ufficio federale dell'agricoltura, Berna.

•

UFAM e UFAG 2011: Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft. Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft, Umwelt-Vollzug n. 1101, stato maggio 2012, Ufficio federale dell'ambiente e Ufficio federale dell'agricoltura, Berna.

®

UFAFP 2004: Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, Pratica ambientale, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP, Berna.

®

UFAFP 2002: Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di comunicazione, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna.

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Norma SIA 190, edizione 2000: Kanalisationen, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

®

Norma SIA 190.203 1998 (EN 1610:1997): Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und kanäien, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

e

SSIGA 2005: Fìichtlinie für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung, Società sviz­ zera dell'industria del gas e delleacque.

®

SSIGA 2005: Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzonen, Società svizzera dell'industria del gas e delle acque.

®

VSA 2002: Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico, Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

1 Versione 1.0 del 15 gennaio 2014

Appendice 2 al regolamento delle zone di protezione'

Misure per costruzioni e impianti esistenti, nonché per utilizzazioni esistenti che non corrispondono al regolamento delle zone di protezione Se si può dimostrare che impianti esistenti nella zona S2 non possono né essere spostati, né essere chiusi, l'ulteriore procedura va co ncordata con l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (= Ufficio perla natura e l'ambiente, UNA).

Misure nella zona S3 Costruzione, impianto o utilizzazione esistente

Parti cella n.

Misure

Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) e frequenza

Chi deve svolgere la misura?

Strada agricola aperta al traffico veicolare motorizzato

[225]

Impermeabilizzazione e evacuazione acque

5 anni

Comune o pro­ prietario

Strade e piazze [strada agricol a]

e Posare cartello "Zona di protezione delle acque

Entro un anno

Compe­ tenza (con­ trollo ed esecu­ zione) Comune

Misure nella zona S2 Costruzione, impianto o utilizzazione esistente

Parti cella n.

Misure

Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) e frequenza

Chi deve svolgere la misura?

Strada agricola

[225]

Impermeabilizzazione e evacuazione acque

5 anni

Comune o pro­ prietario

Strade

e

e

piazze [strada agricol a]

Posare cartello "Zona di protezione delle acque

Entro un anno

Parti cella

Misure

Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) o frequenza?

Chi deve svolgere la misura?

[953]

Completamento della recinzione

Entro un anno

Proprieta­ rio

Compe­ tenza (control­ lo ed esecu­ zione) Comune

Misure nella zona S1 Costruzione, impianto o utilizzazione esistente

N.

Captazione

1 Versi one 1.0 del 15 gennaio 2014

Compe­ tenza (control­ lo ed esecu­ zione) Comune