Diffida secondo altri articoli, Ferrari Giovanna

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 15 feb 2023

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
15 feb 2023
Termine fino al
20 mar 2023
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH00-0000010020

Parti

Impresa

CHE-106.871.152 · 0101 · Via S. Franscini 49, 6500 Bellinzona

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Istruzioni
L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
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