Disposizione secondo l'art. 152 ORC, Munichtools Sagl
Decisione di un'autorità · Ticino · 10 lug 2020
Pubblicazione
- Tipo
- Decisione di un'autorità
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 10 lug 2020
- Termine fino al
- 10 set 2020
- Pubblicato da
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Numero di pubblicazione
- BH07-0000001673
Parti
Impresa
CHE-293.149.263 · 0107 · Via Bellinzona 22, 6743 Bodio TI
Testo
- Rimedi giuridici
- In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
- Authority decree
- L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 152 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di: Munichtools Sagl, Bodio (CHE-293.149.263), ritenuto che I. secondo l’art. 152 cpv. 1 ORC, l’ufficio del registro di commercio procede ad un’iscrizione d’ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un’iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell’iscrizione. Secondo l’art. 152 cpv. 5 ORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l’ufficio del registro di commercio emana una de-cisione circa l’obbligo di iscrizione, il contenuto dell’iscrizione, gli emolumenti e l’ammenda. L’art. 9 cpv. 1 lett. h dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC) prevede che gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotano, per la diffida scritta a procedere a una notificazione, una tassa di CHF 100.00. Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00. Se le persone obbligate alla notificazione non danno seguito al loro ob-bligo di notifica, l’ufficio del registro di commercio può comminare un’ammenda a loro carico sino a CHF 500.00, conformemente all’art. 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152); II. da una verifica è emerso che il socio e presidente della gerenza della società in oggetto, signor Alberto Mazzinghi, ha trasferito il proprio domicilio da Bodio a Biasca, ma le persone obbligate alla notificazione non hanno proceduto a notificare la relativa modifica per l’iscrizione nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 22 maggio 2020 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l’ente giuridico in oggetto a notificare l’iscrizione. Il termine di 30 giorni previsto all’art. 152 cpv. 2 ORC per procedere a notificare l’iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un’iscrizione d’ufficio; III. visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all’art. 12 OTRC è fissata a CHF 150.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante la procedura in oggetto, si siano inizialmente manifestate telefonicamente, ma non abbiamo poi intrapreso nulla per ripristinare la situazione legale, dimostrando quindi disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un’ammenda pari a CHF 200.00; sulla base dell’art. 152 cpv. 5 ORC, decide: 1. La modifica del domicilio del socio e presidente della gerenza della Munichtools Sagl, Bodio, è iscritta nel registro di commercio. 2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: Munichtools Sagl, in Bodio, CHE-293.149.263, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 164 del 27.08.2019, Pubbl. 1004703479). Iscrizione d’ufficio secondo l’art. 152 ORC. Nuove persone iscritte o modifiche: Mazzinghi, Alberto, cittadino italiano, in Biasca, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota di CHF 1'000.00 [finora: in Bodio TI (Bodio)]. 3. La tassa per l’iscrizione della modifica dei dati personali ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a cifra 2 OTRC). Per la diffida è riscossa una tassa di CHF 150.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 15.00 per la pubblicazione nel FUSC. 4. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Alberto Mazzinghi e Mario Landolfi. 5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 247.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Alberto Mazzinghi e Mario Landolfi. A carico di Alberto Mazzinghi e Mario Landolfi è posta personalmente l’ammenda di CHF 200.00. 6. La presente decisione è notificata personalmente a mezzo raccomandata a Alberto Mazzinghi, Via A. e M. Pini 3, 6710 Biasca (art. 152 cpv. 6 ORC). Ritenuto come il signor Mario Landolfi non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è altresì notificata mediante pubblicazione nel FUSC. 7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
- Authority office
- Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino Via Tognola 7 6710 Biasca
- Situazione iniziale
- <p>Decisione secondo l'art. 152 ORC<br/></p>
- Ufficio
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca