Pubblicazione di fallimento/diffida ai creditori Alessandro MANFRÈ
Fallimento aperto, creditori diffidati · Ticino · 27 giu 2023
Pubblicazione
- Tipo
- Fallimento aperto, creditori diffidati
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 27 giu 2023
- Deciso il
- 28 feb 2023
- Termine fino al
- 27 lug 2023
- Pubblicato da
- Ufficio fallimenti di Bellinzona e valli, Via Henri Guisan 3, 6500 Bellinzona
- Numero di pubblicazione
- KK02-0000034290
- Pubblicato fino al
- 27 giu 2028
Parti
Debitore
nato/a il 5 set 1977 · 6781 Bedretto
Testo
- Osservazioni
- Beni immobili siti in territorio del comune di FAIDO-OSCO Ubicazione: Morantèi Part. 516 Superfice totale: 2'232 m2 - Prato Valore di stima ufficiale: CHF 446.00 Ubicazione: Foppe Part. 509 Superfice totale: 856 m2 - Prato Valore di stima ufficiale: CHF 171.20
- Rimedi giuridici
- I creditori del fallito e tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso sono diffidati ad insinuare al punto di contatto, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.). I debitori del fallito sono tenuti ad annunciarsi al punto di contatto entro lo stesso termine e sono resi attenti alle conseguenze penali in caso di omissione (art. 324 n. 2 CP). Chi possegga oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo è diffidato a porli a disposizione del punto di contatto entro il termine citato ed è reso attento alle conseguenze penali in caso di omissione (art. 324 n. 3 CP) e al fatto che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti. Per gli interessati residenti all’estero il punto di contatto vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.<br />Pubblicazione secondo gli art. 231 e 232 LEF e gli art. 29 e 123 del RFF.
- Ufficio
- Ufficio dei fallimenti via Henri Guisan 3 6501 Bellinzona
- Altri rimedi giuridici
- I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell’Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione. È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3’000.-- a garanzia delle spese. L’Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l’importo richiesto risultasse insufficiente.