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Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
Regolamento
della legge sulla conservazione del territorio agricolo
del 9 giugno 1998 (stato 3 maggio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr);
vista la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr),[1]1
decreta:
I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo
Art. 1 Autorità competente
Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla legge sulla conservazione del territorio agricolo.
L’Ufficio dello sviluppo agricolo del Dipartimento delle finanze e dell’economia determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole giusta l’art. 13 LTAgr.2
II. Compenso pecuniario
Art. 2 Principio
Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.
La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.
Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.
Art. 3 Calcolo
Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente:3
Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq
Valore di reddito agricolo
Terreni agricoli (ct./mq)
<20
21-30
31-40
>41
<100
30
40
50
60
100-200
35
45
55
65
200-400
40
50
60
70
400-600
45
55
65
75
600-800
50
60
70
80
800-1000
55
65
75
85
1000-1200
60
70
80
90
>1200
65
75
85
95
Art. 4 Restituzione
Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.
Art. 5 Utilizzo del Fondo cantonale di compensazione finanziaria
4Il Fondo può essere utilizzato per:
a) l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;
b) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
c) il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
d) il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;
e) il ripristino di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali straordinari.
III. Sussidiamento di bonifiche
Art. 6
561Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.
Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio, che decide sulla concessione del contributo.7
Ammontare del contributo8
Art. 7
91L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.
Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a:
fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;
fr. 5.–/mq per gli altri interventi.
Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla:
lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;
lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.
Oneri e condizioni10
Art. 8
11Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art. 13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.
IV...[12]
Art. 9
12…13
V. Disposizioni transitorie e finali[14]
Art. 10
14I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.15
Pubblicato nel BU 1998, 192 e 199.