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Fallimento. Reclamo tardivo

14.2025.23 · Tribunale d’appello Ticino

Du 26 févr. 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ti/tribunale-appello/14-2025-23/it/fallimento-reclamo-tardivo

Consulté le 3 sept. 2026

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  3. Tribunale d’appello Ticino
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

14.2025.23

Fallimento. Reclamo tardivo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 febbraio 2025

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6267 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 no­vembre 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(c/o NOTI 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalle società RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, con istanza 19 novembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'645.45 oltre a interessi e spese;

che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 Pretore ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

che presentato solo il 3 febbraio 2025 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque tardivo;

che siccome il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo con ordinanza del 6 febbraio 2025, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

;

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 46, Art. 74 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 48, Art. 106, Art. 142, Art. 251, Art. 319 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 31 et Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 48 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.