Direttiva dell’UFT per l'esame teorico standardizzato di conduttore delle categorie B e C

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Divisione Sicurezza

Direttiva dell’UFT per l'esame teorico standardizzato di conduttore delle categorie B (battelli passeggeri) e C (battelli merci)

Data: 12.11.2025 Versione: 1

Nota editoriale

Editore Ufficio federale dei trasporti UFT Autori Henk-Geert Veneberg e Urs Maurer Diffusione Pubblicazione sul sito Internet dell’UFT Versioni linguistiche Tedesco (originale) Francese Italiano

Gestione dei documenti interna all’UFT

Collegamento MS-sf (interno all’UFT) Richtlinie theoretische Schiffsführerprüfung Kategorien B und Campo d’applicazione dei processi Esame e ammissione del personale delle imprese di navigadell’UFT zione (Parte Ammissione) 431.401-1

La presente direttiva entra in vigore in data 01.01.2026.

Ufficio federale dei trasporti Ufficio federale dei trasporti Divisione Sicurezza Divisione Sicurezza

Stefano Oberti, Vicedirettore Barbla Etter, Caposezione Capodivisione Sezione Navigazione

Edizioni / cronologia redazionale

Versione Data Autore Modifiche Stato 1.0 12.11.2025 Mau / veh V1 In vigore x Stati previsti: in elaborazione / in revisione / in vigore (con visto) / sostituito

15 gennaio 2025 / Versione: 1

1 Scopo della direttiva

La presente direttiva dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) mira ad assicurare lo svolgimento uniforme dell’esame teorico per l’ottenimento della licenza di condurre delle categorie B (battelli passeggeri) e C (battelli merci) della Confederazione e dei Cantoni in Svizzera. A tal fine illustra e specifica, ove necessario, le prescrizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna (ONI) nonché dell’ordinanza del 14 marzo 19942 sulla costruzione dei battelli (OCB) e delle rispettive disposizioni esecutive del DATEC del 10 aprile 20243 (DE-OCB). Intende inoltre fornire una base per la preparazione all’esame.

2 Basi legali

Le basi legali per l’esame sono la legge federale del 3 ottobre 19754 sulla navigazione interna (LNI), l’ONI, l’OCB e le DE-OCB.

2.1 Rilascio della licenza

Le persone interessate all’ottenimento della licenza di condurre devono dimostrare le proprie attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all’allegato 19 dell’ONI (art. 86 ONI). La licenza è rilasciata se l’esame ufficiale ha provato che il candidato è idoneo a condurre e capace di condurre (art. 17 cpv. 2 LNI).

L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se si conoscono le prescrizioni e le basi della navigazione (art. 87 ONI).

L’esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato (art. ONI 88).

2.2 Categorie di licenza

La presente direttiva si applica al rilascio di licenze delle categorie B e C (art. 79 e segg. ONI).

2.3 Competenze

In base all'articolo 86 capoverso 1 dell'ONI, l'UFT designa gli uffici cantonali della navigazione come esperti per lo svolgimento degli esami teorici della categoria B parte I (esame di teoria di base) per i candidati delle imprese di trasporto con concessione federale. L'iscrizione avviene tramite l'UFT.

3 Presupposti

Per ottenere la licenza della categoria B o C, si deve innanzitutto dimostrare di aver superato un «esame teorico di base» per la categoria A (battelli a motore) o D (battelli a vela), che non deve risalire a più di due anni prima. Gli esami teorici per le categorie B e C (parte II) sono considerati estensioni professionali. Il questionario per l’esame comprende pertanto solo domande specifiche sulla navigazione passeggeri (categoria B) o merci (C), mentre tutte le altre conoscenze sono già state verificate nell’esame per le categorie A o D.

15 gennaio 2025 / Versione: 1

3.1 Contenuto dell’esame

Il contenuto dell’esame (parte II) è illustrato in dettaglio negli allegati 1 e 2 della presente direttiva.

3.2 Controllo dell’identità

Prima dell’inizio dell’esame, occorre verificare l’identità del candidato sulla scorta di un documento ufficiale. In caso di dubbi sulla sua identità, è necessario annotarlo sul modulo d’esame.

3.3 Lingue

L’esame può essere sostenuto in tedesco, francese o italiano.

3.4 Portata

L’esame teorico per la categoria B o C si compone di due parti.

Parte I - Esame teorico per la categoria A o D che non risalga a più di due anni prima (v. sopra), mediante una procedura standardizzata a scelta multipla dell’Associazione dei servizi cantonali della navigazione (vks).

Parte II - Esame teorico per la categoria B o C, anch’esso in forma scritta ma con domande a risposta aperta.

  • L’esame per le categorie B e C presuppone il superamento dell’esame teorico per la categoria A o D.

  • Contenuto dell’esame e obiettivi di apprendimento: vedere l’allegato 1 per la categoria B e l’allegato 2 per la categoria C.

  • Questionario per la categoria B: 40 domande a risposta aperta con differenti ponderazioni (numero di punti).

  • Questionario per la categoria C: 30 domande a risposta aperta con differenti ponderazioni (numero di punti).

Le risposte alle domande d’esame devono essere scritte con penna a sfera o stilografica. Non sono ammesse penne di colore rosso.

Non vengono fornite spiegazioni per le domande d’esame. Se una domanda o un compito non sono chiari, il candidato deve fare un’ipotesi, annotarla e risolvere il quesito sulla base di quest’ultima.

Non sono ammessi ausili.

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4 Base di valutazione

Le autorità cantonali e federali competenti dispongono di un modulo d’esame peritale non pubblico (uno per la categoria B e uno per la C) per l’analisi e la valutazione delle risposte alle domande d’esame della parte II.

4.1 Superamento

Un esame è ritenuto superato se si raggiunge almeno l’85 per cento del punteggio massimo.

4.2 Esito

Il candidato sarà informato dell’esito dell’esame per iscritto, entro 10 giorni lavorativi dalla data di svolgimento dello stesso.

5 Ripetizione

Chi non supera una parte dell’esame teorico può ripeterla.

6 Conservazione della documentazione

L’autorità competente conserva i documenti d’esame dei candidati in forma fisica o elettronica per almeno cinque anni.

7 Diritti d’autore

Le domande d’esame delle categorie B e C non sono pubblicate. Le domande d’esame e gli obiettivi di apprendimento sono di proprietà dell’UFT e della vks.

8 Aggiornamenti

L’esame teorico viene aggiornato adattando o riformulando le domande, le risposte campione e gli obiettivi di apprendimento.

Responsabilità

  • Per la categoria B: l’UFT d’intesa con la Commissione d’esame della vks

  • Per la categoria C: la Commissione d’esame della vks d’intesa con l’UFT

9 Allegati

Allegato 1 - Obiettivi di apprendimento Esame teorico Categoria B, parte II Allegato 2 - Obiettivi di apprendimento Esame teorico Categoria C, parte II

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