Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 17 décisions citantes n’a été analysée.

103 IB 365

103 IB 365

103 Ib 365

57. Estratto della sentenza del 17 giugno 1977 nella causa Thoma c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Regesto

o Procedura amministrativa federale; revisione di decisioni di prima istanza pronunciate secondo la PA. La revisione di una decisione di prima istanza pronunciata secondo la PA e che ha acquistato forza di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.

Considerandi

Considerando in diritto:

3. La PA disciplina soltanto la revisione di decisioni ricorsuali (art. 66/68 PA); il riesame delle decisioni di prima istanza è regolato, in linea di principio e con la riserva contenuta nell'art. 58 PA, dal diritto amministrativo generale non scritto (v. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 1965, Foglio federale 1965 II 927). Il senso dell'art. 66 PA è quello di limitare le possibilità di revisione nell'interesse della certezza del diritto. Vi si presume che l'autorità ricorsuale abbia, prima di emanare la propria decisione, acclarato il caso sottopostole tanto in fatto che in diritto, tenendo conto delle conclusioni del ricorrente, di guisa che, ove questi rinunci ad impugnare tale decisione dinnanzi all'autorità di ricorso superiore, possa ritenersi con alta probabilità che trattisi di una decisione conforme al diritto federale.

Chi ritira un gravame rinuncia a far esaminare il suo caso dall'autorità di ricorso; agendo in questo modo, egli lascia supporre che non s'attende dall'autorità di ricorso una decisione diversa da quella impugnata. In tali casi la decisione impugnata acquista forza di cosa giudicata per effetto del ritiro del ricorso, come se si trattasse di una decisione pronunciata in seguito a ricorso. Ne discende che la revisione di una decisione di prima istanza che abbia acquistato forza di cosa giudicata in seguito a ritiro del ricorso proposto contro di essa è ammissibile soltanto per i motivi enunciati negli art. 66/67 PA.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 58 et Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.

Cité dans