Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

109 IV 173

109 IV 173

Rubrum

48. Estratto della sentenza del 19 maggio 1983 della Corte di cassazione penale nella causa G. e K. c. Procura pubblica sopracenerina (ricorso per cassazione)

Regesto

o Revisione, art. 397 CP; cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per cassazione. Se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente noto al giudice di merito costituisce una questione di fatto che il giudice adito con la domanda di revisione accerta in modo vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale. Analogamente è sottratto a tale Corte (trattandosi di un apprezzamento delle prove) l'esame della questione se un fatto nuovo o un mezzo di prova nuovo sia suscettibile di modificare i fatti accertati nella sentenza di cui è chiesta la revisione.

Considerandi

Dai considerandi di diritto:

2.

Nuovi ai sensi dell'art. 397 CP sono fatti e mezzi di prova che non erano noti al tribunale nel momento in cui ha pronunciato la propria sentenza, vuoi perché non risultanti dagli atti o dal dibattimento, vuoi perché trascurati dal tribunale (DTF 99 IV 184). Essi sono rilevanti quando siano suscettibili di modificare gli accertamenti su cui si fonda la condanna, in modo da rendere possibile una sentenza considerevolmente più mite o un proscioglimento relativo ad uno dei reati dei quali il condannato è stato dichiarato colpevole (DTF 101 IV 317).

La questione se un fatto od un mezzo di prova fosse effettivamente noto nel senso sopra indicato al giudice di merito è una questione di fatto, che il giudice adito con la domanda di revisione accerta in modo vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale; essa non può quindi essere evocata in sede di ricorso per cassazione; come, per esempio, ciò che sa l'agente fa parte della cosiddetta sfera fattuale interna (DTF 104 IV 245 consid. 3b), così anche l'accertamento di quanto sapeva il tribunale appartiene all'ambito dei fatti. Parimenti è sottratta all'esame della Corte di cassazione del Tribunale federale la questione se un fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova sia, da solo o in relazione con altri già noti o invocati come nuovi, suscettibile di modificare i fatti accertati nella sentenza precedente; trattasi invero di un apprezzamento delle prove, come tale vincolante per la Corte di cassazione del Tribunale federale. Ove fatti nuovi o nuovi mezzi di prova siano ritenuti privi di questa forza probante o siano irrilevanti per ragioni giuridiche, perché, anche tenuto conto della modifica della situazione fattuale, non darebbero luogo ad una sentenza considerevolmente più mite o a un proscioglimento da uno dei reati a cui si riferisce la dichiarazione di colpevolezza, viene meno la loro rilevanza ai sensi dell'art. 397 CP (DTF 92 IV 179 consid. 1a, in relazione con DTF 101 IV 317).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 397 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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