Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

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10. Sentenza del 18 marzo 1910 nella causa Cedraschi, attore ed anpellante, contro Credito Ticinese, convenuto ed appeilato.

Diritto del portatore della cambiale di procedere in via cambiaria per l’intero suo credito in confronto di ciascuno dei singoli obbligati (art. 808 CO). — Norvazione (art, 143. CO)? Il rilascio di un effetto cambiario per un credito determinato non implica una novazione di questo credito, in ispecie quando il nuovo titolo non è destinato a circolazione ma 8010. per supplire ad un efffetto scaduto, In questa causa il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, adito come unica istanza cantonale, ebbe a pronunciare con sentenza 22 ottobre/16 dicembre 1909:

« La domanda di disconoscimento del debito di cui SOPTa > non è ammessa.

>» La Banca Credito Ticinese dovrà dedurre dalla s0mma. » domandata esecutivamente al sig. Cedraschi quanto ha rice- > vuto e riceverà dai coobbligati Scarabelli e Cavalieri. » Appellante da questo giudizio l’attore, il quale conchiude,. con atto 30 dicembre 1909, all’annullazione del giudizio appellato nel senso delle domande da lui presentate davanti il primo giudice ;

Assenti dagli odierni dibattimenti i rappresentanti di ambedue le parti ;

Gonsiderando in fatto :

carabelli Giovanni e Michele Cedraschi, titolari di un’azienda agricola (Società in nome collettivo) passata in liquidazione, avevano ottenuto dalla Banca Credito Ticinese loSconto di diversi effetti cambiari che essi andavano rinnovando e minorando alle rispettive scadenze, Alla rinnovazionedelle cambiali i liquidatori incassavano da ognuno dei s0oci 1a. loro quota per gli acconti e per le spese (di sconto e commis-- Sione e presentavano loro i nuovi effetti da firmare. Di tredi questi effetti, l'uno di fr. 1300 a scadenza 20 settembre:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 808 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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