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83. Sentenza 21 dicembre 1916 nella causa massa Oredito Ticinese.
Nel fallimento del Édeiussore semplice il credito derivante dalla fideiussione deve essere iscritto in graduatoria e menzionato anche nello stato di riparto, ma il creditore non potrà esigere il versamento della percentuale se non dopo aver escusso infruttuosamente il debitore principale (o realizzati i pegni) a sensi dell’art. 495 CO.
Faits
A. — Con istromento 25 febbraio 1909, i sigg. Angelo Mauri, Giovanni Paleari ed Emilio Conti, avvocati in Milano, si professavano debitori solidali verso la signorina Agnése Pasta, in Mendrisio, di 225,000 fr. A garanzia di questo loro debito, i debitori costituivano in pegno No 2250 azioni delia Società del Monte Generoso in Capolago; inoltre la Banca Credito Ticinese in Locarno assumeva le fideiussione semplice dei debitori, ma limitatamente alla somma di 100,000 fr.
B.— In dipendenza di questa fideiussione, la signorina Pasta notificava nel fallimento del Credito Ticinese il credito di 100,000 fr., che dal!’ amministrazione non fu ammesso in graduatoria « perchè non sufficientemente provato » : onde la creditrice, con petizione 20 aprile 1915, promuoveva azione di contestazione della graduatoria domandando che detto credito fosse iscritto in Va classe. In questa causa la convenuta amministrazione aveva, tra altro, opposto alla domanda d’iscrizione che Fattrice non aveva fornito la prova che i debitori principali non avessero soddisfatto ai loro obblighi o non fossero in grado di farlo. Ma quest’eccezione venne respinta, in sede .