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7. Sentenza 12 febbrajo 1919 nella causa Bettelini.
Limiti della competenza del Tribunale federale a statuire sull’ interpretazione di disposti di legge emanati dai Cantoni in virtù dell’ art. 30 capo. fin. L. E. F.— Il disposto di cui alla cif. 3 di quest’ art. è da interpretarsi in senso lato : ond' è che ai Cantoni spetta Ila facoltà di istituire procedura speciale di esecuzione non solo in confronto dei Comuni propriamente detti ma anche rispetto a quegli enti pubblici in cui il concetto e lo scopo di pubblica utilità siano prevalenti. — Art. 30 L. E. Fe44e seg. legge ticinese di attuazione.
Sachverhalt
A. — La legge ticinese dì attuazione in tema di esecuzioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti speciali per le esecuzioni dirette contro i « Comuni ed enti pubblici », vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro «i comuni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di diritto pubblico », le disposizioni della LEF non restando applicabili in loro confronto se non «in quanto non sia diversamente previsto » (dalla legge speciale). Le disposizioni degli art. 44-55 suddetti hanno tratto sia alle Autorità preposte al procedimento, sia agli oggetti esclusi dalla liquidazione e sia alla forma stessa della procedura. Esclusi della liquidazione sono gli oggetti posti fuori di commercio (art. 46), quelli la cui proprietà non appartiene propriamente all'ente pubblico (fondazioni particolari ecc.), quelfi inoltre che servono ad un servizio pubblico ed ausiliario dello Stato ecc. (art. 47). L’amministrazione della liquidazione, di cui fa parte, per Jegge, l'ufficio ordinario dei fallimenti, è nominata dal Consiglio di Stato (art. 49) : essa cura l’allestimento dei bilanci preventivo e consuntivo, la percezione dell’ imposta (art. 52), riduce le poste del bilancio d’uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di contributi quanto occorre per soddisfare gli interessi dei debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione è pronunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), 11 quale funge, in genere, da Autorità di Vigilanza sull'operato dell’Amministrazione. L’ari. 53 dispone : « nel resio sì applicheranno le norme relative al fallimento. »
B. — Basandosi su questa legge il Pretore di LuganoCampagna pronunciava, con decreto 8 giugno 1918, il fallimento del «Consorzio della sponda destra della Magliasina in Caslano», istituito con decreto governativo del 27 novembre 1885 in conformità della legge cantonale sulle arginature del 9 giugno 1853. Allestita e deposta, per opera dell’amministrazione speciale, la graduatoria nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi membri del Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano e lite-consorti, con ricorso 26 ottobre 1918 interposto presso l'Autorità cantonale di Vigilanza in materia di essecuzione e fallimenti (Camera esec. e fall. del Tribunale di Appello), ne domandavano l’annullamento sostenendo, in sostanza, che non fosse lecito procedere alla graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, né diffidare i creditori a stregua dell’art. 250 LEF a promuovere l’azione in contestazione ivi prevista, ma che fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti della legge speciale (art. 52 e 53), procedimento affatto diverso : che l’amministrazione, cioè, avrebbe dovuto deporre presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci (graduatoria), da contestarsi davanti a quell’autorità in via amministrativa e non davanti al giudice.
C. — Con decisione 18 novembre 1918 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il gravame allegando che una graduatoria non può essere impugnata davanti le Autorità di Vigilanza se non per vizio di forma e cioè solo ove essa