Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

49 I 228

31. Sentenza 18 luglio nella causa Buri contro Ticino.

Costituzionalità di un disposto cantonale che vieta ai fornai, anche padroni, il lavoro dalle ore 20 del sabbato alle prime ore del lunedi e la vendita di pane fresco in domenica e durante gli orari stabiliti par il riposo.

Fatti

A. — Il decreto legislativo ticinese 29 dicembre 1922 regolante il lavoro nei panifici e nelle pasticcerie dispone :

Art. 1° : Nei panifici è obbligatorio il riposo domeniArt. 2°: Il lavoro deve cessare alle 20 del sabato e ‘non può ricominciare che nelle ore antimeridiane del lunedì successivo.

Art. 3° : Durante questo periodo il lavoro nei panifici è proibito tanto per il padrone quanto per l'operaio.

Art. 80: Nelle aziende che hanno panificio e pasticceria, saranno applicate le disposizioni che riguardano i panifici a meno che la pasticceria fosse prevalente. In ogni modo, resta assolutamente vietata la confezione e la vendita di pane fresco-in domeniche e durante gli orari stabiliti per il riposo.

B. — Contro questo decreto Federico Buri, panettiere in Lugano, ha prodotto ricorso al Tribunale federale per violazione degli art. 4 e 31 CF. Esso allega : La restrizione della attività del padrone, come essa è prevista dal querelato decreto, è arbitraria e implica violazione dei principi costituzionali della parità di trattamento e della libertà dell'industria e del commercio. L’art. 31 garantisce il principio della libera concorrenza : nito dal panettiere non causa rumori o molestie speciali incompatibili col riposo domenicale o coll’ordine pubblico. Serve a bisogni imprescindibili e giornalieri. Lo Stato non ha il diritto di impedire ai cittadini l’estrinsecazione della loro forza e volontà di lavoro. È lecito ammettere che i motivi che hanno indotto il legislatore a vietare anche ai padroni (e non solo agli operai) il lavoro domenicale non abbiano valore oggettivo : sono stati ispirati da associazioni di consumo o da industriali che vendono del pane senza essere fornai. Il ricorrente conchiude domandando l’annullazione dei disposti del decreto querelato in quanto concernono il divieto ai padroni panettieri e pasticcieri di fabbricare e di vendere pane fresco nei giorni e nelle ore previste.

C. — Degli argomenti contenuti nella risposta al ricorso interposta dal Consiglio di Stato del Cantone Ti cino, si dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi :

Considerando in diritto :

10 - Oltre i disposti precitati, il ricorso impugna anche gli art. 6 e 7 del decreto. Ma essi concernono specialmente i pasticcieri e le pasticcerie. E poichè il ricorrente si intitola solo panettiere, gli vien meno la legittimazione attiva di impugnarli, Del resto, quanto sì dirà nei confronti 2, 3 ed 8, vale anche, in sostanza, per. gli art. 6 e 7. 20 — Secondo le conclusioni del ricorso, due sono i quesiti risolversi :

a) Se sia compatibile colla Costituzione federale, specialmente col principio della libertà dell’industria e del commercio, il divieto fatto ai padroni fornai di preparare del pane nelle ore indicate nel decreto querelato.

b) Se lo sia il disposto dell’art. 8, secondo il quale ai fornai è proibita la vendita di pane fresco in domenica e durante gli orari stabiliti per il riposo.

Su questa seconda controversia, occorre osservare :

Il divieto di vendere pane fresco è di importanza minore di quello che consistesse nell’ordinare la chiusura completa dei magazzeni (dunque anche di quelli dei fornai) in dati giorni ed ore. Ma anche se il divieto fosse generale e equivalesse, per i fornai, alla chiusura completa, esso non sarebbe meno costituzionalmente tollerabile, come risulta dalla costante pratica delle Autorità federali, secondo la quale malgrado il disposto dell’art. 31 CF, i Cantoni sono liberi di fissare delle ore e dei giorni di riposo e specialmente di ordinare la chiusura dei magazzeni (v. SaLis N. 1012 e seg.; 776, 984 e 985; Foglio federale ed. francese 1907 4 p. 641 e seg. ; 1911 1 p. 156; RU 20 p. 270 e 35 I p. 721 e le sentenze ivi citate). Non v'ha motivo per dissentire da questa antica e ben stabilita giurisprudenza. Tutti i Cantoni conoscono delle restrizioni di questa natuva ed anche il legislatore federale le ha ritenuto indispensabili nel dominio di sua competenza, cioé dell’esercizio delle fabbriche (sentenza 24 maggio 1917 nella causa Bouvier contro Ginevra, considerando 39).

Dato quindi che il divieto di vendita del pane fresco in domenica non è censurabile per motivi costituzionali, la questione dell’obbiigo fatto ai fornai (padroni ed operai) di astenersi dal lavoro in certe ore del sabato e della domenica, diventa, se non oziosa, almeno di esigua importanza. È ovvio, infatti, che se i fornai intendono lavorare la notte dal sabato alla domenica, sì è per poter vendere la domenica il pane fresco cotto la notte antecedente e non per smerciare il lunedì mattina il pane di sabato notte o di domenica mattina, diventato nel frattempo stantio.

Ma se pure si vuol considerare questa questione indipendentemente dalla prima ed attribuirle valore particolare, basta rilevare : Il divieto fatto anche ai padroni di lavorare nelle ore precitate sarebbe incostituzionale dal punto di vista dell’art. 4 e anche dell'art. 31 CF, se a suo favore non potesse venir addotta ragione seria ed indubbiamente ammissibile. Ma ciò non è. Nella sua risposta al ricorso, il Consiglio di Stato asserisce : « Se si dovesse lasciare facoltativo ai padroni il lavoro festivo e la vendita di pane fresco in domenica, sì verrebbe a togliere ogni possibilità di controllo ed a creare una disparità di trattamento a danno dei proprietari che non esercitano essi medesimi la professione del panettiere e del pasticciere e tale disparità di trattamento sarebbe precisamente contraria all’art. 4 CF. » Questi motivi non sono inammissibili. È ovvio, infatti, che ove il lavoro fosse lecito ai padroni, grande sarebbe la loro tentazione di adibire ad esso. anche degli operai, mentre poi, trattandosi di lavoro notturno, che si può fare e sl fa ordinariamente in retro-botteghe e, coi metodi moderni, può essere compiuto senza molto rumore, difficile sarebbe agli agenti di polizia il sopprimere gli abusi. Accettabile è pure il secondo argomento, quello della disparità di trattamento che sorgerebbe ove il lavoro fosse lecito ai padroni. È bensì vero che questo argomento è di indole piuttosto economica e che la restrizione invade il campo della libera concorrenza in materia commerciale. Ma, come questo giudice ebbe già a dichiarare, non sempre le disposizioni che interessano ed intralciano il giuoco della libera concorrenza possono essere senz’altro dichiarate inconciliabili coll’art. 31 CF. Non lo saranno specialmente quelle che tendono a ristabilire, tra professionisti della stessa categoria, la parità di trattamento che si troverebbe lesa da misura statale lecita e dettata da motivi di ordine pubblico. Se il divieto in discorso, in sè lecito, non fosse applicato ai padroni, ne soffrirebbero, come rettamente osserva il Consiglio di Stato, quei negozi che non sono diretti da un padrone. Si è quindi la parità di trattamento che il disposto dell’art. 3 del decreto intende — a ragione — ripristinare (cfr. RU 44 I p. 4 e seg., specialmente p. 10).

Infine si rileva che il decreto legislativo querelato iu

provocato dall’associazione ticinese dei proprietari di forni (memoria 7 luglio 1912 al Dipartimento cantonale deli lavoro) e fu poscia approvato da tutti i rappresentanti delle associazioni padronali panettieri e pasticcieri esistenti nel Cantone (v. risposta del Consiglio di Stato) ; inoltre, che fra tutti i fornai stabiliti nel Ticino, solo il ricorrente si è lagnato di una legge che, fatta a loro istanza, non può lederne sensibilmente gli interessi professionali ; che le disposizioni concernenti la limitazione del lavoro settimanale ed il riposo festivo sono ispirate da considerazioni d’ordine generale e d’igiene sociale che soverchiano l'interesse privato (sentenza Bouvier contro Ginevra precitata, p. 5 cons. 3°) e, finalmente, che anche altri Cantoni conoscono il divieto di lavoro festivo entro certe ore del sabato e la domenica, senza distinguere tra padrone ed operai (ad es. i Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Zurigo, San-Gallo ecc.). Nel suo decreto dell’ 11 agosto 1917 il Cantone di Friborgo ha disposto affatto analogo a quello dell'art. 3 querelato.

Il Tribunale federale pronuncia :

hi Il ricorso è respinto.

III. POLITISCHES STIMM- UND WAHLRECHT DROIT ÉLECTORAL ET DROIT DE VOTE

Cité dans