Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

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15. Sentenza 10 margo 19891 della la sezione civile nella causa Morton contro Lanini.

Infortunio causato da un motociclo. — Responsabilità del conducente, nessuna coÏpa concomitante della vittima. — Indennizzo a titolo di incapacità al lavoro quando la vittima à donna conjugata, benestante e non esercitante nessuna professione.

À. — Verso le 5 pom. del 16 aprile 1928 la signora à cinquantenne Jeannette Morton, domiciliata col marito in Pully (Vaud), benestante, senza professione, discendeva, proveniente dalla Via Ramogna, la Via Dogana Vecchia in Locarno, larga 8 metri, compreso il marciapiedi, e lunga 10, per recarsi in Piazza Grande. Procedeva a poca distanza dal marciapiedi à destra, lungo la facciata dell’- Hôtel du Lac. Dietro di lei, pure proveniente da Via Ramogna, arrivava in quel momento il signor Giuseppe Lanini che montava una motocicletta. Accortasi la signora Morton del sopraggiungere del motociclo, nel momento in cui si trovava press’a poco all’altezza del portone d’entrata dell’ Hôtel du Lac, si dirigeva rapidamente verso destra per raggiungere il märciapiedi. Ma nell’istante in cui stava per salirvi fu raggiunta a tergo ed urtata violentemente daïila motocicletta Lanini. L’urto ebbe conseguenze gravi. Determind «une fracture grave parce que complexe, à plusieurs fragments, au niveau de l’articulation tibio-astragalienne du pied droit» (perizia del Dr Jacques Roux del 6 febbraio 1930). Trasportata alla vicina farmacia Maggiorini, dove ebbe le prime cure, fu ammiessa d'urgenza all'ospedale « La Carità » di Locarno, dove rest dieci giorni e poscia continu la cura alla penObligaticnenrecht, N° 15. É LA sione Zürcherhof in Locarno, fino al 4 giugno 1928. Fu poi per cura a Montana-Vermala, ed in seguito, per otto mesi, fu trattata nella clinica privata del D' Nicod in Losanna. Nè lo stato del piede, nè le sue funzioni poterono, malgrado le lunghe cure, essere ripristinati completamente. Il perito assunto in progresso di causa, il Dr Jacques Roux in Losanna, giunge alle conclusioni seguenti :

« 1. — Les troubles nerveux, la neurasthénie (tristesse et insomnies) de Mme Morton sont uniquement la conséquence de l’accident du 16 avril 1928 et n'étaient pas. préexistants. — 2. — On ne peut espérer un rétablissement complet, pas même une amélioration, l’état actuel concernant la déviation du pied, la difficulté de la marche, la motilité du pied doivent être considérés comme définitifs. Une opération avec de gros aléas pourrait permettre de redresser l’axe du pied, mais sans faire disparaître l’ankylose. L'amélioration serait relative, on ne peut guère conseiller cette opération vu l’âge de la malade. — 3. — Des cures de baïns, avec massage pourront chaque année soulager la malade pour un temps, les frais de la cure de bains peuvent être estimés à 30 jours à 30 fr. par jour soit 900 fr., sans compter les frais de voyage et divers, 500 fr. environ, total 1400 fr. par an pendant plusieurs années. — 4. — Le degré de l’invalidité permanente doit être estimé à 20%. — Capacités : 0% du 16 avril 1928 au 187 mai 1929 ; 50% du 127 mai au 31 décembre 1929; 80% du 1er janvier 1930 capacité définitive. — 5. — La mauvaise statique du pied droit consécutive à l’accident du 16 avril 1928 peut provoquer dans un temps indéterminé une arthrite déformante du genou et de la hanche à droite. — 6. — On peut considérer la boiterie et la déformation du pied droit comme un dommage esthétique. — 7. — L’immobilisation relative commandée par la fracture du pied droit peut surtout conduire à l’obésité, mais des conseils de diététique peuvent y parer dans une certaine mesure. — 8. —— Le port d’un soulier spécial entraîne une dépense que l’on peut évaluer à 70 fr. par an. » 86 Gtligationenrecht. No 15.

Faits

B. — Con petizione 10 aprile 1929 Jeannette Morton ha convenuto Giuseppe Lanini davanti al Pretore di Locarno in pagamento di 33 712 fchi. 70 oltre gli interessi al 5% dalla data della petizione. Secondo l’attrice, l’infortunio sarebbe dovuto à colpa esclusiva del convenuto, sia perchè procedeva a velocità superiore à quella consentita dalle circostanze, sia perchè, invece di tenersi à sinistra e di sorpassare l’attrice da quel lato dove la strada era completamente sgombra per circa cinque metri, tentô di sorpassarla a destra, all’estremo limite e precisamente al momento in cui doveva essersi accorto ch’essa intendeva porsi in salvo sul marciapiedi. Il danno subito veniva dall’attrice specificato come segue :

a) Spese di eura a Locarno, alla pensione Zürcherhof, a Montana-Vermala, à Losanna e note mediche compreso un conto di 253 fchi. 40 per soggiorno del marito alla pensione Zürcherhof, in Locarno fchi. 3 462.70 b) Per incapacità totale al lavoro per un annO 4 +, + ee + + + + + +. » 3 600.— c) Per incapacità parziale definitiva del 20°, rappresentante un danno annuo di 720 fchi. annui, capitalizzato . . . . » 11 650.— d) A titolo di risarcimento morale . . . » 15 000.— Totale . . . . . fchi. 33 712.70

C. — Il convenuto ha negato di dovere all’attrice indemnità qualsiasi. L’infortunio sarebbe dovuto esclusivamente all’imprudente contegno della signora Morton, la quale sentendo sopravvenire la motocicletta, invece di rimanere nel mezzo della strada, si porto improvvisamente a destra per raggiungere il marciapiedi, tagliando al motociclista la strada proprio nel momento in cui stava per sorpassarla. L’urto, reso cosi inevitabile dall’impreveduto ed improvviso spostamento à destra dell’attrice, non fu violento, il convenuto procedendo a velocità moderata. Il convenuto contesta ogni danno ed analizzandone, in sede di conclusioni, le singole poste, sostiene che per il calcolo del danno debbano considerarsi soltanto le spese rese necessarie dall'atto ïllecito ed il danno derivante dall’incapacità al lavoro ; che in concreto sarebbero da rifondersi solo le spese per cure mediche, d’ospedale, di farmacia e quelle per acquisto di scarpe speciali, e cioëè complessivamente ed in base ai documenti 2001 fchi. 85; che, per contro, non dovrebbe aecordarsi aleun indennizzo per il danno derivante dall’incapacità al lavoro, dato che l’attrice, persona ricca, non si dedicava ad alcun lavoro redditizio. Ed escludendo, infine, che possa nella fattispecie accordarsi un’indennità à titolo di riparazione morale, il convenuto conclude chiedendo la reiezione della domanda petizionale e, subordinatamente che l’indennità sia al massimo stabilita in un decimo del danno causato (2001 fchi. 85) e cioë in 200 fchi.

D. — Con giudizio del 19 maggio 1930 il Pretore di Locarno, constatata la colpevolezza esclusiva del convenuto, ammetteva la petizione per l’importo di 23 758 fchi. 70 cogli accessori, importo che si decompone nelle poste seguenti :

a) Per le spese di cura, medicamenti, soggiorni in cliniche (compreso il conto di 253 fchi. 40 per soggiorno del marito in Locarno) . . . . . . . . . . . . fchi. 3 462.70 b) Per incapacità totale al lavoro per un anno . . . . . use D 3 000.— c) Per incapacità permanente nella misura del 20% secondo la perizia Roux, calcolata in base ad un danno di 3000 fchi. annui — 600 fchi. (20% di 3000 fchi.}, importo capitalizzato secondo le tavole Piccard al 414% in relazione alla età della sinistrata (nel 1930, 52 anni). . . » 7 296.— d) A titolo di riparazione morale . . . . » 10 000.— Totale . . . . . fchi. 23 758.70 98 Obligationenrecht. N° 15.

Æ. — Da questa sentenza essendosi ambo le parti appellate, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino con giudizio del 6 dicembre 1930 giudicava :

« 1. — La domanda della petizione di causa à accolta nella misura di 9709 fchi. 30 coll’interesse legale a partire dalla data della petizione di causa.

« 2. — La tassa di giustizia e le spese di prima istanza, la tassa di giustizia di questa sede in 200 fchi, oltre le spese di copie e bolli, sono a carico del convenuto, compensate le ripetibili in ambo le sedi. »

F. — Contro questa sentenza l’attrice ha ricorso ail Tribunale federale riconfermandosi nelle conclusioni prese davanti l’istanza cantonale e cioè chiedendo al convenuto il pagamento di 33 712 fchi. 70. Nell’odierna discussione orale della causa essa propone, inoltre, che, facendo applicazione dell’art. 46 cp. 2 CO, il giudice le riservi la facoltà di chiedere entro due anni la riforma della sentenza, le conseguenze delle lesioni non essendo attualmente definitivamente accertate.

G. — Con ricorso adesivo, il convenuto conchiude alla reiezione in toto della domanda dellattrice : subordinatamente domanda che il risarcimento comporti solo il danno materiale subito dall’attrice (circa 2000 fchi.).

Considerando in diritto :

1. — La domanda dellattrice, che il giudice, facendo applicazione dell’art. 42 cp. 2 CO, le consenta la facoltà di chiedere, entro due anni, là riforma del giudizio, vien dal convenuto dichiarata inammissibile per causa di tardività perchè proposta, per la prima volta, in questa sede. Sotto quest’aspetto, l’eccezione è infondata, poichè il giudice pud statuire d’ufficio. Inoltre, essendo possibile che le conseguenze di un infortunio non possano esser accertate se non dopo un determinato [asso di tempo, quindi anche solo dopo l’introduzione della causa in sede cantonale, alla parte spetta 1l diritto di presentare siffatta domanda anche solo in sede di appellazione.

Tuttavia questa Corte ritiene la domanda infondata nel merito, poichè se la perizia accenna alla possibilità che la cattiva statica del piede possa provocare in tempo indeterminato un'’artrite, deformante del ginocchio e della cosecia destra e che l’immobilizzazione relativa del piede possa favorire l’obesità (v. sopra lett. A), non à dimostrato e neanche probabile che quest’infermità intervengano già entro due anni in misura tale da costituire un aggravamento del danno.

2. — Nel merito la questione fondamentale, sulla quale è oggi vertito il maggior dissidio, à di sapere, se l’infortunio possa essere fatto risalire a colpa del convenuto : subordinatamente, se l’atteggiamento dell’attrice al momento del sinistro non costituisca una sua colpa concomitante.

a) Le due istanze cantonali constatano in fatto che l’attrice non si trovava nel mezzo della strada, ma a soli due o due metri e mezzo dal marciapiedi a destra, mentre la strada à lunga circa dieci metri e larga dai sette agli otto e forma invero, non una via, ma una piccola piazza. Queste constatazioni di fatto vincolano questa Corte : sono del resto conformi allo schizzo che, al momento in cui fu eæetto e cioë in occasione del sopraluogo, non fu contestato da nessuna delle parti : contestazione che il convenuto ha perd sollevato in seguito e mantenuta anche oggi riferendosi alla testimonianza di certo Kull. Ma questa persona non è teste de visu ; riferisce solo quello che gli fu comunicato dal convenuto o da altra persona : l’istanza cantonale poteva quindi legittimamente non considerare decisiva questa testimonianza.

Cid posto, à fuori di dubbio che il Lanini ha agito imprudentemente tentando di sorpassare l’attrice a destra mentre spazio ben più largo gli restava per tentare il sorpasso à sinistra. E questa censura gli dev'essere mossa senza neanche scendere all’esame della questione, se l’obbligo di sorpassare a sinistra valga solo per i veicoli od anche per le persone che li precedono.

D'altro canto nessun addebito puô esser fatto all’attrice.

100 Obligationenrecht. N° 18.

Trovandosi a soli due o due metri e mezzo dal marciapiedi, la reazione sua naturale ed adeguata, sentendo sopravvenire un motore, era di tentare di rifugiarsi sul vicino marciapiedi a destra. Cosi avrebbe fatto chiunque, nè si comprende come si possa pretendere che l’attrice avrebbe dovuto agire altrimenti.

b) Un’altra colpa imputa l’istanza cantonale al convenuto. À quale velocità esso procedeva al momento dell’infortunio, non è invero accertato. Ma è fuori di dubbio che la velocità non era adeguata alle condizioni del luogo, perchè il conducente, ad un dato momento, non fu più padrone del suo veicolo. Preso lo svolto all’angolo tra la Via Ramogna e la Via Dogana Vecchia, non gli poteva sfuggire che l’attrice tendeva a destra. Se fosse andato a velocità adeguata, il convenuto, nello spazio di tempo che l’attrice normalmente ha impiegato per raggiungere il marciapiedi, avrebbe avuto agio di fermarsi, come constata l’istanza cantonale. A torto il rappresentante dell’attrice ha nell’odierna discussione della causa impugnata anche l’ammissione di velocità non adeguata come inconciliabile coll’incarto, allegando che, secondo le deposizioni di una teste (Giuseppina Mojonny), il motociclo si fermd sul posto dell’investimento. Ciô prova solo che, in quel momento Lanini comincid forse a frenare : che per la velocità acquisita non riusci tuttavia a fermarsi in tempo ed il motocielo si trovè poi fermo, non per virtù propria, ma per l'urto fortissimo contro la persona dell’attrice.

3. — Essendo quindi solo da ritenersi in colpa, il convenuto deve all’attrice pieno risarcimento.

a) Il quale comprende anzitutto le spese di cura, che il giudice di primo grado cifra, in conformità degli atti, a 3462 fchi. 70.

Il patrocinatore del convenuto, pur non contestando quest’importo come tale, vorrebbe dedurne le spese fatte dall’attrice in occasione della sua cura à Montana-Vermala, che ritiene del tutto superflua, anzi costituente spesa di lusso. Ma questa obbiezione non è assodata in fatto. La questione avrebbe dovuto essere chiarita in occasione della perizia, il che non avvenne. $e poi si considera che secondo il referto del DT Roux, l’infortunio diede origine a dei turbamenti nervosi assai gravi una cura in luogo tranquillo, di clima mite e costante, non pud essere ritenuta superflua e suntuosa.

b) Dall'importo di 3462 fchi. 70 ammesso dal giudice di prime cure, l’istanza cantonale ha dedotto il conto del marito per il di lui viaggio e breve soggiorno a Locarno, subito dopo l’infortunio, asserendo che dette spese non erano state determinate dalle conseguenze dell’infortunio. L’argomento non vale. Se l’infortunio non fosse avvenuto, il marito della sinistrata non si sarebbe recato à Locarno. In presenza di un sinistro che, sull’inizio poteva venir considerato anche più grave di quello che fu, egli ha adempiuto ad un suo obbligo morale andando a visitare la moglie all’ospedale di Locarno. Nondimeno questa Corte prescinde dal prendere in considerazione questa posta di 258 fchi. 40, perchè ildiritto di farla valere spettava al marito solo, il quale, invece, non si è portato attore. Su questo primo punto si giunge quindi alla conferma del giudizio dell’istanza cantonale e ammette un risarcimento di soli 3209 fchi. 30.

4. — Rimane da esaminare la pretesa sollevata dall’attrice per incapacità totale transeunte (un anno) e per incapacità parziale definitiva (il 20%).

a) Sul primo punto, questa Corte conferma il giudizio querelato, che ha accordato all’attrice un risarcimento di 1500 fchi. Non solo per i motivi ivi esposti e cui si fa riferimento, ma anche per il riflesso, che per un lasso di tempo assai lungo dopo l’infortunio l’attrice fu assente da casa per necessità di cure causate dall’infortunio. Essa non potè quindi durante questo tempo, spiegare nessuna attività nella famiglia, neppure per dirigerla, regolare le spese, sorvegliare la domesticità, ecc., con scapito evidente dell’economia domestica. È poi anche ammissibile, 102 Obligationenrecht. N°9 15.

perchè conforme all’andamento ordinario delle cose, che in questo tempo le famiglia Morton dovette ricorrere a .maggiori aiuti, come ritiene l’istanza cantonale. Rispetto a questo titolo di danno, potrebbesi forse chiedere se non spettava al marito, anzichè all’attrice, la qualità per farlo valere, avvegnacchè, di regola, la spese dell’economia vanno a carico del marito. Ma la questione non fu prospettata sotto quest’aspetto.

b) Quanto al risarcimente par incapacità parziale del 20% si osserva :

Il Pretore ha ammesso un indennizzo per il danno che deriverà all’attrice in futuro di 7290 fchi., calcolandolo in base ad una perdita annua di guadagno di 600 fchi. Il Tribunale di Appello ha eliminato questa posta, asserendo che l’attrice non esercita nessuna professione e non ha mai lavorato a scopo di lucro. Queste constatazioni di puro fatto vincolano il Tribunale federale. Nondimeno questa Corte opina che all’attrice spetti, per principio, un risarcimento anche per questo titolo. Il giudice cantonale non esclude che l’attrice, pur, come sembra, essendo in buone condizioni finanziarie, non si sia occupata, prima dell’infortunio, almeno in parte, dell’azienda domestica e che il suo contributo all’attività della o delle persone di servizio non ne sia oramai definitivamente minorato, soprattutto per i disturbi psichici constatati dalla perizia, che necessiterebbero, anche per l’avvenire, cure speciali e quindi assenze dell’attrice più o meno prolungate.

Del resto, anche ritenendo che attualmente l’attrice fa parte d’una famiglia non solo benestante, ma ricca e, non esercitando essa nessuna professione od attività lucrativa, non possa parlarsi di perdita attuale di guadagno in senso proprio, non per questo non potrebbesi negarle ragione a risarcimenti. La questione dell’indennizzo per infortunio di una donna maritata, che non escercita professione propria limitandosi a spiegare una certa attività nell’economia domestica, à vessata (v. nella Revue suisse de jurisprudence, 1930, fascicolo 8 l’articolo Dr Th. Weïss su questa questione e, principalmento, la recentissima sentenza del Tribunale cantonale di $S. GALLO, ivi citata). Ma il testo stesso dell’art. 46 cp. 1 CO, che parla, in modo generico, di danno per diminuzione della capacità al lavoro (Arbeiïtsfähigkeit) e non d’impedimento alla capacità di guadagnare (Erwerbsfähigkeit), permette al giudice di tener conto dell’eventualità di una diminuzione o di una cessazione della capacità al lavoro per il futuro, per possibile mutamento delle condizioni economiche del danneggiato, che potrebbero obbligarlo ad esercitare una professione, un mestiere od altra attività Ilucrativa (v. von Tuge, commento al CO p. 78 ss. e l’articolo precitato). Ond’è che questa Corte ripristina su questo punto il giudizio del Pretore, che ritiene equo e conforme alle circostanze e riconosce quindi all’attrice, per minorata possibilità permanente al lavoro, un indennizzo di 7296 fchi.

5. — $i accede al giudizio cantonale per quanto s’attiene all’attribuzione di un risarcimento per torto morale. Risulta della perizia che l'infortunio fu grave, la ferita e le cure dolorose, che gravi sono pure le sue conseguenze. L’attrice resterà per sempre claudicante e questa minorazione fisica ne offende il morale, la deprime ed è, come constata il perito, la sola causa dei disturbi nervosi, da lui constatati, di carattere duraturo.

Un indennizzo per riparazione morale di 3000 fchi. sembra à questo giudice, cui spetta la facoltà di fissarlo liberamente tenendo conto delle particolari condizioni del caso (art. 47 CO), conforme alle circostanze.

6. — Il danno risarcibile consta dunque delle seguenti somme :

1) Per cure, spese mediche e farmaceutiche fchi. 3 209.30 2) Per incapacità totale transeunte . . . » 1 500.— 3) A titolo d’incapacità parziale permanente » 7 296.— 4) Per torto morale . . . . . . . . . . » 3 000.— Totale . . . . . fchi. 15 005.30 arrotondato in 15 000 fchi.

104 Obligationenrecht. No I6, Il Tribunale federale pronuncia :

A Ïl ricorso del convenuto è respinto ; quello dell’attrice ammesso nel senso che la somma dovutale dal convenuto è fissata a 15 000 fchi. coll'interesse del 5° dalla data della petizione.

16. Urteïl der I. Zivilabteilang vom 10. März 1981 i. S. Baugenossenschaft Rodtmattstrasse-Militärstrasse gegen Eichin und Brändli.

Werkhaftung OR Art. 58.

Mengelhafte Anlage eines Badezimmers mit geringem Rauminhalt, ohne Ventilation und chne hinreichende Isolierung des Kamins. Bedeutung gleicher Anlagen und der baupolizei. lichen Genehmigung. Kausalzusammenhang (Erw. 2).

Mitverschulden der durch Kohlenoxyd Vergifteten, die in fiebrigem Zustand ein Bad nahm ? Berücksichtigung der . Umstände (Erw. 3).

Versorgerschaden des Kindes aus geschiedener Ehe (Erw. 4).

À. — Emma Eichin, geschiedene Brändli, bewohnte mit ihrem am 28. Mai 1928 geborenen Kinde Anita Brändli im 1. Stock des der beklagten Baugenossenschaft gehôürenden Hauses Rodtmattstrasse 21 in Bern seit 1. August 1928 eine Zweizimmerwohnung mit Küche und Badezimmer. Samstag den 2. März 1929 abends bereitete sie sich in erkältetem Zustand ein Bad. Am andern Morgen, Sonntag den 3: März 1929, hôrten die Mieter das Kind Anita andauernd weinen. Da die Wohnung nicht geôffnet wurde und ein Unglück zu befürchten war, rief man die Polizei, welche eindrang und Frau Eichin leblos und nur mit einer Bademütze bekleidet in der mit Wasser gefüllten Wanne fand. Der sofort herbeigerufene Gerichtsarzt stellte den Tod fest und kam gestützt auf seine Erhebungen und auf die Sektion der Leiche zum Ergebnis, dass Frau Eichin infolge einer Kohlenoxydvergiftung in der Badewanne ertrunken sei. Der Professor der gerichtlichen Medizin, Dr. Dettling, ten, auf das in den Erwägungen zurückzukommen ist.

Die am 12. August 1896 geborene Emma Eichin hatte sich am 20. September 1927 in Basel mit Walter Brändli verheiratet. Aus dieser Ehe war das erwähnte Kind Anita hervorgegangen. Die Ehegatten waren schon am 24. November 1828 durch das Amtsgericht Bern wieder geschieden worden. Das Mädchen war der Mutter zur Pflege und EÉrziehung zugesprochen und es war der Vater gemäss gerichtlich genehmigter Vereinbarung verpflichtet worden, einen Beitrag von 75 Fr. bis zum zurückgelegten 5. und 100 Fr. bis zum 20. Lebensjahr an die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung zu entrichten. Brändli war seiner Unterhaltungspflicht jedoch vor und nach dem Tode seiner geschiedenen Frau nicht nachgekommen. Eine von der Amtsvormundschaft I Bern eingeleitete Betreibung mit Lohnpfändung hatte zu einem Verlustschein für den ungedeckten Betrag geführt.

B. — Über die Anlage des Badezimmers und den darin angebrachten Gasbadeofen «Piccolo », kleines Modell, erstattete Ingenieur Maurer, Chef der Installationsabteilung des städtischen Gaswerkes in Bern, der unmittelbar nach der Entdeckung des Unfalles auf das Lokal gerufen worden war, einen Bericht, in dem er folgende Ursachen angibt :

1) eine zu eng bemessene und aus ungeeignetem Material bergestellte Steigleitung, 2) einen durch die starke Kälte beeinträchtigten Auftrieb in die Kaminrohrleitung, 3) die Abzugsbehinderung in der Steigleitung auf der Hôhe des zweiten Stockwerkes, 4) das Fehlen einer kontinuierlichen Belüftung des verhältnismässig kleinen Baderaumes,

5) das Fehlen von Zug-, Rückstau- und Windeinfallsicherungen, das ganz besonders zu Beginn der Brenndauer, bei ungefähr 6 Grad Kälte, eine Stauung der Abgase, eine unvollständige Gasverbrennung, Russen und einen Rückstau giftiger Gase direkt in Baderaum und Badewanne bewirkt habe.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 47 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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