Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

57 III 26

9. Sentenza del 7 febbraio 1931 in causa Fischer.

La violazione di norme internazionali concernenti la notificazione di atti esecutivi all’estero, li investe di nullità assoluta ed insanabile.

Zustellun gén von Betreibungsurkunden, die in Verletzung internationaler Vorschriften im Ausland erfolgen, sind unheilbar niehtig. SI

La notification d’actes de poursuite faite è l’étranger en violation des règles internationales est absolument nulle.

. A, — Il 5 settembre 1930 l’automobile di Giuseppe Adolfo Fischer, cittadino germanico domiciliato in Magonza scontratasi con quella di Cesare Giudici in Giornico, fu sequestrata dietro domanda di quest’ultimo, a garanzia di guasti che il sequestrante pretendeva avesse causato alla sua macchina. Per averne la libera disposizione, Fischer dovette depositare presso il Comando della gendarmeria di Bodio la somma di mille marchi, su cui Giudici otteneva in seguito regolare sequestro, in base al quale iniziava l’esecuzione N. 24095 (Ufficio di Leventina) per il pagamento d’un indennizzo di 2200 fchi. ed accessori. Tanto il verbale di sequestro del 23 settembre 1930 che gli atti esecutivi successivi (precetto esecutivo del 29 settembre 1930) furono inviati al debitore in Magonza a mezzo di lettera raccomandata. Senonchè, entrata l'esecuzione nella fase del pignoramento eseguito il 31 ottobre e notificato a mezzo postale il 4 novembre al debitore, questi, con ricorso del 30 novembre, domandava all'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino l’annullamento di tutta l'esecuzione N. 24095 per irregolarità della notifica dei relativi atti.

Sachverhalt

B. — Con decisione 12 dicembre 1930 l’Autorità cantonale di Vigilanza respingeva il gravame per causa di tardività, poichè, anche nei confronti deil’ultimo atto notificato al debitore il 14 novembre 1930 (v. verbale di pignoramento), esso era fuori termine.

C. — Donde l’attuale ricorso inoltrato nei termini e nei modi di legge.

Considerando în diritto :

1. — Secondo gli art. 1-3 combinati coll’art. 6 della convenzione internazionale dell’Aja 17 luglio 1905 sulla procedura civile, la notifica di atti scritti di natura 28 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 9. procedurale (ai quali appartengono anche gli atti esecutivi), può avvenire per il tramite della posta solo quando lo Stato, sul cui territorio la notifica deve venir fatta, non faccia opposizione a questo modo di procedere. © La Germania vi ha fatto opposizione (v. circolare N. 4 del Tribunale federale del 12 giugno 1913): la notificazione di atti esecutivi a destinatari residenti in Germania non può quindi avvenire che per mezzo delle autorità germa-. niche competenti (v. per i particolari la suddetta circolare N. 4). o 2. — Con sentenza 17 giugno 1918 nella causa Sutter (RU Vol. 44 p. 75 ss.), questa Corte ha giudicato, che la violazione di norme internazionali concernenti il modo di notificazione di atti esecutivi non investe le notifiche irregolari di nullità assoluta e radicale, ma, per quanto riflette i loro effetti nella Svizzera, le rende solo annullabili dietro ricorso, da inoltrarsi entro il termine usuale di 10 giorni in conformità della LEF. Nel caso attuale essendo il ricorso stato inoltrato molto tempo dopo che il precetto esecutivo e gli altri atti esecutivi erano stati comunicati per posta al debitore, a ragione l'istanza cantonale, basandosi sulla sentenza precitata, avrebbe respinto il gravame per causa di tardività.

3. — Senonchéè, il principio enunciato nella sentenza 17 giugno 1918 (che non riflette, del resto, la comunicazione di 2*ti esecutivi in Germania, ma in Italia, la quale non sì è opposta espressamente alla notifica mediante la posta), non resiste ad esame più accurato della questione.

a) Se, come non è dubbio, allo Stato estero (in concreto, la Germania), dev’essere riconosciuto il diritto di stabilire in qual modo, per esser valide, debbano farsi sul suo territorio le notifiche di atti giudiziari ed esecutivi di altri Stati, non è logico di concedere allo Stato mittente (in concreto, la Svizzera) la facoltà di dichiararle regolari, per il proprio territorio, purchè solo siano avvenute nella forma voluta dalla legge propria (svizzera). La notifica di documenti all’estero costituisce un atto che oltrepassa la giurisdizione svizzera : essa non è perfetta colla consegna dell’atto alla posta svizzera, ma ancora occorre — e questo ne costituisce l’elemento essenziale — che l’atto sia consegnato al destinatario all’ estero. Se quindi le Stato estero, come ha fatto la Germania, dichiara di non ritenere valida ed operativa di effetti la consegna a mezzo posta, anche per plico raccomandato, è ovvio che la Svizzera non può validamente, nei confronti della Germania, servirsi di questo mezzo di trasmissione. Tanto meno, essa potrà prescrivere alla posta estera (come ha fatto per la posta interna, in ispecie per i precetti esecutivi e gli avvisi di fallimento), quale forma speciale debba osservare per la notificazione di atti esecutivi. La legge svizzera stessa, che nell’art. 66 op. 3 LEF dichiara anzitutto le « autorità del luogo » competenti per procedere alle notifiche all’estero, stà a conforto di quanto sopra. E se, in secondo luogo, quel disposto accenna a quest’uopo anche alla « posta estera », ciò suppone che le autorità estere non si oppongano a che le loro poste assumino questo compito. Ove tale opposizione sia stata fatta — come dalla Germania — la notifica a mezzo posta, cui l’art. 66 accenna, è senz'altro esclusa ed essa deve avvenire « per mezzo delle autorità del luogo », secondo le norme da esse stabilite. b) Per quanto specialmente concerne la notifica di un precetto esecutivo occorre rilevare, ch’essa costituisce une diffida officiale a persona residente all’estero di « fare » : di pronunciarsi cioè su di una domanda di pagamento. Questa diffida involve delle conseguenze di diritto che possono essere molto gravi. In altri termini: La notifica di un precetto esecutivo è indubbiamente atto ufficiale

di sovranità statale, con cui il preteso debitore vien coattivamente astretto a fare alle autorità svizzere una dichiarazione concernente una pretesa, colla conseguenza che, in caso d’omissione, la pretesa sarà ritenuta fondata. Non è dunque contestabile, che con una diffida di siffatta natura non si tocchi alla sovranità territoriale dello Stato estero, cui deve quindi essere riconosciuta la facoltà di 30 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 9. sottoporre la validità di tali diffide, per i propri attinenti, all'adempimento delle formalità da esso volute.

c} Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, le notifiche in discorso (ed anzitutto quella del precetto esecutivo) non avvennero in conformità della legge svizzera e tanto ineno secondo il modo voluto dalla Germania. Esse crano dunque invalide.

— 4. — Ammettendo che il vizio originale, di cui quelle notifiche sono affette, possa essere sanato per il decorso infruttuoso del termine di ricorso, si dichiara implicitamente, che le notificazioni illegali e quindi inoperative, abbiano potuto, almeno in un senso, spiegare nondimeno effetti giuridici : nel senso cioè di dare vita ad un termine di ricorso (del ricorso previsto dalla LEF alle Autorità di Vigilanza) ed all’obbligo di conformarsi ai requisiti cui la legge svizzera sottopone l’esercizio di questo rimedio di diritto. Questa conseguenza non può essere ammessa. Come una citazione illegale davanti al giudice non diventa regolare per il trapasso infruttoso del termine ad impugnarla, nè toglie, a chi è condannato in contumacia in altro Cantone, la facoltà di sollevare davanti al giudice il rigetto dell’opposizione, l'eccezione di citazione irregolare (art. 81 LEF), così l’omissione del ricorso di diritto esecutivo non può privare il destinatario di sollevare, in ogni tempo, l’eccezione dell’illegalità della notifica. La notifica deve ritenersi come ron avvenuta e ciò essendo non può essere neppure presunto, che il destinatario abbia avuto conoscenza del documento consegnatogli per via illegale. Invano, a dimostrare siffatta conoscenza, si ricorrerebbe ad un'attestazione delle poste germaniche : tali attestazioni sarebbero prive affatto di valore, perchè ‘rilasciate da uffici, che, trattandosi di un modo di notifica vietato, agirebbero contrariamente alla volontà del legislatore cui soggiaciono. È bensi vero, che questa Corte ha, nei rapporti interni, ammessa, in qualche caso, la presunzione di conoscenza dell’atto notificato : quando cioè sia stato dimostrato, in modo ineccepibile, che esso era pervenuto al destinatario, quantunque per via irregolare. Conse- . guentemente, la pratica di questa Corte ha in tali casi anche ammesso, che la notifica era diventata valida per. il decorso infruttuoso del termine di gravame. Ma da ciò non segue, che tali criteri possano essere senz'altro applicati nei rapporti coll’estero per notificazioni avvenute in modo incompatibile colla volontà del legislatore estero. A sussidio della tesi contraria non gioverobbe invocare le decisioni nominate nel giudizio di questa Corte più sopra menzionato (RU 44 III p. 78). Se ivi si fa riferimento alle due decisioni pubblicate nella RU 38 I p. 188 e 335, 36 I p. 158, occorre

rilevare, che le sentenze, di cui alla RU 38 I p. 188 e 335 non trattavano ex professo dell’odierna controversia, sibbene di questione affatto diversa, quella concernente la competenza dell’ufficio per ragione di territorio (art. 46, cp. 1 LEF). La sentenza pubblicata nella RU 36 I 158 non concerneva, neppure lontanamente, una questione di notifica. E neanche potrebbesi far capo alla sentenza , pubblicata nella RU 25 I p. 19, ed altre analoghe, le quali concernono la notifica di atto esecutivo a rappresentante del debitore privo di veste. Nel caso in esame trattasi invece di sapere, se sia stata fornita, in modo ineccepibile, la prova che il debitore residente all’estero abbia ricevuto in modo regolare gli atti esecutivi in discorso e, anzitutto, il precetto esecutivo, che stà alla base dell’esecuzione. La risposta è negativa. Non potendosi, come si è rilevato, far capo, a quest’uopo, ad eventuali dichiarazioni della posta germanica, manca ogni e qualsiasi dimostrazione che il precetto esecutivo in discorso sia pervenuto regolarmente a cognizione del debitore.

Non è infine superfluo di ricordare, che, in un caso analogo, la Corte di diritto pubblico del Tribunale federale si è chiarita in favore della tesi qui esposta. Nella sentenza del 19 ottobre 1923 in causa Reboul (RU 49 I p. 546 ss.), quella Corte dichiarava, che l’inosservanza delle forme di notifica per l'estero non può avere, per il destinatario, alcuna conseguenza giuridica dannosa e che il termine 32. Schuldbetfeibungs- und Konkursrecht. No 10.

per ricorrere contro la notifica non può avér inizio se non dopo che essa sia stata rinnovata in modo corretto ,: (efr. anche la sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo, . pubblicata in « Blatter fiir ziircherische Reehtssprechung » vol. XVII, 1918 N. 146 ; v. pure la recente decisione della Camera federale Esecuzioni e Fallimenti nella causa Città di Vienna RU 56 ITI p. 202 ss.)..

5. — Da quanto precede risulta che il procedimento esecutivo diretto contro il ricorrente mancando di base legale, cioè di un precetto esecutivo validamente notificato, l'esecuzione N. 24095 dev'essere annullata in toto.

La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia ; Il ricorso è ammesso,

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 81 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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