Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

62 I 227

46. Sentenza del 6 novembre 1936 nella causa Monico c. Ticino.

La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola che alcuni casí nettamente definiti di doppia 1mposizione delle agenzie e non sì può quindi dedurne una norma per i casì di doppia imposizione non previsti in essa come ad cs, quello rizsultante dal fatto che la legge tributaria ticinese sottópone entro certi limiti all’imposta cantonale gulla sostanza e sulla rendita anche 1 redditi e i capitali dei ticmnesi residenti all’estero.

Estratio dat falt.

Faits

A. — A. e R. Monico, cittadini ticinesìi oriundi di Dongio s0no domiciliati da molti anni a Londra ove esgercitano un'attività commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha ass0ggettati all’imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita sugli stabili da essì posseduti nel Cantone e 80 E fehi. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando Vart. 17 lett. a della legge tributaria ticinese, il quale Prescrive :

« Sono tenuti al pagamento dell’imposta sulla sostanza e gulla rendita :

a) coloro che s0ono domiciliati nel Cantone.

$ I ticinesi residenti all’estero inscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi s0no considerati come domiciliati. L’imposta sgulla rendita delle professioni, delle industrie e dei commerci da essi egercitati all’estero, sarà percepita soltanto per la metà del 8suo ammontare. »

A. e R. Monico ricorrevano contro questa tassazione domandando che fosse limitata agli stabili posseduti nel Cantone. À sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalità inglese e di poter quindi invocare la convenzione conchiusa 1 17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna 228 Staatarecht.

« allo scopo di evitare certi cas1 di doppia imposìizione » fra i quali sí deve comprendere quello risultante dal fatto che essì, pur essendo domiciliati a Londra, erano ass0ggettati per i capitali e la rendita all’imposta anche nel Cantone Ticino.

B. — Con decisione 25 marzo 1936 la Commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta ha respinto 11 gravame. dichiarando che la convenzione internazionale invocata dai ricorrenti non era applicabile alla fattispecie.

C. — Alfredo e Riccardo Monico hanno interposto un ricorso di diritto pubblico con cui domandano al Tribunale federale l’annullamento della decisione 25 marzo 1936 e l’esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste loro dal fisco ticinese per l’anno 1935. A sostegno di queste domande i ricorrenti adducono che l’opinione dell’autorità cantonale secondo cui la convenzione anglo-svizzera del 17 ottobre 1931 non si applicherebbe ad essi è erronea. Essi possiedono anche la nazionalità inglese ed abitano a Londra, dove geriscono un’azienda commerciale e pagano le imposte, tornando nel Cantone Ticino golo intermittentemente per brevi periodi di vacanze, senza esercitarvi nesgsuna attività commerciale. L’art. 17 LTC che, nonostante il domicilio all’estero, li assoggetta all’imposta sulla sostanza mobile e sulla rendita nel Cantone, è incompatibile coll’art. 2 della suddetta convenzione, il quale vieta la doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e la Gran Bretagna.

Lo Stato del Cantone Ticino ha proposto il rigetto del TÍCOTSO,

D. — Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale delegato all’istruzione della causa chiedeva al Dipartimento politico federale dei chiarimenti sulla portata della convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanto riguarda la fattispecie. Dalla risposta in data 23 ottobre 1936 del Dipartimento risulta segnatamente che la convenzione mira soltanto ad impedire la doppia imposta im ciliata in uno degli Stati contraenti possiede nell’altro un’agenzia. Invece essa non s1 applica nel cas1 in cui l’imposizione del contribuente nell’altro Stato non è che il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai rapportì economici creati da un'agenzia, ma dal vincoto personale della nazionalità. Gli Stati contraenti non avevano potuto intendersì su una definizione comune del concetto di domicilio delle persone fisiche e, per ognuno di essì, questa nozione restava quindi definita dalla legge nazionale. Si era per errore che nel catalogo, annesso alla convenzione, delle imposte svizzere alle quali era applicabile l’art. 2, erano enumerate anche le tasse comunali ticinesì di fuocatico, testatico e personale che avevano una base Ppersonale e non economica. Il catalogo in questione non aveva però carattere convenzionale e sarebbe stato modificato nella prossima edizione coll’eliminazione delle Pprefate tasse.

Considerando in diritto :

I ricorrenti adducono che la doppia imposizione risultante dal fatto che, nonostante il loro domicilio a Londra, ess1 s0no0 assoggettati all’imposta ticinese sulla rendita e sulla sostanza, è vietata dalla convenzione anglo-svizzera del 17 ottobre 1931. Quest’opinione non è fondata. II tenore di questa convenzione, 1l suo titolo stesso, il preambolo da cui è preceduta in cui è detto che i contraenti s0no « animati dal desiderio di conchiudere una convenzione allo 8CoPpo di esentuare reciprocamente, in certi casì, da imposizione 1 redditi o i benefici realizzati da agenzie e di facilitare in questo modo la conclusione di una convenzione generale al fine di evitare la doppia imposizione », il suo istoriato (cfr. il Messaggio del Consiglio federale, F. F. ed. trancese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch’essa regola unicamente âlcuni casí nettamente specificati di doppia imposizione. Nei riguardi della Confederazione questi cas! s0n0 indicati all’art. 2 della convenzione che concede, con alcune riserve, l’esonero da qualsiasi imposta 230 Staatarecht.

diretta. federale... cantonale e comunale sul reddito e gul Patrimonio « a tutti i redditi o benefici che una persona domiciliata nel Regno Unito e senza domicilio in Tsvizzera ritira direttamente o indirettamente da un’agenzia in Tsvizzera, come pure ai patrimoni posseduti 0 impiegati da questa persona in Isvizzera allo scope di realizzare questi redditi o benefici. » In concreto i ricorrenti, domiciliati in Inghilterra, non hanno un’agenzia in Tsvizzera ove, secondo le loro dichiaraZioni, non egercitano nesguna attività commerciale, e non Pos80n0 quindi preyvalersiì del disposto dell’art. 2.

Nè sí può inferire dal divieto d’imposizione dei redditi che una persona domiciliata in Inghilterra trae da un’agenzia in Isvizzera, che lo stesso divieto debba valere a fortiori anche per i redditi realizzati in Inghilterra da una persona domiciliata in quel paese : osta infatti ad una simile illazione la circostanza già rilevata che, colla convenzione 17 ottobre 1931, gli Stati contraenti non hanno, con deliberato proposito, inteso eliminare tutti i casì di doppia imposizione che poss0no sorgere nelle loro relazioni, ma solo quelli relativi alle agenzie. La convenzione non toglie dunque al Cantone Ticino la facoltà, sancita dall’art. 17 della legge tributaria cantonale che crea un domicilio fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all’estero inscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi, d’assoggettare, in virtù e nei limiti previsti da questa disposizione, i ricorrenti, suoi cittadini domiciliati in Inghilterra, all’imposta sulla sostanza e sulla rendita nel Cantone.

Ii Tribunale federale pronuncia :

TI ricorso è respinto.

47. Ansezug aus dem Urtell vom 6. November 1936 i. S. Wittmer gegen Daegs.

Arv. 2 Ziff. 2 des Vollstreckungsabkommens mit Deutschland. lichen Vertrag enthaltenen Gerichtstandsklausel. Sie gilt auch für Streitigkeiten darüber, ob der Vertrag wegen absichtlicher Täuschung unverbindlich sei und welche Ansprüche daraus für die getäuschte Partei entstehen. Die Ungültigkeit des Vertrages zieht nicht ohne weiteres die Ungültigkeit der Gerichtstandsvereinbarung nach sich.

4. — Am 24. Februar 1933 schloss der Rekursbeklagte Daege in Berlin mit dem Rekurrenten Wittmer, der in Bagel wohnt, einen Vertrag ab, wodurch jener sich verpflichtete, sich bei der Verwertung einer Erfindung des Wilhelm Hotz betr. eine automatische Zugsicherung mit Kapital zu beteiligen und zwar vorläufig mit ungefähr 70,000 Fr. Der Vertrag enthält folgende Klausel : « Als Gerichtstand ist zwischen uns Berlin vereinbart worden ». Der Rekursbeklagte bezahlte den erwähnten Betrag und sPpäter noch weitere 10,000 RM. Im Dezember 1934 erhob er vor dem Landgericht in Berlin Klage auf Zablung von 82,000 Fr. gegen den Rekurrenten und vier andere Personen. Er machte geltend, dass er durch Betrug der Beklagten zur Beteiligung bei der Verwertung der Erfindung veranlasst worden sei. Der Rekurrent und die übrigen Beklagten, die sich am Verfahren beteiligten, erhoben die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit des Landgerichtes Berlin. Dieses erklärte sich jedoch für die Klage gegen einzelne Beklagte, darunter den Rekurrenten, zuständig. Es verpflichtete am 2. Januar 1936 den Rekurrenten und einen andern Beklagten, dem Rekursbeklagten als Gesamtschuldner 70,000 Fr. Schadenersatz zu bezahlen, indem es davon ausging, dass Betrug vorliege.

Der Rekursbeklagte leitete für die Forderung von 70,000 Fr. nebst Zins zu 5 % seit 14. Juni 1936 in Basel die Betreibung ein gegen den Rekurrenten. Nachdem dieser Rechtsvorschlag erhoben hatte, gewährte das Dreiergericht des Kantons Basgel-Stadt dem Rekursbeklagten auf Grund des Urteils des Landgerichtes Berlin am 17. August 1936 die definitive Rechtsöffnung.

B. — Gegen diesen Entscheid hat Wittmer die staatsrechtliche Beschwerde ergriffen mit dem Antrag, er sgei

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur les télécommunications, Art. 17 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2002, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 juillet 2010, 1 septembre 2017, 1 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 septembre 2023 et 1 juin 2026.

Cité dans