64 I 303
302 Verwaltungs- und Disziplinarrrechtspflege.
eher darin, dass: die vollständige Befreiung des Militärwesens des Bundes von jeder kantonalen Bestouerung, inbegriffen die 'Handänderungssteuern, von jeher als selbstverständlich und keiner Erläuterung bedürftig gegolten hat.
Fatti
A. STAATSRECHT — DROIT PUBLIC ————— —-— I. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITTION 53. Bentenza 14 ottobre 1938 nella causa Schmid contro Cantone Ticino, Soggiace all’art. 46 cp. 2 CF la cosiddetta « tassa di soggiorno cantonale » istituita coi decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino ?
4A. — Con decreto legislativo 15 gennaio 1935 il Gran Consiglio del Canton Ticino istituiva una tassa di soggiorno ‘cantonale. Secondo l’art. 1, essa è destinata a promuovere l’industria turistica del Cantone. In virtù dell’art. 2 sono tenuti al pagamento di questa tassa tutti gli ospiti di alberghi, pensioni, cliniche private, appartamenti o camere ammobigliate. La tassa sarà portata in conto dall’albergatore o datore di alloggio all’ospite, e le somme incassate per questo titolo saranno versate mensilmente all'ente turistico locale (art. 3). La tassa è di centesimi 25 per pernottamento ; è ridotta a centesimi 10 nelle località di poca importanza turistica (art. 5). I proventi della tasa di soggiorno dovranno essere destinati esclusivamente ad opere concernenti lo sviluppo turistico della località (art. 6). Le « Pro loco » verseranno il 20 % delle tasse di soggiorno all’Associazione cantonale per il turismo, che, a” sensì dei propri statuti, utilizzerà detti importi pel promuovimento del turismo nel Cantone in generale (art. 7).
AS 64 I —- 1938 20
Un decreto legislativo 30 giugno 1936 aumentava a centesimi 15 la tassa pel pernottamento in località di poca importanza turistica.
B. — Edgar Schmid pernottò, dal 20 al 21 agosto 1938, nell’Albergo Monte Prosa sul San Gottardo. Gli furono conteggiati 15 centesimi a titolo di tassa officiale di s0ggiorno, ch'egli pagò protestando.
In data 22 agosto sí aggravava per doppia imposta al Dipartimento delle finanze del Canton Ticino, il quale, 1 27 agosto, rispondeva che la tassa in questione era legale, poiché regolarmente prevista dall’art. 5 dei suddetti decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936.
C. — Schmid ha inoltrato tempestivamente al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico, chiedendo che gli art. 1-5 del decreto legislativo 15 gennaio 1935 concernente l’istituzione di una tassa di s0ggiorno cantonale, come pure il decreto legislativo 30 giugno 1936 modificante l’art. 5 suddetto, siano annullati siccome contrari all’art. 46 cp. 2 CF, e che il Cantone Ticino sía pertanto condannato a restibuire la tassa di soggiorno di centesimi 15 riscosa a torto il 21 agosto 1938, oltre fr. 1,20 per 8Ppese Ppostali. Il ricorrente fa valere in sostanza quanto segue : Come risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la contribuzione impugnata è un’imposta, alla quale torna quindi applicabile il divieto sancito dall’art. 46 cp. 2 CF. E’ un’'imposta che colpisce la totalità della sostanza e del reddito. E’ bensì vero che il ricorrente è imposto a Zurigo perché ivi ha il suo domicilio, mentre l’imposta percepita in virtù del decreto impugnato tien conto di un s80ggiorno provvisorio nel Canton Ticino. Ma le due imposte s80n0 economicamente identiche nel sensgo che ambedue debbono esgere pagate col reddito, e ciò basta per dar luogo ad una doppia imposta (RO 49 I 533). Il principio della sovranità fiscale esclusiva del cantone, ove il contribuente è domiciliato, vale anche quando, come ne! fattispecie, l’imposta è impiegata a 8Ccopi determinati (RO 63 I 156). Se l’imposta in questione è dichiarata ammissibile, anche altri cantoni cercheranno di porre rimedio alle loro difficoltà finanziarie istibuendo un’imposta di soggiorno probabilmente più elevata.
Considerando in diritto :
1. — L'importo di centesimi 15 mess0 a carico del ricorrente pel suo pernottamento nell’Albergo Monte Prosa è una prestazione che in tedesco 81 suole designare col nome di « Kurtaxe ». Essa è riscosa &@ favore delle « Pro loco », 1 cu compito è quello di promuovere lo sVviluppo turistico, ed è quindi adoperata in particolare per opere destinate a rendere gradevole il soggiorno ai turisti. Le « Pro loco » s0no raggruppate nell’Associazione cantonale pel turismo ed hanno un carattere semiofficiale.
2. — Col ricorrente devesií ammettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RO 47 I 299; 63 I 152e seg.), ci sì trova in presenza non di una tassa nè di un cosiddetto contributo (Vorzugslast), ma di un’imposta.
Ciò ammess0, non ne segue però che una tale imposta sia impugnabile in virtù dell'art. 46 cp. 2 CF. Il divieto sancito da questo articolo non sì applica a tutte le imposte. Ess0 abbraccia le imposte generali sulla sostanza, sul reddito, gul guadagno proveniente dal lavoro, come pure le imposte personali e le imposte di successione, e 81 estende anche a quelle contribuzioni che sostituiscono queste imposte o le completano (RO 50 I 191/192; 25 I 197; 26 I 277 ; 46 I 415 ; 63 I 156 e seg.). Invece, per quanto riguarda le imposte speciali, devesiì ogni volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al divieto sancito dall’art. 46 ep. 2 CF. Così la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto contrario all’equità che, pel medesimo veicolo e pel medesimo tempo, sí riscotesse in più cantoni l’imposta eulle automobili (RO 44 I 11 e seg.).
3. — Nel caso concreto ci sí trova in presenza di una tipica imposta speciale riscossa ad uno scopo determinato che è nell’interesse del contribuente. L’importo è tenue. Eesa sí basa sul proyvisorio soggiorno di un turista in un 306 Staaterecht.
albergo, ed in particolare sul 8uo pernottamento, adunque 8u una situazione di fatto che non può verificarsi contemporaneamente 11 più di un cantone. Non sí vede pertanto Ila necessità di stabilire una limitazione intercantonale. Del resto, questa Corte, statuendo il 10 novembre 19383, gul ricorso Árnet c. Spiez, ha pronunciato che l’art. 46 cp. 2 CF non è applicabile a contribuzioni della natura della « Kurtaxe ». Non vi è motivo di scostarsiìi in concreto da questa giurisprudenza. E 4. — Quanto sopra sì riferisce all’imposta come fu applicata nei confronti del ricorrente quale ospite di un albergo. Debbono invece essere riservati i casì in cui Vimposta messa a carico di ospiti di alberghi, di pensioni od appartamenti ammobiliati assumesse, 8econdo le circostanze e specialmente avuto riguardo all’importo, il carattere di un’imposta di soggiorno, che è surrogato dell’imposta ordinaria, alla quale poss0no essere soggetti soltanto i domiciliati (RO 46 I 413 /414).
5. — Nel suo ricorso di diritto pubblico Schmid invoca unicamente una violazione dell’art. 46 ep. 2 CF.
TI quesito di sapere se l’imposta in parola, pel fatto che certe categorie di persone ne s0no esonerate (v. art. 1 del Regolamento di esecuzione 8 settembre 1936 e del Decreto esecutivo 23 settembre 1936 circa la tassa di s0ggiorno), sia in urto con l’art. 4 CF, può quindi restare indeciso.
Ti Tribunale federale pronuncia :- TI ricorso è respinto.
Gewaltentrennung, N9 54. 307 IT. GEWALTENTRENNUNG e ————————— SÉPARATION DES POUVOIRS 54. Ánuszug anus dem Urteil vom 18. November 1938 i. S. Einwohnergemeinde Aarburg gegen Aargan, Regierungerat.
Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde im Streit mit dem Staate darüber, ob eine bestimmte öffentliche Last den Staat oder die Gemeinde treffe.
Verletzung der Garantie der Gewaltentrennung durch eine Verordnungsvorschrift zu emem neuen, die wohnörtliche Armenfürsorge einführenden Gesetz, weil jene Vorsgchrift für einen Sonderfall die gesetzlich vorgesehene Übernahme der Unterstützung durch den Staat an Stelle der Heimatgemeinde ausNach Art. 82 der aargauischen Verfasgsung vom 23. April 1885 traf die Armenunterstützungspflicht die heimatlichen Ortsbürgergemeinden unter Mitwirkung des Staates, der ihnen an die betreffenden Lasten unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge (Zuschüsse) zu leisten hatte ; die nähere Regelung war der Gesetzgebung zugewiesen.
In der Volksabstimmung vom 5. Juli 1936 wurde eine abgeänderte Fassung dieses Verfassungsartikels angenommen, welche die Unterstützungslast für die im Kanton wohnenden Armen den Einwohnergemeinden unter Mitwirkung des Staates, für die ausserhalb des Kantons niedergelassenen (armen) Kantonsbürger dagegen « dem Staat » auflegt und über die Durchführung dieser. Grundsätze, die Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden und die Finanzierung der staatlichen Armenfürsorge ein Gesetz vorsieht (Absätze 2 und. 7).
Dieses Ausführungsgesetz (Gesetz über die ArmenfürsOTge) ist vom Volk gleichzeitig mit dem neuen Art. 82 KV angenommen worden. Es wiederholt im Abschnitt IV « Unterstützungspflicht » § 35 zunächst den Grundsatz,