Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

65 I 125

20, Sentenza del 12 luglio 1939 nella causa Antonio Sonvico e Iiteconsorti contro Edoardo Sonvieo.

L'art. 17 cp. 3 del trattato di domicilio e consolare conchwo tra VItalia e la Svizzera il 22 luglio 1868 non vieta una proroga di foro in virtù di un accordo unanime degli interessati.

Ark. 17 Abs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit Ttalien vom 22. Juli 1868 steht einer Verembarung sämtlicher Beteiligten über die Wahl eines andern Gerichtstandes nicht im Wege.

L'art. 17 al. 3 de la Convention d’établisgement eb consulaire entre la Suisse eb I’Italie, du 22 juillet 1868, n’exclut pas la validité d’un accord conclu entre tous les intéressés et portant prorogation de for. ' 4A. — Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia), ov’era domiciliato, Luigi Sonvico, di nazionalità italianá, istituendo con testamento olografo 30 novembre 1933 usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede universale suo figlio Edoardo.

Gli altri figli del de cujus, eccettuata Marina, e cioè Antonio, Ernesto, Orsolina, come pure gli eredi della predefunta figlia Florinda promovevano, in data 31 luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di Laura ed Edoardo Sonvico. Per giustificare la competenza del giudice adito, gli attori invocavano una convenzione del seguente tenore :

« Mendrisio 28 marzo 1935.

TI gsottoscritti Eredi del defunto Sonvico Luigi fu Giosuè dichiarano di eleggere come foro i Tribunali Ticinesi per ogni eventuale azione relativa alla succesgione dello stesso0 defunto Sonvico ed in relazione al suo testamento pubblicato presso la Pretura di Mendrisio in data 12 gennaio 1935 come da rogito N, 1442 del Notaio Ávv. Siro Mantegazza,

La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni eccezione. In fede : Laura ved. Sonvico ‘Sonvico Marina in Terzaghi

Sachverhalt

E. Sonvico ».

Con sentenza 11 luglio 1938 il Pretore di Mendrisio ammetteva parzialmente la petizione nei confronti di Edoardo Sonvico (nel frattempo la convenuta Laura Sonvico era decessa). Riguardo alla sua competenza, il giudice di prime cure osservava che, trattandosií di una vertenza relativa alla successione di un cittadino morto in Italia ove era domiciliato, i tribunali ticinesi sarebbero incompetenti a norma del trattato di domicilio e consolare concluso tra l’Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 ; ma che la loro competenza è data dalle dichiarazione 28 marzo 1935 dei convenuti, ritenuto che il diritto applicabile in concreto, ed anche su questo punto le parti sono d’accordo, sía quello italiano.

Tanto gli attori, quanto il convenuto sì aggravavano alla Camera civile del Tribunale di appello, la quale, con gentenza 9 maggio 1939, dichiarava incompetente il giudice ticinesge a conoscere dell’azione proposta, in sOstanza Per i seguenti motivi : La contestazione tra le parti è strettamente di natura successoria. Nei rapporti con l’Italia la Svizzera è vincolata dal trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta la guccessione il principio della legge del luogo di origine e la giuriesdizione dei tribunali rispettivamente sVIZzZert od italiani, secondo la nazionalità del de cujus (ark, 17 del trattato e art. IV del protocollo anness0). S1 tratta di una competenza particolare ratione materiae, che non Può essere prorogata dalla volontà delle parti, Potrebbesì obbiettare che al caso in esame non torna applicabile l’art. 17 del trattato, poichè il de cujus è morto in Italia, ov’era domiciliato. Ma anche se così fosse, la conclusione non potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione e la legge italiana s0no esgclusivamente applicabili alla SUCcCcessione di un 1taliano morto in Isvizzera, & maggior ragione esse debbono applicarsi nel caso in cui il defunto: era domiciliato in Italia.

C. — GH attori hanno interposto tempestivo ricors0- di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendol’annullamento della suddetta sgentenza, siccome in urtocol trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868 e contraria. all’art. 4 CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di frontead una competenza ratione loci, la quale è prorogabile: dalle parti.

Considerando in diritto :

Si tratta di una vertenza concernente la auccesgsione” di un italiano morto in Italia, ov’era domiciliato.

Ci sí chiede anzitutto se questo caso0 siía contemplato” dall’art. 17 cp. 8 del trattato di domicilio e consolare concluso tra l’Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868, Per una risposta negativa a tale quesito si può invocare che, dato il suo tenore, la norma di foro prevista dal suddetto articolo non. regola la questione della competenza. Per tutti i casí di contestazioni successorie che poss0n0- sorgere tra 1 cittadini dei due stati contraenti, ma sì. riferisce soltanto alle contestazioni relative alla succes-- gione di un italiano morto (e domiciliato) in Isvizzera 0- di uno svizzero morto (e domiciliato) in Italia.

D'altro canto però l’applicabilità del trattato potrebbe: sOostenersi ragionando « a fortiori » : gs l’art. 17 ep. 3 è applicabile già al cago in cui sì tratti di una successione: d’un italiano morto e domiciliato in Tsvizzera, a più forte: ragione ess0 è applicabile quando il de cujus è morto in Italia, ove aveva il suo domicilio.

Checchè ne siía, e cioè síi neghi o si ammetta l’applicabilità dell’art. 17 cp. 3 del trattato alle vertenze concernenti la successione di un italiano morto e domiciliato in Italia, la sentenza della Camera civile del Tribunale di appello va annullata.

E’ chiaro che se il trattato è inapplicabile, il Giudice 128 Staatarecht.

di appello l’ha violato, applicandolo a torto in concreto.

Ma anche se il travtato fosse per se stess80 applicabile, nel fattispecie quest’applicazione va esclusa pel tenore della proroga di foro sottoscritta dalla parte convenuta a favore degli attori. Infatti l’art. 17 cp. 3 del trattato italo-svizzero non significa che un tribunale incompetente non Ppossa essger reso competente da una convenzione delle parti : quando tutti gli interessati s0no d’accordo di rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale del de cujus, viene a mancare la necessità di sottoporre la guccessione ad un foro che può essere discomodo alla totalità degli eredi. Questa interpretazione appare tanto più giustificata in quanto il Tribunale federale, con sentenza 16 febbraio 1899, ha ammesso che l’art. 11 del trattato franco-sVizzero, il quale stabilisce che il tribunale sViZzero o francese incompetente a norma del trattato dovrà d’ufficio ed anche in assenza del convenuto rimandare le parti al giudice competente, non esclude una deroga in virtù di una convenzione tra le parti, ma significa soltanto che, ge non sì trova in presenza di una volontà delle parti che stabilisca la sua competenza, il tribunale incompetente secondo il trattato deve rifiutarsi di esaminare la controversia nel merito. Non sì vede perchè tale soluzione non debba valere anche per l’art. 17 cp. 3 del trattato italo-sVizzero.

Devesiì però avvertire che, annullando in virtù diquanto sopra lI’impugnato giudizio, non segue senz’altro la competenza dei tribunali ticinesi a pronunciarsi gul merito della contestazione in parola. La Camera civile del Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se questa competenza è data, astraendo dal trattato italosVIZZero del 22 luglio 1868.

' Tl Tribunale federale pronuncia : TI ricorso è ammesso e la querelata sentenza 9 maggio 1939 della Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino è annullata.

VITI. ORGANTSATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ——— ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRAIE

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