Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 21 décisions citantes n’a été analysée.

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48. Sentenza 2 novembre 1945 della II Corte civile nella causa Marconi c. Parrocchia e Comune di Comologno.

Art. 603 CC. La reasponsabilità solidale degli eredi per i debiti della successiíione è prevista soltanto nell’interesse dei creditori estranei all’eredità, per facilitare l’incasso dei loro crediti. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità.

Art. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden des . Erblassers, zur Erleichterung der Einforderung, besteht nur Zu ten von Gläubigern, die nicht ihrerseits Erben gind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden zur Auseinandersetzung über die Erbschaft.

Art. 603 CC : La responsabilité solidaire des héritiers pour des dettes du défunt n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers étrangers à la succession, en vue de faciliter le recouvrement des créances. Entre héritiers, la liquidation de Ia succession comprend aussi la répartition des dettes.

Ritenuto in faito : 4. — 1 31 maggio 1916, moriva a- Comologno Rosíina Marconi, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova 220 Erbrecht. N° 48, Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L’eredità rimase indivisa e la figlia continuò a vivere nella casa materna.

Il 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo Marconi, lasciando quali eredi la sorella Fiorina ed il fratello Silvio.

Il 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni, disponendo per testamento di alcuni legati ed istituendo eredi della sua rimanente sostanza il Comune e la Parrocchia di Comologno.

Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Parrocchia di Comologno, dall’altra, avendo deciso di procedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina Marconi, incaricavano dei relativi incombenti il notaio Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l’inventario della successione.

Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a Silvio Marconi il termine per promuovere causa.

E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi chiedeva che nell’inventario della ‘successíone di Rosina Marconi fosse isgcritto, tra l’altro, un credito di fr. 8177 per spese di manutenzione della casa materna sino al 31 maggio 1916, credito a favore dei fratelli Silvio e Gerolamo Marconi.

Sachverhalt

B. — Con sentenza 10 agosto 1944 Il Pretore respingeva questa domanda,

C. — Statuendo in data 25 gennáio 1945, la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino confermava, su questo punto, il giudizio pretoriale.

D. — Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l’altro, l’iscrizione di detto credito.

Consiîiderando in diritto :

1. — Il credito di fr. 8177 dipende da spese concernenti la casa materna, sopportate dall’attore e da suo dizione cantonale, pur ammettendo che queste spese 800 Provate, ha tuttavia dichiarato che il credito è prescritto poichè non era stato fatto valere nei confronti di Rosina Marconi allorchè era in vita, nè nei confronti della successione di lei.

Si deve riconoscere che questo modo di vedere della seconda giurisdizione cantonale è senz’altro fondato per quanto concerne le spese che risalgono a dieci anni prima del 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art. 127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese 80NO state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano a fr. 255,25.

Resta da indagare come stiano le cose per le spese posteriori al 31 maggio 1906.

L’attore opina che con la devoluzione dell’eredità il debito è stato estinto mediante confusione : egli e suo fratello sono diventati senz’altro, in forza della morte della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia s0Nn0 diventati creditori e debitori nello stess0 tempo.

Questa tesíi non sì concilia con la domanda d’iscrizione del credito di fr. 8177 nell’inventario della successíione : questa domanda implica il riconoscimento che la devolazione dell'eredità ha lasciato sussistere il credito e non l’ha quindi estinto per confusiíione. o Ma anche prescindendo da questa considerazione, la tesi del ricorrente non può essere accolta. Un’obbligazione si estingue Per confusíone, quando la sostanza del creditore venga ad unirsi alla sostanza del debitore. In concreto questa condizione non è però soddisfatta pel fatto della devoluzione della successione materna : i creditori non erano i soli eredi della madre, poichè con loro ereditò anche la sorella Florina che non era creditrice. La sostanza della de cuius pertoccò a questa comunione ereditaria, non ai creditori del credito contestato e formerà sino alla divisione una sostanza a sò, Una confusíone di- questa s0stähiza con quella dei creditori non poteva aver luogo ; essa divétiterà possibile soltanto con la divisione dell’eredità, nella misura in cui il debito sarà attribuito ai credi- 222 Erbrecht. N° 48.

tori (cfr. la nota 32 del: Commento di ESCHER all'art. 602 CC. e la nota 35 del Commento di TUoR allo stess0 articolo). Sta bene che, in forza della devoluzione dell’eredità, i creditori non s0n0 diventati debitori in comune, ma debitori solidali (art. 603 CC), e OSER /SCHÖNENBERGER, nella nota 5 del loro Commento all’art. 118 CO, osservano che nel caso in cui la qualità di creditore e quella di: debitore solidale vengono a trovarsìi riunite nella stessa persona, l’obbligazione sí estingue per confusione nella misura in cui esiste un diritto di regress0 verso0 questo debitore, ossía, in mancanza di altri elementi, nella misura d’una quota. Ma questa regola non vale se sí tratta di un debitore solidale a’ sensi dell’art. 603 CC. In questo caso la legge prevede la responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione (invece della responsabilità in comune, come dovrebb’essgere logicamente) soltanto nell’interesse dei creditori estranei all’eredità, per facilitare I’incass0 del loro credito. Nei rapporti interni, ossía tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità : soltanto la divisione dell'eredità stabilisce quali síano gli eredi che debbono in definitiva s0pportare i singoli debiti della comunione ereditaria.

Così stando le cose, e siccome i fratelli Silvio e Gerolamo Marconi sono rimasti inattivi nei confronti della successione materna, 11 loro credito, anche in quanto dipende dalle sPese posteriori al 31 maggio 1906, è prescritto. _ Si può chiedersi se non sí giustificherebbe il principio che la prescrizione del credito d’un erede nei confronti dell’eredità è sospesa durante l’indivisione. Ma, prescindendo dal fatto che non esiste un disposto legale in tale Sens0, devesi riconoscere che la ratio della Pprescrizione vale in linea di massima anche nel campo successorio ; anche qui può esistere il pericolo che dopo molto tempo, sgpecialmente in caso di differita divisione, sía fatto valere un credito, di cui non sí possa- più provare l’eventuale estinzione. BResta tuttavia riservata la questione 8e cCircostanze Particolarmente gravi potrebbero giustificare l'eccezione della mala fede (art. 2 CC) nei confronti dell’erede che invochi la prescrizione, 2 —

1 Tribunale federale pronuncia : I] ricorso è respinto.

IV. OBLIGATIONENRECHT mne Y DROIT DES OBLIGATIONS

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 118 et Art. 127 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 2, Art. 602 et Art. 603 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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