Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

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23. Sentenza 10 maggio 1951 nella causa Stoppa contre Piattini.

Art. 156 cp. 2 CC.

Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, à tenuta in linea di massima a contribuire alle spese del loro mantenimento e della loro educazione, Spe ta al giudice del divorzio stabilire se e in quale misura sia dovuto questo contributo, tenendo, conto della situazione economica del coniuge debitore e anche di quella dei coniuge cui à stata affidata la prole. Il fatto che il coniuge, cui non è stata affidata la prole, guadagna il minimo necessario al proprio sostentamento o non guadagna nulla perchè non lavora, non giustifica per sè solo che detto coniuge sia liberato dal contributo, se si pud ragionevolmente esigere ch'’egli faccia uno sforzo per adempiere il suo obbligo.

Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen sind, hat grundsätzlich an die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung der Kinder beizutragen.

Der Scheidungsrichter hat über die Beitragspfiicht und bei deren Bejahung über die Hôhe der Beiträge zu entscheiden. Dabei ist die wirtschaf liche Lage des betreffenden wie auch des andern Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen sind, zu berücksichtigen.

110 Familhenrecht. No 23.

Der Umstand, dass jener nur sein eigenes Existenzminimum verdient oder, weil er nicht arbeitet, erwerbslos ist, führt nicht ohne weiteres zur Befreiung von der Beitragspflicht. Es ist zu prüfen, ob ihm füglich zugemutet werden kônne, sich nach Arbeit umzutun, um jene Pflicht zu erfüllen.

Art. 156 al. 2 CC.

La mère est tenue en principe de contribuer aux frais d’entretien et d'éducation de ses enfants, même si ceux-ci ne lui sont pas attribués.

Ii appartient au juge du divorce de décider si et en quelle mesure l'époux auquel les enfants ne sont pas attribués contribuera aux frais de leur entretien et de leur éducation. Il tiendra compte à cet égard de la situation économique de l’époux auquel les enfants ont été attribués ainsi que de celle de son conjoint. Le fait que l'époux auquel les enfants ne sont pas attribués ne gagne que le strict nécessaire à son entretien ou ne gagne rien, parce qu'il ne travaille pas, n’est pas à lui seul un motif suffisant pour le dispenser de toute contribution si l’on peut raisonnablement exiger de lui qu’il fasse un effort pour remplir son obligation.

Faits

A. — Angelina Piattini e Alfredo Stoppa si unirono in matrimonio nel 1945.

Dalla loro unione nacque, nel 1946, il figlio Edvino che fu affidato fin dalla nascita ai nonni paterni ad Agno. I coniugi Stoppa-Piattini dimoravano a Zurigo per ragioni di lavoro. ‘ Con petizione 15 gennaio 1949 Alfredo Stoppa (che si era ë trasferito nel frattempo ad Agno, mentre la moglie era rimasta à Zurigo) chiese alla Pretura di Lugano-campagna il divorzio in virtù degli art. 137 e 142 CC e la condanna della convenuta a contribuire con fr. 60 mensili al manteni- À mento del figlio che doveva restare affidato ai nonni paterni.

Mediante sentenza 4 settembre 1950 il Pretore di Lu- ;

gano-campagna pronuncià il divorzio e affidù il figlio ! Edvino ai nonni paterni « nel senso dei considerandi ». Nei Ÿ considerandi del giudizio pretoriale si osserva tra l’altro : ; « Per il mantenimento dello stesso (del figlio Edvino) con- ° tribuirà invece il padre nella misura che sarè stabilita dalla lod. Autorità tutoria di Agno in rapporto anche ai bisogni dei nonni curanti. Resta inteso che i genitori potranno intrattenere col figlio le relazioni indicate dalle circostanze ». Il Pretore non si pronunciava sul contributo mensile di fr. 60 che il padre aveva chiesto alla madre pel mantenimento del figlio.

Alfredo Stoppa deferi questo giudizio alla Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo che la madre fosse condannata a contribuire con fr. 60 mensili al mantenimento del figlio Edvino.

In data 20 settembre 1950 la Camera civile revocd all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria, perchè Ia causa non presentava apparente probabilità di esito favorevole. Alfredo Stoppa interpose contro questa revoca un ricorso di diritto pubblico che il Tribunale federale accolse.

Con sentenza 15 gennaio 1951, la Camera civile del Tribunale d’appello confermè il suddetto giudizio pretoriale, osservando in sostanza quanto segue : Da una dichiarazione in atti risulta che la convenuta lavora come cucitrice presso la fabbrica Rosenstiel a Zurigo, a fr. 1,40 all'ora e per 45 ore alla settimana ; consegue quindi un guadagno mensile di fr. 252. Sulla scorta dei dati forniti dall’'Uficio di esecuzione e dei fallimenti di Zurigo EL, il minimo vitale della convenuta dev’essere fissato in fr. 240,50 al mese, somma che non comprende per le spese di riscaldamento, luce elettrica e acqua. In queste circostanze si pud affermare che le condizioni economiche della convenuta non le consentono di contribuire al mantenimento del figlio Edvino. Quest’obbligazione incombe essenzialmente all’attore.

B. — Alfredo Stoppa ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che il contributo della madre al mantenimento del figlio sia fissato in fr. 50 al mese.

La convenuta non ha risposto.

Considerando in diritto :

1. — Quantunque il dispositivo del giudizio pretoriale che è stato confermato dalla seconda giurisdizione cantonale faccia esplicita menzione soltanto dei nonni paterni cui è affidato il figlio delle parti in causa, non è dubbio che le 112 Familhenrecht, N° 23.

giurisdizioni cantonali hanno voluto attribuire al padre l’esercizio della patria potestà sul figlio.

2, — La sola questione ancora litigiosa è se la madre sia obbligata a contribuire al mantenimento del figlio.

L'art. 156 cp. 2 CC prevede che «il coniuge a cui non sono affidati i figli à obbligato a contribuire secondo le sue condizioni alle spese del loro mantenimento e della loro educazione », Ne segue che il giudice del divorzio pud prescindere completamente dall’imporre un siffatto contributo, quando il coniuge à cui non sono affidati i figli si trova indipendentemente dalla sua volontà (ad esempio, per gravi motivi di salute o di età) e in modo permanente in una situazione economica cos] precaria che non potrebbe fornire un contributo anche ridotto senza grave pregiudizio per la sua persona. Nell’esame di siffatta questione si dovrà tener conto anche delle condizioni economiche del coniuge cui è stata affidata la prole : s’egli si trova in buona situazione economica, la liberazione dell’altro coniuge dall’onere del contributo potrà essere subordinata à condizioni meno rigorose. In linea di massima il giudice accorderà, la liberazione totale soltanto eccezionalmente, nei casi in cui è bene accertata l’incapacità permanente di pagare un contributo anche ridotto. Il fatto che il coniuge, cui non è stata affidata la prole, guadagna il minimo necessario al proprio sostentamento o non guadagna nulla perchè non lavora, non giustifica per sè solo che detto coniuge sia liberato dal contributo, se si pu ragionevolmente esigere ch’egli faccia uno sforzo per adempire il suo obbligo.

Quest’ultima condizione è soddisfatta in concreto, poichè la madre, nata nel 1923, à ancora giovane e capace di lavorare. Come ïl ricorrente rettamente osserva, la Camera civile del Tribunale d’appello è incorsa in un errore manifesto, calcolando in fr. 252 il guadagno mensile della convenuta. Quest’ammontare sarebbe esatto soltanto se il mese fosse di soli 28 giorni. Calcolando in base a fr. 1,40 all’ora e per 45 ore settimanali il guadagno mensile della convenuta ammonta a fr. 273, ossia è sensibilmente superiore al minimo vitale che la seconda giurisdizione cantonale ha stabilito in modo puramente teorico a circa fr. 240,50. La convenuta sarebbe adunque in grado di corrispondere un contributo pel mantenimento di suo figlio, anche se si prendessero come base i dati forniti dall’Ufficio di esecuzione di Zurigo Il.

Sulla scorta di queste considerazioni e avuto riguardo alla situazione modesta del padre che esercita il mestiere di muratore, appare equo che anche la madre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di fr. 20 al mese fino a tanto ch'egli avrà compiuto i dieci anni di età, e nella misura di fr. 25 dal decimo al ventesimo anno di etä. Qualora perd il figlio fosse in grado di guadagnarsi la vita prima di compiere i vent’anni, la madre potrà chiedere in virtù dell’art. 157 CC una modifica del giudizio (cfr. RU 55 II 13).

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è accolto e la querelata sentenza 15 gennaio 1951 della Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino è annullata.

Angelina Piattini div. Stoppa è condannata a versare pel mantenimento del figlio Edvino un contributo mensile di fr. 20 fino a tanto ch’egli avrà raggiunto l’età di dieci anni e un contributo mensile di fr. 25 dal decimo al ventesimo anno di età.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 137, Art. 142, Art. 156 et Art. 157 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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