Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

91 III 13

91 III 13

Rubrum

3. Sentenza 3 marzo 1965 nella causa Brentini.

Regeste

Betreibung gegen eine unverteilte Erbschaft (Art. 65 Abs. 3 SchKG). Ist kein anderer Vertreter für die Erbschaft, sei es durch die Erben oder durch die Behörde, ernannt worden, so hat das Betreibungsamt den Erben, dem der Zahlungsbefehl zugestellt wurde, auch für die weitere Abwicklung der Betreibung als Vertreter der Erbschaft zu betrachten. Ergibt sich in einem solchen Falle nach Verwertung von Erbschaftssachen und Befriedigung der Gläubiger ein Überschuss, so ist er dem Erben zu überweisen, dem die Betreibungsurkunden zugestellt worden waren.

Sachverhalt

A.

- Nel procedimento di esecuzione N. 21 376 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca a carico della massa ereditaria fu Giulio Brentini, i creditori domandarono di intimare il precetto esecutivo all'erede Ferruccio Brentini, al quale furono poi intimate anche le successive comunicazioni.

L'ufficio procedette alla realizzazione di beni immobili a Campello, ricavandone una somma di fr. 12 115. Pagati i creditori, risultò un residuo di fr. 2554.63 che il coerede Vito Brentini rivendicò dapprima personalmente e poi chiese fosse versato alla Banca dello Stato in un conto intestato alla comunione ereditaria. L'ufficio condizionò l'effettuazione del deposito al consenso degli altri due coeredi e, tale consenso essendo stato negato, si ritenne autorizzato a considerare Ferruccio Brentini come rappresentante della massa ereditatia ad ogni effetto dell'esecuzione e, quindi, ad effettuare il versamento del residuo secondo gli ordini del medesimo.

B.

- Vito Brentini interpose reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello che approvò l'operato dell'ufficio, fondandosi sulle seguenti sostanziali considerazioni.

La notificazione di un precetto esecutivo a uno degli eredi, in virtù dell'art. 65 cpv. 3 LEF, vincola anche i coeredi, pure nel caso che il primo abbia trascurato di informarne i secondi. Questi possono, se del caso, renderlo responsabile per negligenza, ma non possono impugnare la validità dell'esecuzione per il motivo che non ne hanno avuto notizia. D'altronde, per ossequiare le norme di legge che disciplinano la ripartizione, l'ufficio doveva versare il residuo al rappresentante della comunione ereditaria, e cioè alla persona che, durante tutto il procedimento esecutivo, aveva agito in tale veste. Per regolare i rapporti di dare e avere fra i membri della comunione, al ricorrente non resta che adire in tal senso l'autorità giudiziaria.

Erwägungen

Considerando in diritto:

Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF, l'esecuzione contro un'eredità indivisa si notifica al rappresentante dell'eredità o, se questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi la scelta: prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell'eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (RU 71 III 161). Se tali ricerche risultano infruttuose, non è però tenuto ad accertare l'identità di ogni erede; gli basta di conoscerne uno al quale notificare il precetto. Incombe a questi di rendere edotti i coeredi dell'esecuzione (RU 48 III 131). Se gli eredi non designano convenzionalmente un diverso rappresentante e se nessuno di essi ne esige dall'autorità competente la designazione, l'ufficio è necessariamente tenuto a considerare l'erede indicato nel precetto come rappresentante dell'eredità anche agli effetti degli atti successivi.

L'ufficio di Biasca non ha quindi agito irregolarmente pagando il residuo spettante all'eredità secondo l'ordine dell'erede che, durante tutto il procedimento esecutivo, era risultato incontrastato rappresentante della comunione ereditaria.

La proposta del ricorrente intesa ad ottenere che il residuo sia versato su un conto intestato alla massa ereditaria non trova conforto in alcuna norma di legge. L'art. 24 LEF prescrive ai cantoni di designare gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi "nei casi previsti dalla presente legge". Si tratta degli oggetti indicati all'art. 9 LEF, e cioè delle somme, delle cartevalori e degli oggetti preziosi di cui, entro tre giorni dal ricevimento, non sia stato disposto. La legge si riferisce al riguardo per il pignoramento provvisorio (art. 144 cpv. 5), per l'ammissione dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 184), per la consegna dei riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva o a scadenza incerta (art. 264 cpv. 3), per i crediti contestati nel concordato (art. 313 e 317 LEF). Il caso particolare non ha nulla in comune con i suindicati. In concreto non sarebbe applicabile neppure l'art. 168 CO (deposito giudiziale), perchè l'appartenenza del residuo alla comunione ereditaria non è controversa.

La pretesa del ricorrente è dettata dal timore che della somma spettante alla comunione ereditaria sia disposto unilateralmente in violazione degli interessi di un singolo erede. Ma, in proposito, il ricorrente ha la possibilità di difendersi, in quanto può chiedere all'autorità competente di nominare un rappresentante della comunione in applicazione dell'art. 602 cpv. 3 CC. È gli avrebbe potuto provvedere al riguardo almeno già dall'ottobre 1964, a partire dal quale, secondo quanto risulta dagli atti, è stato sicuramente a conoscenza dell'esecuzione notificata al coerede.

Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 168 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 602 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 9, Art. 24, Art. 65, Art. 313 et Art. 317 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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