Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1B_356/2013

1B_356/2013

Rubrum

Decreto del 26 novembre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, in qualità di

Giudice dell'istruzione,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Denegata e ritardata giustizia,

ricorso contro la decisione emanata il 21marzo 2013 dalla Pretura penale del Cantone Ticino.

Considerandi

che, per quanto qui interessa, con decreto di accusa del 10 agosto 2011 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.________ per diffamazione nei confronti dell'avv. B.________;

che, in seguito all'opposizione interposta da A.________, il 21 marzo 2013 ha avuto luogo il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, conclusosi con la condanna dell'insorgente;

che con scritto del 26 marzo 2013 l'interessata ha annunciato l'appello e chiesto la motivazione della sentenza, richieste ribadite in seguito;

che il 9 ottobre 2013 l'interessata ha presentato un ricorso per denegata giustizia al Tribunale federale, in quanto, richiamato l'art. 84 cpv. 4 CPP, il termine di 60 giorni era scaduto e la sentenza motivata non ancora notificata;

che con scritto del 18 ottobre 2013 la Pretura penale ha comunicato al Tribunale federale che nel frattempo la sentenza motivata era stata intimata alle parti e l'incarto trasmesso alla Corte di appello e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP);

che la ricorrente, invitata a esprimersi sul fatto che in tali circostanze il ricorso parrebbe essere divenuto privo di oggetto, non si è pronunciata al riguardo;

che l'emanazione della decisione motivata e la trasmissione dell'incarto alla CARP rendono privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia, la cui ammissibilità è peraltro più che dubbia, ricordato che, come indicato nel dispositivo della sentenza del 21 marzo 2013 intimato seduta stante alla ricorrente, la stessa può essere impugnata mediante appello: la criticata sentenza della Pretura penale non costituisce pertanto una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);

che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);

che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Pretura penale del Cantone Ticino e, per conoscenza, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 26 novembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 84 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 80 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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