Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

1C_145/2010

1C_145/2010

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 26 aprile 2010

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Municipio di X.________,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

richiesta di delucidazioni al Municipio,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2010 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti

A.

Con scritto del 9 ottobre 2009 A.________ ha chiesto delucidazioni al Municipio di X.________ circa l'asserito agire del segretario comunale, che avrebbe stracciato un precetto esecutivo che lo concerneva. Il 2 novembre successivo, l'Esecutivo comunale gli ha comunicato che non aveva alcuna osservazione da formulare in merito.

B.

Il 15 dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso di A.________, la risposta municipale non costituendo una decisione impugnabile. Ha nondimeno trasmesso gli atti alla Sezione degli enti locali per eventuali incombenti. Adito dall'interessato, con giudizio del 22 gennaio 2010, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.

C.

Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di ottenere copie di atti della Sezione degli enti locali e una risposta alle sue lettere da parte del Municipio.

Non sono state chieste osservazioni.

Considerandi

1.

1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 135 III 483 consid. 1).

1.2

Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), presentato contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).

1.3

Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se tale censura è stata sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.

2.1

L'istanza precedente ha ritenuto che il concetto di decisione degli organi comunali secondo l'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è più esteso di quello contemplato dall'art. 5 PA: non vi rientrerebbero tuttavia semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni direttive o avvertimenti. Ha poi ritenuto che lo scritto municipale del 2 novembre 2009 non adempie gli estremi di un provvedimento impugnabile, non toccando diritti o obblighi del ricorrente, né accertandone l'esistenza o l'inesistenza o respingendo istanze volte alla loro costituzione o modifica. Ha quindi stabilito ch'esso è assimilabile a una semplice comunicazione sprovvista di effetti giuridici.

2.2

Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con questa conclusione, limitandosi a descrivere le modalità dell'asserito stracciamento del precetto esecutivo ed asserendo, in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi inammissibile, che lo scritto del 2 novembre 2009 non sarebbe assimilabile a una semplice comunicazione, toccando non meglio precisati diritti e obblighi del cittadino. Con questo accenno egli non dimostra affatto che la criticata conclusione sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria nella motivazione e nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1).

2.3

La critica del ricorrente circa la mancata risposta della Sezione degli enti locali a una sua istanza del 26 novembre 2009 non è diretta contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) ed è quindi inammissibile. La stessa conclusione vale per altri procedimenti cui accenna il ricorrente, in particolare per uno relativo alla ritardata edizione di un estratto di una risoluzione comunale del 2007, vertenze al suo dire pendenti presso il Tribunale cantonale amministrativo. Queste procedure esulano inoltre dall'oggetto del presente litigio.

3.

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 26 aprile 2010

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 82, Art. 86, Art. 89, Art. 100 et Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États, Art. 208 — lu dans la version du 5 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 août 2014, 15 septembre 2018, 1 mars 2019, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022 et 1 juin 2022.

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